Corte di Cassazione - sentenza n. 10802 del 05.05.2010
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Sent. n. 10802 del 5 maggio 2010 (ud. del 19 gennaio 2010)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Papa, Rel. Campanile
Fatto -
1.1 - La S. dei F.lli M. e M. proponeva ricorso avverso avviso di
rettifica emesso dall’Ufficio IVA di Salerno, con cui veniva accertato per
l’anno 1995 un debito IVA pari a L. 364.297.661, oltre alle sanzioni e agli
interessi, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza di Eboli in data
1 dicembre 1998.
1.2 - La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con decisione
dell’8 giugno 2000, rigettava il ricorso proposto dalla società, ritenendo
legittimo l’accertamento.
1.3 - La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione
meglio indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dalla
società, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità
dell’atto impugnato per difetto di motivazione, "sotto il profilo della
violazione del principio della competenza all’accertamento e della mancata
valutazione delle prove".
1.4 - Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Diritto -
2.1 - Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione
finanziaria deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di
motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5,
sostenendo, in particolare, che il profilo della nullità dell’avviso di
accertamento per vizio di motivazione non era stato dedotto dalla ricorrente
con il ricorso introduttivo, e che, quindi, la sentenza era affetta da vizio
di extra-petizione.
Il motivo è fondato.
Nella decisione impugnata viene dedicato esclusivo rilievo (precisandosi
che “restano assorbite le altre eccezioni") al tema della nullità
dell’avviso di rettifica per vizio di motivazione (soprattutto per una
ritenuta illegittimità della relatio ai processi verbali di constatazione,
in quanto neppure prodotti dall’Amministrazione finanziaria).
Dall’esame del ricorso introduttivo, consentito in virtù della natura
procedurale del vizio denunciato, emerge che la questione della nullità
dell’avviso di rettifica per vizio di motivazione non venne prospettata
(neppure implicitamente, come si sostiene nel controricorso), in quanto :
con il primo motivo si sostenne l’inadeguatezza degli elementi di natura
indiziaria posti alla base dell’accertamento e l’illegittimità del ricorso
al metodo induttivo; con il secondo vennero contestate, nel merito, le
valutazioni dell’Ufficio.
Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di
contenzioso tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è
rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio
di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta
nelle successive fasi del giudizio (Cass., 8 settembre 2003, n. 13087; Cass.
5 giugno 2002, n. 8114).
L’accoglimento del primo motivo, che ha carattere assorbente, esime
dallo scrutinio del secondo motivo.
3. - Il ricorso, nei limiti sopra precisati, deve essere pertanto accolto;
la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Campania, che si atterrà nel
decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M. - Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Campania.
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