Corte di Cassazione - sentenza n. 12057 del 17.05.2010
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Sent. n. 12057 del 17 maggio 2010 (ud. del 15 aprile 2010)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. e Rel. Lupi
Fatto e Diritto - La Corte, ritenuto che è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: "La CTR
della Toscana ha accolto l’appello di V.F., G. e F.S. nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate di San Miniato con sentenza depositata il 22
luglio 2008. L’Agenzia delle Entrate ha tentato di notificare ricorso per
cassazione all’avv. Sergio Martelli, procuratore domiciliatario, nel
domicilio indicato nella elezione del medesimo, ma ivi risultava trasferito.
Con istanza dell’11 novembre, premesso di avere esperito ricerche presso
l’Ordine degli Avvocati di Pisa ove non risultava trasferimento
dell’avvocato, chiedeva la fissazione di un termine perentorio per la
rinotifica del ricorso in base ai principi fissati dal SS.UU. n. 3818/09.
L’istanza non può essere accolta. I principi fissati sulla questione
dalla recente giurisprudenza delle SS.UU. n. 3818/09 sono:
In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario
va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente
l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o,
altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del
notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere
che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o
telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di
fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la
notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso
fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del
mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la
morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al
richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento
notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può
essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini,
mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa
notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della
notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione
possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di
comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164
c.p.c..
Nella specie non risulta che l’Agenzia delle Entrate entro il termine
annuale abbia tentato la seconda notificazione prevista dalla massima per la
riattivazione del procedimento notificatorio, consegue che non può
concedersi il nuovo termine.
Tanto premesso la causa può essere decisa con la declaratoria di
inammissibilità del ricorso".
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di
consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione,
ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della
inammissibilità del ricorso;
che non deve provvedersi in ordine alle spese.
P.Q.M. - La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
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