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Corte di Cassazione - sentenza n. 9916 del 26.04.2010
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Sent. n. 9916 del 26 aprile 2010 (ud. del 16 marzo 2010) della Corte Cass., Sez. III civ. – Pres. Varrone, Rel. Filadoro
Svolgimento del Processo - Con sentenza 28 gennaio - 4 febbraio 2005, la
Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Udine -
sezione distaccata di Palmanova - che aveva accolto, in parte, la domanda di
risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da F.Z. contro
il commercialista F.G., rigettando la domanda di manleva proposta da questi
contro la compagnia di assicurazioni Z..
Rilevava la Corte territoriale che, sotto un profilo generale, il
professionista ha l’obbligo di espletare l’incarico affidatogli con
diligenza e secondo le regole della professione.
Nel caso di specie, l’Ufficio finanziario di Cervignano aveva proceduto
alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dallo Z. per:
- avere il contribuente esposto costi non documentati;
- avere esposto costi non inerenti all’anno al quale si riferiva la
dichiarazione dei redditi (1981);
- avere detratto l’ILOR nell’ammontare massimo dell’anno, benché lo Z.
avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi
dell’anno.
I giudici di appello sottolineavano che il F. aveva adombrato la
esistenza di un accordo con il cliente per appostazione di costi non
dimostrati (poi contestati dall’Ufficio).
Mancava, in effetti, la prova di un tale accordo, che comunque sarebbe
stato contrario alla legge ed alle regole professionali. Il commercialista,
infatti, era comunque tenuto dal codice di deontologia professionale ad un
comportamento corretto ed era pertanto responsabile per il suo operato.
La colpa del professionista risultava di tutta evidenza. Correttamente,
pertanto, il primo giudice aveva ritenuto che egli dovesse essere condannato
al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’erario (in
considerazione della colpa concorrente del contribuente).
Avverso tale decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto
da due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con distinti controricorsi lo Z. ed la compagnia di
assicurazione Z.. Questa ha depositato anche essa memoria ex art. 378
c.p.c..
Motivi della decisione - Con il primo motivo il ricorrente denuncia
erronea e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, rispetto al
combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2729 c.c., su un punto decisivo
della controversia, avuto riguardo alla affermazione della responsabilità
professionale del Dott. F. sulla scorta del solo contenuto dell’accertamento
compiuto dall’Ufficio delle Imposte dirette di Cervignano e dalle
Commissioni Tributarie di 1^ e 2^ grado.
L’affermazione di responsabilità del F. poggiava esclusivamente
sull’acritico recepimento delle risultanze di un accertamento del reddito
compiuto dall’Ufficio delle Imposte Dirette di Cervignano a carico dello Z.
per l’anno 1996 e di due sentenze delle Commissioni di 1^ e 2^ grado, tra
loro non concordanti.
In pratica, i giudici di appello aveva dato per scontato che la pretesa
avanzata dal Fisco nei confronti dello Z. fosse legittima e che spettasse al
F. confutare le risultanze delle sentenze pronunciate dalle Commissioni
Tributarie.
L’errore compiuto dalla Corte territoriale era evidente. Infatti, la
giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che spetta
all’Amministrazione finanziaria provare in giudizio il fondamento delle
proprie pretese, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di
legittimità dell’avviso di accertamento.
Il F. non aveva preso parte al giudizio dinanzi alle Commissioni
Tributarie. Egli doveva considerarsi, dunque, terzo e nessuna efficacia
(neppure riflessa) potevano svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni
rese dai giudici tributari.
Sarebbe stato preciso onere dell’attore fornire la prova della
responsabilità professionale del F.. Egli, invece, non era stato in grado di
fornire alcuna documentazione al consulente nominato dall’ufficio (al quale
aveva dichiarato di averla perduta).
Le censure formulate con il primo motivo sono infondate.
Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno osservato che era
preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di
documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione.
Ha osservato la Corte territoriale che il F. ebbe ad appostare costi
senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed ha
aggiunto che il F. avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei
redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa
documentazione.
Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere una responsabilità del
commercialista - la circostanza che lo Z. tenesse in modo disordinato la sua
contabilità.
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi
censura, in quanto ampiamente motivate.
I giudici di appello hanno rilevato, inoltre, che il F. aveva ritenuto
non corrette le rettifiche operate dall’Ufficio finanziario sul reddito
dichiarato nel 1991/7 dallo Z., perché questi non aveva ritenuto – contro il
suo parere - di impugnare ulteriormente la decisione dei giudici di secondo
grado.
Al riguardo, tuttavia, il F., pur essendo l’estensore dei due ricorsi
proposti dalla Z. dinanzi alle Commissioni di 1^ e 2^ grado di Udine, non
era stato in grado di svolgere alcuna argomentazione per dedurre la
erroneità della seconda decisione.
La semplice osservazione che avrebbe potuto essere proposta impugnazione
avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado non
poteva valere ad escludere la correttezza delle decisione adottata.
Costituisce, infatti, preciso onere di chi contesta la correttezza della
decisione del giudice (ai fini della responsabilità professionale per
condotta omissiva del professionista) fornire almeno gli argomenti critici
ad illustrazione degli errori dai quali sarebbe inficiata la sua decisione.
La Corte territoriale ha concluso che la decisione del primo giudice,
che aveva posto a carico del professionista, la metà delle sanzioni
applicate allo Z., a titolo di parziale risarcimento dei danni, era del
tutto corretta.
Quanto alla obiezione, sollevata dall’appellante, che lo Z. avrebbe
potuto ridurre l’entità delle sanzioni applicate dall’Ufficio, avvalendosi
del condono di cui alla L. n. 516 del 1982, i giudici di appello hanno
opportunamente rilevato che questo argomento era stato già esaminato dal
primo giudice che aveva tenuto conto della circostanza per ridurre alla metà
l’ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
La decisione non era stata censurata sul punto dal F., il quale si era
limitato a riproporre la questione in sede di appello solo in sede di
comparsa conclusionale.
Con il secondo motivo si deduce la erronea motivazione (art. 360 c.p.c.,
n. 5) su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla ritenuta,
intervenuta, prescrizione della garanzia assicurativa per mancata denuncia
scritta del sinistro nei termini.
Ad avviso del ricorrente la Corte triestina avrebbe errato nel ritenere
prescritta la garanzia assicurativa per mancata denuncia del sinistro per
iscritto nel termine indicato.
La clausola che imponeva tale onere, sostiene il ricorrente, avrebbe
dovuto essere approvata per iscritto, costituendo una clausola vessatoria,
ex art. 1341 c.c., comma 2, e art. 1342 c.c., comma 2.
In ogni caso, il decorso della prescrizione rimane sospeso per tutto il
tempo che intercorre dalla denuncia del sinistro sino al momento in cui il
diritto del danneggiato non viene accertato con sentenza passata in
giudicato.
La censura è infondata.
Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità,
i giudici di appello hanno stabilito che tra la richiesta di risarcimento
avanzata dallo Z. alla data di notifica della chiamata in causa
dell’assicuratore erano decorsi oltre cinque anni e che il F. non aveva
provato in causa la esistenza di altra comunicazione scritta, indirizzata
alla Z., avente le caratteristiche della messa in mora o comunque
interruttiva del termine prescrizionale.
Quanto al carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevedeva
una forma specifica per la denuncia di sinistro, lo stesso deve essere
escluso sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:
“La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile,
la quale stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l’assicurato è tenuto
devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio,
perché ha per fine di regolare la prestazione dell’assicuratore, sia pure
subordinandola all’osservanza di un onere da parte dell’assicurato, e,
quindi, è efficace, anche se non approvata specificamente per iscritto"
(Cass. n. 3881/1992).
La eccezione, inoltre, è nuova e pertanto inammissibile.
Il ricorrente non ha, del resto, indicato in quali atti del giudizio di
primo e secondo grado la stessa sarebbe stata proposta. L’accertamento del
carattere vessatorio della clausola comporterebbe in ogni caso un giudizio
di fatto ed una interpretazione del contratto non compatibili con il
giudizio di legittimità.
Si richiama sul punto il consolidato orientamento di questa Corte, per
il quale: "Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia
specificamente approvata per iscritto o sulla sua inefficacia a norma
dell’art. 1469 bis c.c. non può essere compiuto per la prima volta in sede
di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede
un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso
l’interpretazione della clausola nel contesto complessivo del contratto per
stabilirne il significato e la portata". (Cass. 19 luglio 2004 n. 13359).
Ed ancora, più di recente: "La mancata specifica approvazione per
iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell’art. 1341 c.c.,
ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la
fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i
presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della
clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino
già acquisiti agli atti del processo" (Cass.14 luglio 2009 n. 16394).
Ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro
800,00 (ottocento/00) per Z. ed Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per Z. - di
cui Euro 200,00 per ciascuno a titolo di spese - oltre spese generali ed
accessori di legge.
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