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Corte di Cassazione - sentenza n. 12246 del 19.05.2010
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Sent. n. 12246 del 19 maggio 2010 (ud. del 19 gennaio 2010)
della Corte Cass., Sez. tributaria
Svolgimento del processo - La snc T.T. di M.A. ed i due soci M.A. e M.C.
con distinti ricorsi impugnarono l’avviso di accertamento con il quale
veniva rettificato il reddito d’impresa per l’anno 1998, riprendendo a
tassazione emessi ricavi per prestazioni di servizi, costi non
sufficientemente documentati ed interessi passivi indebiti, con conseguente
rettifica del reddito di partecipazione dei soci.
Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, accoglieva la domanda
limitatamente agli emessi ricavi per prestazioni di servizi, mentre la
rigettava per il resto.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, adita in appello dai
contribuenti, confermava la decisione. Respingeva anzitutto l’eccezione di
nullità dell’avviso di accertamento per vizio della notifica, per non essere
stata compilata la relazione. Quanto al merito dell’accertamento, in ordine
ai costi non documentati rilevava come alle prestazioni rese alla
contribuente, servizi di trasporto, documentate da fatture che presentavano
irregolarità, quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo
generica, non potevano riconoscersi le caratteristiche di certezza e di
inerenza di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.), non
essendo stato in proposito fornito alcun elemento di prova contraria neppure
in appello.
Circa gli interessi passivi, osservava cerne le norme di cui all’art.
75, e art. 63, cit. non impedivano all’ufficio di valutarne, cerne per
qualsiasi altro costo, la inerenza e la congruità: nella specie, essi erano
stati ritenuti indeducibili per essere serviti i debiti contratti nei
confronti delle banche per "finanziare i soci sotto forma di finanziamento
infruttifero, che non può essere considerato inerente all’attività di
trasporto svolta dalla società", laddove l’esposizione debitoria trova la
sua ragion d’essere nel finanziamento dell’attività tipica delle imprese o
per finanziare l’acquisto di beni strumentali.
Nei confronti della decisione i contribuenti propongono ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione - Col primo motivo i ricorrenti, denunciando
"violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 63",
in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurano la decisione d’appello per
l’affermata non deducibilità degli interessi passivi, laddove, a norma
dell’art. 75, comma 5, e art. 63 del cit. T.U.I.R., il diritto alla loro
deducibilità sarebbe riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sull’inerenza
ad un costo specifico e funzionale all’attività d’impresa.
Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione
dell’art. 149 c.p.c., - L. n. 890 del 1982, art. 3", in relazione all’art.
360 c.p.c., n. 3, sostengono che alle notificazioni degli atti di
accertamento non sarebbe applicabile la disciplina della sanatoria delle
nullità degli atti processuali, sicchè l’impugnazione dell’atto non sarebbe
idonea ad escludere la possibilità di rilevare la nullità verificatasi nella
specie.
Con il terzo motivo, denunciando "nullità della sentenza o del
procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4", si duole del fatto che il giudice di
primo grado, seguendo le controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate, aveva
ritenuto fondata la presunzione di emissione di fatture per operazioni
inesistenti, relative ai servizi resi dalla A.G., perchè "priva della
struttura tecnica indispensabile per effettuare le predette operazioni",
laddove il giudice d’appello, rilevando che era "stato dimostrato che il
titolare di quella ditta era iscritto all’albo degli autotrasportatori e
possedeva un mezzo idoneo al trasporto", aveva sottolineato l’anomalia delle
dette fatture per "irregolarità quali la doppia numerazione ed una
descrizione troppo generica delle prestazioni rese", non riconoscendo "alle
prestazioni rese le caratteristiche di certezza e di inerenza".
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione, per
avere la sentenza impugnata ritenuto sussistere un’operazione di
finanziamento infruttifero ai soci sulla base di una arbitraria
interpretazione, per avere contraddittoriamente disatteso le fatture
regolarmente emesse, laddove quelle irregolarmente emesse, in quanto
doppiamente numerate, erano solamente due, ed in ordine ai vizi della
notificazione dell’atto di accertamento.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dell’esame del
profilo del quarto motivo ad esso connesso.
Costituisce infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte quello secondo cui "ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, gli interessi passivi, a mente dell’art. 75 cerna quinto del D.P.R. n. 917 del 1986, e a differenza della precedente normativa contenuta
nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei
limiti della disciplina detta dal detto D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, che
indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in
via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza"
(ex multis, Cass. nn. 14702/2001, 22034/2006, 9380/2009). Si è in proposito
chiarito come nella determinazione del reddito d’impresa "resta precluso
tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria dimostrare che
gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la
produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera
attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri
generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo
essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad
una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare
costo" (Cass. n. 1465/2009).
Il secondo motivo, con il profilo ad esso connesso del quarto motivo, è
infondato, atteso che "in caso di nullità (provocata da qualunque vizio)
della notifica degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtù
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, le norme sulle notificazioni
nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie,
con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce
l’effetto di sanare, con effetto "ex tunc", la nullità della notificazione
dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex
art. 156 c.p.c." (così, da ultimo, Cass. n. 15554/2009, nel solco di Cass., sez. unite, cass. n. 19854/2005).
Il terzo motivo, con conseguente assorbimento dell’esame del profilo del
quarto motivo ad esso connesso, è del pari infondato.
Nell’accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la
deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni
asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione
rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe
all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e
quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai
sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla
base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, come
quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture
concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano "delle
irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica
delle prestazioni rese", non ostandovi il divieto della doppia presunzione,
il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione
semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato
nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua
volta costituisce la base di una presunzione legale (Cass. n. 1023/2008). Nè nel caso in esame risulta che il contribuente abbia offerto prova in senso
contrario, non potendosi ritenere tale l’astratta idoneità della ditta G. "a
fornire le prestazioni di trasporto la cui entità è stata contestata".
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, mentre vanno
rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, la quale procederà ad un nuovo esame della
controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in
ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M. - La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli
altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Lombardia.
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