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Corte di Cassazione - sentenza n. 9476 del 21.04.2010
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Sent. n. 9476 del 21 aprile 2010 (ud. del 7 gennaio 2010)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Altieri, Rel. Bertuzzi
Svolgimento del processo - La Centro Pesca s.r.l. propose ricorso
dinanzi alla Commissione provinciale di Verona per l’annullamento di due
avvisi di rettifica che ai fini iva, per gli anni 1994 e 1995, aveva ripreso
a tassazione gli importi detratti dalla contribuente in relazione alle
fatture di acquisto di merce (nella specie: prodotti ittici) da parte della
società F.F., reputando l’Ufficio finanziario inesistenti le relative
operazioni, atteso che la stessa merce, nel giro di pochi giorni ed a prezzi
notevolmente diversi, era stata ceduta dalla società F. alla società F.F. e
quindi da questa alla Centro Pesca per poi essere trasferita alla prima
cedente e che tali società appartenevano tutte alla famiglia F..
Il giudice di primo grado accolse il ricorso e, in sede di gravame, la
Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 38/21/04 del
29.10.2004. confermò la decisione impugnata, rilevando che i vari passaggi
della merce, di natura peraltro mollo deperibile, intercorsi tra le varie
società non provavano l’inesistenza delle operazioni contestate alla
contribuente, con l’effetto che, considerata anche la mancanza di ulteriori
elementi di prova e la regolarità della documentazione fiscale della
società, gli elementi forniti dall’Ufficio dovevano considerarsi privi dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per la
rettifica della dichiarazione di imposta.
Per la cassazione di questa decisione, con alto notificalo il
14.12.2005, ricorrono, sulla base di due motivi, il Ministero delle Finanze
e l’Agenzia delle Entrate.
La s.r.l. Centro Pesca in liquidazione si è costituita notificando
controricorso.
Motivi della decisione - Preliminarmente va dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, atteso che, a seguito
dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del
1999, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione
a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici
strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, in forza della
quale spetta esclusivamente ad essa la legittimazione processuale in ordine
alle relative controversie (Cass. n. 9004/2007: Cass. n. 22889/2006: Cass.
S.U. n. 3118/2006). Nè una concorrente legittimazione ad processum può ravvisarsi nei confronti del Ministero in forza delle precedenti fasi
processuali, tenuto conto che il giudizio di appello è stato promosso dalla
sola Agenzia con atto depositato il 10.7.2002, vale a dire dopo il 1 gennaio
2001.
Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrale denunzia
violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, e
dell’art. 2697 c.c., nonchè insufficienza, incongruità e contraddittorietà
della motivazione su punti decisivi della controversia.
In particolare, il ricorso lamenta che il giudice di secondo grado abbia
annullato gli atti impositivi sulla base della considerazione che l’Ufficio
finanziario non avrebbe provato l’inesistenza delle operazioni fatturate,
senza considerare che, vertendo la contestazione sul diritto alla detrazione
dell’imposta, spettava al contribuente dimostrare l’effettività degli
acquisti. Sotto altro profilo si sostiene che comunque la decisione
impugnata è errata per non avere considerato una serie di specifici elementi
rilevanti ai fini della prova suddetta, quali la differenza notevole dei
prezzi praticati a distanza di pochi giorni dalle società, che rivelava la
palese antieconomicità dell’operazione per la contribuente, e la loro
appartenenza ad un unico proprietario, e per avere di conseguenza ritenuto
insufficiente la prova per presunzioni. La sentenza è quindi censurata sotto
il profilo della motivazione, assumendosi che le ragioni del decidere
appaiono affidate a proposizioni del tutto irrilevanti o incongrue, in
particolare per avere il giudice di secondo grado affermato che non risulta
"evidenziata l’omessa contabilizzazione di fatture false per frodare l’IVA,
in presenza di operazioni inesistenti", che costituisce situazione del tutto
estranea ed antitetica a quella contestata relativa alla contabilizzazione
di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero per avere
espresso egli stesso fondate perplessità sulla sussistenza delle suddette
operazioni.
Il motivo è fondato.
Il nucleo centrale della motivazione della decisione impugnata consiste
nella seguente affermazione: "i vari (e complicati) passaggi di prodotti
ittici, peraltro merce molto deperibile, che sarebbero intervenuti tra le
Soc. F., Soc. F.F. e Soc. Centro Pesca, così come rilevati dalla Finanza,
non provano le accuse mosse alla Società in ordine alla presunta erosione
dell’IVA", non risultando "evidenziata l’omessa contabilizzazione delle
fatture false per frodare l’IVA, in presenza di operazioni inesistenti" e
per non avere la Guardia di Finanza "fornito all’Ufficio una sia pur minima
documentazione tale da consentirgli a sua volta di procedere ad autonomi
controlli (es. copie fatture, dichiarazioni doganali, documenti bancari,
copia attestante i passaggi di prodotti ittici da una Soc. all’altra,
ecc.)". Ne consegue, ad avviso della Commissione regionale, che, attesa
anche la regolarità della documentazione fiscale, "la ricostruzione dei
fatti economici compendiati dalla Guardia di finanza nel P.V.C., si è
risolta, in concreto, in una serie di presunzioni (art. 2729) prive dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza sulle quali sono state, poi,
formulate ulteriori presunzioni (quali quelle riflettenti l’emissione di
fatture fittizie relative ai passaggi dei prodotti ittici deperibili, fra le
società del gruppo)".
Queste argomentazioni non possono essere condivise. Evidente appare
infatti il loro contrasto con le disposizioni di legge che disciplinano
l’accertamento in materia di indebita detrazione dell’iva basata
sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonchè l’insufficienza
ed anche l’incongruità della motivazione fornita.
In particolare, con riferimento alla doglianza principale sollevata dal
ricorso di violazione del principio dell’onere della prova - con la quale
l’Agenzia delle Entrate contesta la conclusione favorevole al contribuente
accolta dalla sentenza impugnata sulla base del rilievo che l’Ufficio non
aveva provato l’inesistenza delle operazioni contabilizzate dalla
contribuente - va sottolineato che a non poter essere condivisa è proprio la
premessa da cui muove la decisione impugnata e fatta propria dal giudice di
merito, che vale a dire l’onero della prova gravasse, nel caso di specie,
interamente sull’Amministrazione finanziaria. Tale conclusione si impone non
in astratto, ma tenendo conto della situazione dedotta in giudizio, vale a
dire alla luce dei dati di fatto emersi e pacificamente accertati,
consistenti nella circostanza che la stessa merce, nell’arco di un breve
tempo ed prezzi anche notevolmente diversi, era stata oggetto di transazioni
tra tre società appartenenti al mediamo gruppo imprenditoriale.
Che l’onere della prova, nei casi in cui sia contestata l’inesistenza
dell’operazione, non gravi in assoluto sull’Ufficio finanziario, costituisce
del resto una conseguenza dello stesso meccanismo di detrazione
dell’imposta, una volta che si tenga conto che le operazioni di acquisto e
di cessione di beni costituiscono il presupposto per l’esercizio del diritto
del contribuente di detrazione dell’iva, sicchè, in via generale, è il
contribuente che è tenuto a provare l’esistenza dell’operazione, non già
l’Amministrazione a dimostrarne l’insussistenza. Tanto precisato, può
osservarsi, in generale, che se il contribuente può assolvere e normalmente
assolve questo onere della prova mediante la documentazione fiscale e
contabile, tale mezzo di prova non può certo considerarsi incontestabile. In
primo luogo perchè il meccanismo elusivo consistente nel contabilizzare
operazioni c.d. inesistenti presuppone, per definizione, l’approntamento di
tale documentazione formale. In secondo luogo per il principio ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la
correttezza formale della contabilità non può diventare un alibi per
commettere ogni possibile violazione delle leggi fiscali" (Cass. n. 21953 del 2007). Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria può liberamente superare le
risultanze documentali, contrapponendo ad esse circostanze ed elementi di
fatto comprovanti la fittizietà di tali operazioni e che, in tal caso,
l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle stesse si sposta
nuovamente a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi ad
opporre la documentazione formale, ma dovrà, a sua volta, allegare elementi
di prova in grado di dimostrane la loro effettiva esistenza.
Sul piano delle regole del decidere ciò comporta che il giudice dovrà,
da un lato, verificare la serietà e gravità degli elementi di prova posti
dall’Amministrazione a sostegno della sua contestazione e, dall’altro,
esaminare le eventuali controdeduzioni offerte dalla parte privata. Con
riferimento alle regole di distribuzione dell’onere probatorio, da ciò
discende che qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per
affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti,
sia onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle
operazioni, pur con la duplice precisazione che l’Amministrazione non può
limitarsi ad una generale ed apodittica contestazione della documentazione
del contribuente, essendo, suo onere quello di indicare specificamente gli
elementi, anche indiziari, sui quali fonda la propria pretesa e che il
giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza
limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la
falsità delle fatture (Cass. n. 21953/2007; Cass. n. 4046/2007; Cass. n.
19109/2005).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è adeguata a questi
principi, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non aveva provato gli
elementi costitutivi dell’addebito, senza esaminare e scrutinare, in
applicazione della regola della prova sopra indicata, gli elementi addotti
dall’Ufficio medesimo a fondamento della rettifica, i quali, occorre
aggiungere, nel caso di specie erano particolarmente pregnanti, tenuto conto
dei fatti obiettivi e non contestali posti a base della rettifica. Evidente
appare pertanto anche il vizio motivazionale sollevato dal ricorso, per non
avere il giudice territoriale dato adeguato conto, nel motivare la propria
decisione, degli elementi di fatto obiettivamente rilevanti ai fini
dell’accertamento che gli veniva richiesto.
A queste considerazioni di per sè già sufficienti e decisive ai fini
dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza
impugnata - merita aggiungere che, tenuto conto della particolarità della
situazione di fatto dedotta in giudizio, il giudice di rinvio avrà anche il
compito, a prescindere o, meglio, prima ancora di accertare l’effettiva
sussistenza delle operazioni contabilizzale, di verificare se, nel caso
concreto, ricorra un’ipotesi di abuso di diritto, figura che, nell’ambito
tributario, è riscontrabile laddove il contribuente ponga in essere
un’operazione che ha il fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali
attraverso l’utilizzo distorto, se pur non contrastante con alcuna specifica
disposizione, di strumenti giuridici idonei a tal fine, in difetto di
ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione medesima
ed in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla legislazione in materia
(Cass. n. 6800/2009: Cass. n. 4503/2009). In particolare, come ha chiarito
la Corte Europea di Giustizia (sentenza C-255/02, causa Halifax e
a.c./Commissione of Customs & Excise), sussiste comportamento "abusivo"
quando le operazioni controverse, nonostante l’applicazione formale delle
disposizioni delle Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17.5.1977 in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sul fatturato, e della legislazione nazionale in materia di iva, procurino
un vantaggio fiscale "la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo
perseguito da quelle stesse disposizioni". Sul punto inoltre questa Corte ha
sostenuto che le pratiche abusive in materia di iva consistenti nell’impiego
di una forma giuridica o di un regolamento contrattuale al fine di
realizzare quale scopo principale (seppur non esclusivo) un risparmio di
imposta, anche se allo stesso si accompagnino secondarie finalità di
contenuto economico, consistono in abusi di diritti fondamentali garantiti
dall’ordinamento comunitario e pertanto assumono rilievo normativo primario
in tale ordinamento, indipendentemente dalla presenza di una clausola
generale antielusiva nell’ordinamento fiscale italiano (Cass. n.
25374/2008).
Su tema della rilevabilità di tale figura nell’ambito del giudizio, va
anche precisato che questa Corte ha già autorevolmente chiarito che la
fattispecie dell’abuso di diritto e la sua valutazione da parte del giudice
nazionale rappresenta un principio generale vigente nell’ordinamento
italiano, con radici comunitarie e costituzionali (art. 53 Cost.), che non
trova di per sè ostacolo nella mancata allegazione di tale situazione da
parie dell’Amministrazione finanziaria. Ciò in quanto nel processo
tributario, pur essendo l’oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni
poste a fondamento dell’atto di accertamento, il tema relativo
all’esistenza, alla validità ed all’opponibilità all’Amministrazione
finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinati costi o
crediti deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell’allegazione da
parte del contribuente, il quale è gravato dell’onere di provare i
presupposti di fatto per l’applicazione delle norme da cui discendono i
costi ed i crediti vantati: ne consegue, anche in ragione
dell’indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d’ufficio
delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso
(Cass. S.U. n. 30057/2008).
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. l, e dell’art. 115 c.p.c., ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, censurando la sentenza impugnata per avere fondato la propria
motivazione su un attestato di regolarità formale delle dichiarazioni
fiscali presentate dalla contribuente che, pur presente nel fascicolo
processuale, non era mai stato allegato o depositato dalle parti.
Il mezzo va dichiarato assorbito alla luce delle considerazioni svolte
in sede di esame del primo motivo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che si
atterrà, nel decidere, ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà,
altresì, alla liquidazione delle spese.
Le spese di giudizio con riguardo al Ministero delle finanze, il cui
ricorso è stato dichiarato inammissibile, si dichiarano invece compensate,
atteso che la partecipazione di tale parte nella presente fase di giudizio
non ha aggravato in misura apprezzabile l’attività difensiva della società
intimata.
P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze:
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese di giudizio. Dichiara compensate le spese di
giudizio tra il Ministero delle Finanze e la società Centro Pesca.
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