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Corte di Cassazione - sentenza n. 12269 del 19.04.2010
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C.Cass. Sent. n. 12269 del 19 maggio 2010 (ud. del 15 aprile 2010)
Svolgimento del processo - P.G. ricorre per cassazione contro la
sentenza della Commissione Tributaria di Torino, di cui in epigrafe, che,
provvedendo sull’appello da lei proposto, ha confermato la sentenza di primo
grado con la quale era stato respinto il ricorso da lei avanzato contro gli
avvisi di liquidazione ICI notificatile per gli anni 19998, 1999, 2000 e
2001 per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8. La contribuente
premette di essere proprietaria nel comune di Grugliasco di un’unità
immobiliare, adibita ad abitazione principale e di essere coniugata in
regime di separazione di beni con il sig. N., a sua volta proprietario di
un’unità immobiliare collocata nello medesimo stabile e piano ed adibita
dallo stesso ad abitazione principale, censura l’impugnata sentenza, con un
unico motivo di ricorso, per avere la stessa ritenuto che nel caso in cui un
nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari contigue, ma
catastalmente distinte, la detrazione prevista dalla norma compete una sola
volta ed in riferimento ad una sola unità catastale tra quelle utilizzate
quale dimora abituale.
L’intimato non ha controdedotto.
Motivi della decisione - La contribuente, con un motivo unico, ha
censurato l’impugnata sentenza per la violazione ed errata applicazione del
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)
per avere la stessa negato che, nell’ipotesi di due coniugi in regime di
separazione di beni, proprietari ciascuno di una unità immobiliare
logisticamente adiacenti l’una all’altra, adibite entrambe a dimora
principale, sia applicabile a ciascuno la detrazione prevista da tale norma.
Tale censura è fondata in applicazione del principio già affermato da
questa Corte (Cass. n. 25902/2008; in senso conforme cass n. 25731/2009;)
"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo
di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte,
dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (agevolazione
trasformatasi in totale esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1, a
decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato
non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono,
assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma
l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile
complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione
prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per
tutte le unità". La Corte con la sentenza richiamata ha ritenuto che il
contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale, in proprietà della
medesima persona, come "abitazione principale" non costituisce ostacolo
all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’"abitazione
principale" ed ha fatto discendere tale principio come si legge nella parte
motiva della stessa, dal favore del legislatore per l’"abitazione
principale" (che si ricava ulteriormente del D.L. n. 86 del 2005, art. 5<
bis, comma 4, convertito nella L. n. 148 del 2005, con il quale, al
dichiarato "fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad
abitazione principale", si e concesso ai Comuni la facoltà di "deliberare la
riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione
vigente, delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad
abitazione principale del proprietario) il cui concetto non risulta
necessariamente legato a quello D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, comma 1,
lett. a), di "unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio" (poi "catasto dei fabbricati") nè è, di conseguenza,
limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in
rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del
legislatore, dello specifico uso quale "abitazione principale" dell’immobile
nel suo complesso.
Nel suddetto contesto normativo il principio così enunciato può trovare
applicazione anche nell’ipotesi in cui due unità immobiliari contigue siano
di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi che le abbiano entrambe
destinate ad abitazione principale; una interpretazione contraria non
sarebbe rispettosa della evidenziata finalità legislativa di ridurre il
carico fiscale sugli immobili adibiti ad "abitazione principale", confermata
dalla recentissima previsione ("a decorrere dall’anno 2008")
dell’"esenzione" totale dell’imposta de qua sull’abitazione principale,
disposta dal D.L. 21 maggio 2008, n. 93, art. 1. Di conseguenza - essendo
pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte
(Cass. 1^, 22 gennaio 1998 n. 563, seguita da 1^, 3 giugno 1998 n. 5433 e,
di recente, da trib.: 10 dicembre 2002 n. 17580; 24 novembre 2006 n. 24986;
25 febbraio 2008 n. 4739) in tenia di agevolazioni c.d. per l’acquisto della
"prima casa", previste dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6 -
deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come
"abitazione principale",anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di
ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo
all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’"abitazione
principale", sempre che (cfr. analogamente, per l’agevolazione "prima casa",
Cass. n. 563 del 1998, cit.) il derivato complesso abitativo utilizzato non
trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo
rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova
dell’effettiva utilizzazione come "abitazione principale" dell’immobile
complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della
detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità
in presenza dei requisiti di legge.
Da tanto deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al motivo accolto e la causa, siccome bisognevole dei conferenti
accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione della stessa
Commissione Tributaria Regionale, diversa da quella che ha pronunciato tale
decisione, affinché, provvedendo anche sulle spese, decida l’appello del
contribuente facendo applicazione del principio di diritto innanzi
affermato.
P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
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