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Corte di Cassazione - sentenza n. 12246 del 19.05.2010

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Sent. n. 12246 del 19 maggio 2010 (ud. del 19 gennaio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria

Svolgimento del processo - La snc T.T. di M.A. ed i due soci M.A. e M.C. con distinti ricorsi impugnarono l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa per l’anno 1998, riprendendo a tassazione emessi ricavi per prestazioni di servizi, costi non sufficientemente documentati ed interessi passivi indebiti, con conseguente rettifica del reddito di partecipazione dei soci.
Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, accoglieva la domanda limitatamente agli emessi ricavi per prestazioni di servizi, mentre la rigettava per il resto.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, adita in appello dai contribuenti, confermava la decisione. Respingeva anzitutto l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per vizio della notifica, per non essere stata compilata la relazione. Quanto al merito dell’accertamento, in ordine ai costi non documentati rilevava come alle prestazioni rese alla contribuente, servizi di trasporto, documentate da fatture che presentavano irregolarità, quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica, non potevano riconoscersi le caratteristiche di certezza e di inerenza di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.), non essendo stato in proposito fornito alcun elemento di prova contraria neppure in appello.
Circa gli interessi passivi, osservava cerne le norme di cui all’art. 75, e art. 63, cit. non impedivano all’ufficio di valutarne, cerne per qualsiasi altro costo, la inerenza e la congruità: nella specie, essi erano stati ritenuti indeducibili per essere serviti i debiti contratti nei confronti delle banche per "finanziare i soci sotto forma di finanziamento infruttifero, che non può essere considerato inerente all’attività di trasporto svolta dalla società", laddove l’esposizione debitoria trova la sua ragion d’essere nel finanziamento dell’attività tipica delle imprese o per finanziare l’acquisto di beni strumentali.
Nei confronti della decisione i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.


Motivi della decisione - Col primo motivo i ricorrenti, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 63", in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurano la decisione d’appello per l’affermata non deducibilità degli interessi passivi, laddove, a norma dell’art. 75, comma 5, e art. 63 del cit. T.U.I.R., il diritto alla loro deducibilità sarebbe riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sull’inerenza ad un costo specifico e funzionale all’attività d’impresa.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., - L. n. 890 del 1982, art. 3", in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostengono che alle notificazioni degli atti di accertamento non sarebbe applicabile la disciplina della sanatoria delle nullità degli atti processuali, sicchè l’impugnazione dell’atto non sarebbe idonea ad escludere la possibilità di rilevare la nullità verificatasi nella specie.

Con il terzo motivo, denunciando "nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4", si duole del fatto che il giudice di primo grado, seguendo le controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto fondata la presunzione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relative ai servizi resi dalla A.G., perchè "priva della struttura tecnica indispensabile per effettuare le predette operazioni", laddove il giudice d’appello, rilevando che era "stato dimostrato che il titolare di quella ditta era iscritto all’albo degli autotrasportatori e possedeva un mezzo idoneo al trasporto", aveva sottolineato l’anomalia delle dette fatture per "irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese", non riconoscendo "alle prestazioni rese le caratteristiche di certezza e di inerenza".

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistere un’operazione di finanziamento infruttifero ai soci sulla base di una arbitraria interpretazione, per avere contraddittoriamente disatteso le fatture regolarmente emesse, laddove quelle irregolarmente emesse, in quanto doppiamente numerate, erano solamente due, ed in ordine ai vizi della notificazione dell’atto di accertamento.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dell’esame del profilo del quarto motivo ad esso connesso.
Costituisce infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi, a mente dell’art. 75 cerna quinto del D.P.R. n. 917 del 1986, e a differenza della precedente normativa contenuta nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina detta dal detto D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza" (ex multis, Cass. nn. 14702/2001, 22034/2006, 9380/2009). Si è in proposito chiarito come nella determinazione del reddito d’impresa "resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo" (Cass. n. 1465/2009).
Il secondo motivo, con il profilo ad esso connesso del quarto motivo, è infondato, atteso che "in caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare, con effetto "ex tunc", la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c." (così, da ultimo, Cass. n. 15554/2009, nel solco di Cass., sez. unite, cass. n. 19854/2005).
Il terzo motivo, con conseguente assorbimento dell’esame del profilo del quarto motivo ad esso connesso, è del pari infondato.
Nell’accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano "delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese", non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (Cass. n. 1023/2008). Nè nel caso in esame risulta che il contribuente abbia offerto prova in senso contrario, non potendosi ritenere tale l’astratta idoneità della ditta G. "a fornire le prestazioni di trasporto la cui entità è stata contestata". In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, mentre vanno rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. - La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

 

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