Corte di Cassazione - sentenza n. 14399 del 15.06.2010
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Sent. n. 14399 del 15 giugno 2010 (ud. del 24 marzo 2010)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Plenteda, Rel. Persico
Svolgimento del processo - V.M. propose ricorso avverso
l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni con il quale veniva
dichiarato decaduto dalle agevolazioni fiscali richieste per l’acquisto
della prima casa, a causa del mancato trasferimento della residenza nel
Comune di Viterbo - nel cui territorio è ubicato l’immobile - e venivano
liquidate le imposte calcolate con. aliquota ordinaria. Eccepiva che il
ritardo nell’attribuzione della residenza non era imputabile a sua
negligenza perchè la richiesta era stata effettuata nei termini. Il Comune,
costituitosi, contrastava la domanda rilevando che l’originaria domanda
presentata dal contribuente era stata rigettata dal Comune che aveva poi
accolto, per la presenza dei relativi requisiti, quella riproposta il
17.2.2000, cioè fuori termine pur facendo retroagire alla stessa l’effetto
dell’iscrizione anagrafica.
La C.T.P. rigettava il ricorso. La relativa sentenza veniva impugnata
dal contribuente che riproponeva le proprie difese, contrastate dal Comune.
L C.T.R. accoglieva l’appello.
Contro tale ultima sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con motivo
unico. Il contribuente non controdeduce.
Motivi della decisione - L’Agenzia delle Entrate ricorre deducendo la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte prima, di
cui al D.P.R. n. 131 del 1986, e della L. n. 1128 del 1954, art. 1, in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di merito
erroneamente ritenuto la non tardività della domanda di attribuzione della
residenza facendo riferimento alla domanda proposta il 19.4.1999, rigettata
con provvedimento non impugnato, in luogo di quella poi accolta presentata
il 17.2.2000. In definitiva l’Agenzia eccepisce che gli effetti
dell’iscrizione anagrafica decorrono dal momento della presentazione della
relativa domanda solo se, all’esito del conseguente procedimento, verrà
effettuata l’iscrizione stessa e ciò in quanto l’iscrizione determina la
residenza mentre la domanda determina solo la decorrenza degli effetti
dell’iscrizione.
Tale doglianza è fondata in virtù del principio già affermato da questa
Corte (n. 4628 del 22/02/2008, Rv. 602052) secondo il quale: "In tema di
imposta di registro ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della
tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (comma, applicabile
"ratione temporis”, introdotto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16,
conv. in L. 19 luglio 1993, n. 143) - che ricalca sostanzialmente la
disposizione contenuta nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L.
5 aprile 1985, n. 118 - la fruizione dell’agevolazione fiscale per
l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune
ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della
norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà
fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale
successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per
la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto".
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il contribuente ha registrato
l’atto di acquisto dell’immobile - sito nel Comune di Viterbo e per il quale
chiede il beneficio della prima casa - il 2.11.98 ed ha ottenuto la
residenza in accoglimento di una domanda presentata il 17.2.2000, dopo che
il medesimo Comune aveva rigettato quella presentata in data 19.11.99.
L’ottenimento della residenza, presupposto per la concessione del
beneficio, è pertanto intervenuta oltre l’anno dalla dichiarazione contenuta
nell’atto di acquisto, nè tale dato può essere superato facendo riferimento
- come erroneamente affermato nell’impugnata sentenza - ad una domanda
precedente, ma non accolta dal comune in virtù di un provvedimento non
impugnato. È chiaro, infatti, che in assenza di un accertamento
dell’esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta
di iscrizione all’anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo
origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza, in particolare
con riferimento all’identificazione della decorrenza degli effetti
dell’iscrizione anagrafica.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza. Vengono
invece compensate interamente tra le parti quelle dei gradi di merito,
tenuto conto della controvertibilità della situazione di fatto, come emerge
dalle contrastanti decisioni di merito.
P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei
gradi di merito, condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità
che liquida in Euro 1.200,00, delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali ed accessori di legge.
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