|
|
Corte di Cassazione - sentenza n. 9138 del 16.04.2010
E-mail:
info@studiolegaleaugeri.eu

Svolgimento del Processo - La Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte, confermando con sentenza 4 novembre 2004 la sentenza di primo
grado, ha ritenuto la legittimità e la sufficiente motivazione degli avvisi
di accertamento IRPEG-ILOR ed IVA 1996, notificati dall’Agenzia delle
Entrate di Torino alla Società M. s.r.l, riguardando le riprese n. 64
fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla società T.I. nei confronti
della M., che non era stata in grado di esibire nessuna di tali fatture, pur
avendo annotato sul registro IVA gli acquisti e inserito nella dichiarazione
IVA 1996 i relativi costi per un imponibile di L. 7.764.365.964. Secondo la
CTR, l’avviso di accertamento, seppur motivato "per relationem" al P.V. e
notificato unitamente ad uno stralcio del verbale relativo alla Società
T.I., appariva frutto di autonoma valutazione dell’Ufficio e aveva posto la
contribuente in grado di difendersi. Non avendo la M. provato la fonte che
legittimava la detrazione contabilizzata, ancorché avesse dimostrato di aver
effettuato pagamenti utilizzando i propri conti bancari, la stessa dove a
ritenersi indebita, per cui l’imposta illegittimamente detratta poteva
essere recuperata dall’Ufficio, con giustificazione sanzionatoria à fini IVA
à sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.
La Società M. s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale
sentenza sulla base di sei motivi illustrati da memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della Decisione - Col primo motivo si deduce violazione del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, commi 2 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art.
42, commi 2 e 3, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata che
avrebbe ritenuto motivato l’avviso di accertamento, sebbene lo stesso non
contenesse la trascrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che lo avevano determinato, non avendo indicato e allegato la
segnalazione dell’Ufficio Doganale di Bologna(non conosciuto né conoscibile
dalla M.) che aveva originato il verbale 29.5.1996 a carico della T., cui si
imputava di non aver registrato fatture senza indicare le operazioni a cui
tali fatture si sarebbero riferite, fatture di cui la mancata esibizione da
parte della M. sarebbe stata giustificata dal commercialista in una
dichiarazione allegata al PVC a carico della M. in data 24.3.2000.In base a
tali fatture sarebbe stata immotivatamente negata nei confronti della
ricorrente la detrazione di costi à fini II. DD. Un tale avviso dovrebbe
essere dichiarato nullo perché l’Agenzia avrebbe dovuto provare che la M.
aveva avuto o poteva avere concreta conoscenza delle segnalazioni e
comunicazioni della Dogana di Bologna, mentre nella specie non si è
consentito alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa
impositiva, desumendoli da un atto o da un allegato correttamente motivato.
Col secondo motivo, adducendo vizio di motivazione della sentenza
impugnata, la ricorrente sostiene che l’Ufficio, dopo aver contestato alla
M. la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente
inesistenti, ha qualificato le stesse fatture come soggettivamente
inesistenti, ipotizzando l’interposizione fittizia ella T.I., e però
riconoscendo, senza ulteriormente argomentare in tema di II.DD., che la M.
aveva effettivamente acquistato i beni (pg. 6 dell’atto di costituzione),
così illegittimamente mutando e ampliando il "thema decidendum".
Col - terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 2697, 2727 e 1417 c.c., in relazione al D.P.R. n. 633
del 1972, artt. 54, commi 2 e 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. c)
e d), nonchè dell’art. 116 c.p.c., per essere incorsa, con motivazione
viziata, in violazione di norme giuridiche avendo addossato alla
contribuente l’onere della prova che le fatture in contestazione
riguardavano transazioni effettive, mentre tale onere gravava
sull’Amministrazione, la quale si era riferita a soltanto a presunzioni,
tratte dal fatto che la T. non aveva corrisposto l’IVA sulle molte fatture
emesse ed annotate, trascurando gli effettivi pagamenti fatti invece dalla
M., la quale non era in possesso della fatture perché sequestrate
nell’ambito di indagine penale, come risultante dal PVC. I verbalizzanti non
avrebbero poi compiuto alcuna ispezione contabile, atta a convalidare
l’accertamento nei confronti della M., che aveva - e ha continuato a
mantenere - un giro d’affari ben maggiore di quello deducibile dalle fatture
contestate, anche negli anni successivi, in cui non sono state contestate
analoghe violazioni IVA. Non si può dunque far carico alla M., utilizzando
tra l’altro apoditticamente, l’art. 1417 c.c., come ha fatto la CTR - della
condotta illecita posta in essere dalla T., utilizzando fra l’altro
dichiarazioni di persone (imputati e terzi) rese in sede di dichiarazioni di
P.G., estranee all’accertamento tributario.
Col quarto motivo si eccepisce l’incostituzionalità del D.P.R. n. 633
del 1972, art. 63, comma 1, e D.P.R. n. 600 del 1973, comma 33, come
modificati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 23, comma 1, in relazione agli
artt. 24, 97 e 11 Cost., nonchè omessa motivazione della sentenza impugnata,
in ordine al fatto che, a causa delle modifiche legislative intervenute in
ordine ai poteri della Polizia Tributaria di utilizzazione delle indagini
svolte à fini penali, l’accesso prima del 2000 consentito al contribuente
agli atti del procedimento penale, è stato successivamente limitato, mentre
la Polizia tributaria può estrapolare dal rapporto penale quanto ritiene
utile à fini fiscali, senza compiere alcuna altra attività istruttoria,
mentre l’indagine penale resta secretata. Ciò comporterebbe in primo luogo
la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., (perchè il
contribuente non può porsi, nella conoscenza degli atti, sullo stesso piano
della Guardia di Finanza), oltrechè la violazione dell’art. 1 dello Statuto
del contribuente che stabilisce l’obbligo di imparzialità per
l’Amministrazione, facendo così venir meno le garanzie per il contribuente.
Col quinto motivo la ricorrente subordinatamente sostiene che la
sentenza impugnata viola gli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c., - D.P.R. n. 917
del 1986, art. 75, comma 5, per avere ritenuto sussistente, secondo una tesi
solo successivamente esposta dall’Ufficio, un accordo simulatorio relativo,
cioè l’accordo fra tre soggetti (l’esportatore estero, la T. importatrice e
la ricorrente) con emissione di fatture soggettivamente inesistenti, senza
considerare che un tale tipo di accordo deve essere provato per iscritto, o
quantomeno con presunzioni qualificate o svolte con riferimento a dati
analitici. In ogni caso, avendo l’Ufficio svolto le sue contestazioni
soltanto in materia di detrazione IVA, i costi e gli altri oneri dovevano
essere riconosciuti come deducibili à fini II.DD. à sensi dell’art. 75 del
cit. T.U.I.R.. Col sesto motivo, si deduce, ancora subordinatamente, oltre a
vizio di motivazione della sentenza impugnata, la violazione del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, art. 53 Cost., comma 1, e art. 67 Cost., e L. n. 212
del 2000, art. 10, sull’assunto che il riferimento alla natura
sanzionatoria, in materia di IVA del D.P.R. n. 6733 del 1972, art. 21, non
può estendersi all’accertamento in tema di imposte dirette, rispetto a cui
la sua applicazione comporterebbe una duplicazione di imposta;infatti, ove
si sostenga la inesistenza delle transazioni, non possono essere sottratti
dal passivo i costi senza annullare i corrispondenti ricavi.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come la stessa ricorrente ammette, all’avviso di accertamento è stato
allegato il verbale di constatazione - già direttamente notificato alla
società - nonchè uno stralcio del verbale redatto a carico della ditta
emittente le fatture T. di A.F., che non aveva pagato l’IVA, (in quanto
società "cartiera, cioè priva di organizzazione commerciale e dedita
soltanto alla emissione di fatture) ma l’aveva addebitata alla M., la quale,
avendola corrisposta, ne aveva poi richiesto il rimborso. Il fatto che
l’accertamento fosse stato originato da un precedente controllo doganale
sulle merci provenienti dall’estero e indirizzate, tramite la T.I., alla M.
- circostanza evidenziata nel PVC, senza la nota dell’Agenzia delle Dogane
fosse compiutamente trascritta non muta la sostanza dell’accertamento, alle
cui contestazioni la contribuente era stata posta in grado di difendersi,
tanto che propose un accertamento con adesione, che aveva ulteriormente
ampliato le sue capacità di contraddittorio. Infatti l’obbligo di
allegazione o riproduzione all’interno dell’avviso di ogni atto richiamato -
di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 - riguarda i soli atti necessari per
sostenere le ragioni della pretesa del Fisco, ma non quelli
irrilevanti(quale un’informativa preliminare al P.V.) ai fini della
conoscenza dell’essenza della contestazione.
È infondato anche il secondo motivo, perchè sulla base della
trascrizione dello stralcio del PVC riportato dalla ricorrente in parte
narrativa (pg. 4), la contestazione alla M. verteva sul fatto che le fatture
non corrispondevano" ad alcuna reale transazione commerciale", intervenuta
ovviamente fra la T. - emittente delle fatture e la M., destinataria delle
stesse, non essendo in tal modo specificato se le fatture dovessero essere
considerate soggettivamente od oggettivamente inesistenti, con una
distinzione peraltro irrilevante à fini IVA - distinzione che è stata
precisata nel corso del procedimento, senza che possa affermarsi che vi è
stato mutamento dell’originario contenuto dell’accertamento effettuato.
Infatti la nozione di "fattura inesistente" non va riferita alla sola
ipotesi di mancanza assoluta dell’operazione fatturata, ma anche ad ogni
tipo di divergenza fra la realtà commerciale e la sua espressione
documentale, ivi compresa l’ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale,
pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa
utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno od entrambi i soggetti
sono falsi (Cass. 62378/2006).
I primi due motivi di ricorso debbono dunque essere rigettati,
analogamente al terzo, poichè nell’ipotesi di transazioni soggettivamente
inesistenti, quali quelle nella specie richiamate, il diritto alla
detrazione dell’IVA, versata, come nella specie, a soggetto diverso
dall’effettivo cedente (estero), non sorge per il solo fatto della
corresponsione dell’imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì
che il committente cessionario che invoca la detrazione fornisca, sul
proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione,
riscontri precisi, che non possono esaurirsi nell’avvenuta consegna delle
merce, nell’avvenuto pagamento della stessa nonchè dell’IVA riportata sulla
fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive in
rapporto alla peculiarità del meccanismo IVA e dei relativi possibili abusi
(Cass. n. 1950/2007). Nè una diversa conclusione può trarsi dal contrasto
giurisprudenziale segnalato dalla ricorrente in memoria, circa il riparto
dell’onere della prova, il quale grava sempre sul contribuente che chiede la
detrazione in presenza degli elementi probatori forniti dall’Ufficio a
sostegno della propria tesi, non rilevando -proprio perchè si è in presenza
di fatture soggettivamente inesistenti – la presenza dei documenti contabili
formalmente regolari, nè l’effettività delle transazioni.
Anche il quarto motivo è infondato, perchè, rispetto ai fatti
contestati, non assume rilevanza, nei confronti della ricorrente la
conoscenza o meno dagli atti del procedimento penale a carico della T.I. -
atti che comunque vengono resi pubblici con la richiesta di rinvio a
giudizio dell’imputato – perchè non mutano l’onere della prova, a carico del
contribuente, circa la sua buona fede nell’effettuazioni delle transazioni
con la T.I. (cfr. Cass. nn. 123211/2009; 1727/2007): infatti qualora
l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture
per operazioni inesistenti, per avere in particolare, acquistato beni da
società prive di organizzazione aziendale (alias "cartiere") costituite,
come nella specie, al solo scopo di frodare il fisco, acquistando beni
all’estero e rivendendoli senza versare l’IVA all’Erari (costituendo l’IVA
non versata lo sconto effettuato sul prezzo di rivendita), al contribuente
può essere riconosciuto la buona fede solo a condizione che provi che
controparte venditrice appariva legittimata a ricevere il pagamento dell’IVA
in base a circostanze univoche - dimostrazione non fornita nella specie, a
fronte in particolare delle verifiche compiute dai verbalizzanti secondo cui
la M. versava i corrispettivi delle fatture su un conto, nel quale le somme
versate non corrispondevano a quelle delle fatture (v. sent. imp. pg. 6) e
formalmente intestato alla T., ma gestito, tramite delega, e della stessa M.
(v. controricorso pg. 9).
Anche il quinto motivo non è fondato nella parte in cui sostiene che
l’accordo simulatorio previsto dalla configurazione civilistica della
simulazione relativa deve, in campo tributario, essere provato per iscritto.
Infatti è la stessa nozione di fattura "soggettivamente inesistente" che
presuppone, da un lato l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella
disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice e dall’altro, la
simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da
quella figurante sulle fatture medesime, circostanza questa non indifferente
ai fini dell’IVA, dal momento che la qualità del venditore potrebbe incidere
anche sulla misura dell’aliquota e sull’entità della detrazione (Cass. n.
29467/2008). Quanto alla detrazione dei costi art. 75 del cit. T.U.I.R. -
doglianza esposta nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, essendo stati
tali costi nella specie effettivamente sostenuti, questa Corte ha affermato
che il committente /cessionario ha l’onere di provare, in applicazione dei
principi della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, di non
aver avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata
a fronte dell’operazione e tale prova non può essere validamente fornita
soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è
stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti,
la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente
inesistente e la seconda perchè relativa ad un dato di fatto inidoneo di per
sè a dimostrare l’inesistenza della frode (Cass. n. 17377/2009). Pertanto, anche sotto il profilo dell’imposizione diretta, l’acquisto di merce con
fatture soggettivamente inesistenti, ancorchè non riconducibile all’ipotesi
sanzionatoria del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, - rivolto soltanto a
ricondurre a coerenza il sistema impositivo IVA (Cass. n. 309/2006) - non
comporta la detrazione dei costi stessi ove non emerga chiaramente la buona
fede dell’acquirente.
Conclusivamente pertanto, il ricorso deve essere interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro
10.200,00, di cui Euro 10.000,00, per onorari.
P.Q.M.: - La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessivi Euro
10.200.00, di cui Euro 10, 000,00, per onorari.
|