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Corte di Cassazione - sentenza n. 13576 del 04.06.2010
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Sent. n. 13576 del 4 giugno 2010 (ud. dell’11 gennaio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Plenteda, Rel. Magno
Processo tributario - Avviso di accertamento – Ipre e Ilor – Termini –
Proroga - D.L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3
Svolgimento del processo - La società contribuente I.V.C. I.V.C.
proponeva opposizione all’avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo
all’anno 1992.
La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l’Amministrazione finanziaria che la CTR ha dichiarato
inammissibile perché depositato oltre i termini di legge.
Ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
unitamente all’Agenzia delle Entrate.
Si difende con controricorso e propone ricorso incidentale la s.r.l.
I.V.C, in relazione alla mancata condanna dell’Amministrazione finanziaria
al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
Motivi della decisione - Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione
finanziaria deduce la violazione ed errata applicazione del D.L. 21 giugno
1961, n. 498, artt. 1 e 3, convertito in L. 28 luglio 1961, n. 770, e
successive modificazioni e integrazioni. Deduce che a decorrere dal 27
gennaio 2000 era stato accertato l’irregolare funzionamento degli uffici
finanziari con conseguente emanazione del decreto 23 febbraio 2000 di
proroga dei termini.
La società I.V.C. s.r.l. nel controricorso rileva come l’applicazione
delle norme invocate dalla controparte non poteva avvenire di ufficio in
difetto di qualsiasi eccezione sollevata dall’amministrazione finanziaria
nel giudizio di merito e contesta comunque l’applicabilità della stessa
normativa, dettata per impedire il decorso dei termini di prescrizione e
decadenza relativi ai tributi erariali e non anche per impedire il decorso
nei periodi di mancato funzionamento degli uffici finanziari dei termini
processuali come quello prescritto dall’art. 327 c.p.c..
Con ricorso incidentale, cui l’Amministrazione finanziaria replica con
controricorso, la società contribuente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la C.T.R. compensato senza
alcuna motivazione le spese del giudizio di appello.
All’udienza del 22 novembre 2007 la Corte, dopo aver riunito i ricorsi,
ha rinviato la causa a nuovo ruolo rilevando che sulla questione di cui al
ricorso principale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione questione
di legittimità costituzionale della L. n. 592 del 1985, artt. 1 e 2, e
successive modifiche in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., con
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Il ricorso è fondato. La C.T.R. ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello senza considerare che il termine per la proposizione del
gravame avverso la sentenza della C.T.P. risultava sospeso in forza del
decreto di accertamento del mancato funzionamento degli Uffici finanziari
emesso dal Direttore regionale delle Entrate per il Lazio il 23 febbraio
2000 e pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2000. La circostanza era stata
del resto portata a conoscenza della CTR come dimostra l’allegazione di
copia del decreto all’atto di appello. Erra infine la controricorrente nel
ritenere che la sospensione non si applichi all’art. 327 c.p.c..
L’incidenza della disposizione sui termini processuali è stata
riaffermata di recente dalla Corte di Cassazione nella ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale del 25 gennaio 2008 con la quale è
stato provocato il giudizio di legittimità costituzionale sul combinato
disposto del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, (norme per la sistemazione
di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
Uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 luglio 1961,
n. 770, quale sostituito dalla L. 25 ottobre 1985, n. 592, art. 1,
(modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di
decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici
finanziari), e del medesimo D.L. n. 498 del 1961, art. 3, quale sostituito
dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 33, (disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto).
Con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 56/2004 è stato esaminato
il quadruplice profilo di conflitto con norme costituzionali prospettato
dalla Corte di Cassazione specificamente con riferimento all’art. 3 Cost.,
all’art. 24 Cost., ed ai principi di parità delle parti e del
contraddittorio nel processo stabiliti dal primo periodo dell’art. 111
Cost., comma 2, nonché all’art. 6 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (norma che
peraltro la Corte costituzionale ha ricordato essere inapplicabile al
processo tributario, secondo quanto la stessa giurisprudenza della Corte di
Strasburgo ha costantemente affermato, ex multis: Jussila c./ Finlandia del
23 novembre 2006 e Ferrazzini c./ Italia del 12 luglio 2001).
Tali profili di conflitto possono riassumersi con il riferimento a
quattro diritti (o principi) fondamentali rapportati al processo quali il
diritto alla parità delle parti, il diritto al contraddittorio, il diritto
di difesa del contribuente, il diritto alla durata ragionevole del processo.
Secondo la Corte Costituzionale nessuno di questi profili conflittuali deve
essere riconosciuto come effettivo e potenzialmente lesivo dei valori
costituzionali in questione e specificamente:
a) il principio della parità
delle parti nel processo, perché la proroga costituisce la conseguenza ex
lege di un atto dell’amministrazione meramente ricognitivo ed opera a
favore, contemporaneamente, dei contribuenti e dell’amministrazione
finanziaria, la quale è tenuta - a pena di invalidità della proroga stessa -
al rispetto del canone di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., comma 1;
b) il principio del contraddittorio processuale, perché alla parte privata è
sempre consentito sollecitare un controllo giurisdizionale - da effettuarsi,
appunto, nel rispetto del contraddittorio - sulla legittimità del decreto di
proroga, al fine di ottenerne l’annullamento, in via principale, o la
disapplicazione, in via incidentale, da parte del giudice;
c) il diritto di
difesa del contribuente, perché, come sopra osservato, il decreto di proroga
dei termini processuali giova anche a quest’ultimo e può essere emesso solo
in presenza di condizioni obiettive (e cioè di eventi di carattere
eccezionale, che abbiano causato il mancato o irregolare funzionamento degli
uffici finanziari), da accertarsi imparzialmente da organi
dell’amministrazione finanziaria che non sono parti nel processo e con
possibilità per l’interessato di sollecitare un controllo giurisdizionale
sulla legittimità del decreto e, quindi, anche sull’effettiva sussistenza
delle suindicate condizioni. Secondo la Corte Costituzionale a tale
conclusione di non fondatezza delle questioni in esame non può obiettarsi
che l’illegittimità costituzionale della denunciata disposizione
risulterebbe anche dalla comparazione di questa con la più restrittiva
normativa attualmente in vigore, non applicabile al caso di specie, secondo
cui la proroga dei termini può essere disposta solo per eventi di carattere
eccezionale che non siano "riconducibili a disfunzioni organizzative
dell’amministrazione finanziaria" (D.L. n. 498 del 1961, art. 1, quale
modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 10, comma 1, lett. a). Tale nuova
previsione è, infatti, soltanto espressiva dell’intento del legislatore di
limitare il potere di protrarre i termini all’ipotesi in cui si verifichino
eventi che, oltre ad essere di carattere eccezionale (come quelli previsti
dalla legislazione precedente), siano anche non imputabili alla
disorganizzazione degli uffici. Siffatto rilievo non è sufficiente,
tuttavia, a far ritenere che la norma denunciata abbia superato i limiti
della non arbitrarietà e ragionevolezza, perché rientra, pur sempre,
nell’insindacabile discrezionalità del legislatore determinare l’ampiezza
del potere di proroga, attribuendo maggiore o minore importanza ad obiettive
ed eccezionali disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria
(ex pluximis, sull’ampia discrezionalità del legislatore nel fissare termini
in materia tributaria: sentenza n. 11 del 2008; n. 375 del 2002; n. 430 del
1995; n. 238 del 1984). E ciò anche nell’ipotesi - come quella di specie -
in cui la proroga intervenga dopo la scadenza del termine ed abbia perciò
l’effetto di una rimessione in termini".
Infine il principio (e il conseguente diritto) alla durata ragionevole
del processo - che, per quanto si è detto in precedenza, trova, in tema di
processo tributario, il suo referente normativo di tutela nell’art. 111
Cost., e non anche nell’art. 6 CEDU - secondo la giurisprudenza
costituzionale (ex multis ordinanze 67/2007, 419/2006) "va contemperato,
alla luce del richiamo al connotato di ragionevolezza, che compare nel testo
del parametro, con il complesso delle altre garanzie costituzionali
rilevanti nel processo medesimo e, in particolare, tale giurisprudenza ha
chiarito che possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle
norme che confortino una dilatazione del tempi del processo non sorrette da
alcuna logica esigenza. Nella specie, invece, tale logica esigenza si
rinviene, come già rilevato con la sentenza n. 177 del 1992, nell’interesse
dell’amministrazione finanziaria, costituzionalmente tutelato, al regolare
accertamento e riscossione delle imposte (art. 53 Cost.)".
Il ricorso principale va pertanto accolto con conseguente cassazione
della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio
anche per la decisione sulle spese processuali di questo giudizio. Il
ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito.
P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito
l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di
cassazione.
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