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Corte di Cassazione - sentenza n. 8507 del 09.04.2010
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Svolgimento del Processo - Con sentenza depositata il 14 luglio 2004 la
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, accogliendo l’appello di
G.G., ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello
stesso, quale socio della s.a.s. G.C. (dichiarata fallita) relativi ad IVA
ed ILOR 1994 per la complessiva somma di L. 5.585.833.000= (ridotti dai
primi giudici, sulla base di CTU, a L..4.472.071.885=) affermando che nei
confronti del G. (dichiarato anch’egli fallito)non era stato rispettato il
principio del contraddittorio in ordine ai dati risultanti dalla
documentazione bancaria, come imposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e
dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e che gli importi esposti negli avvisi
dovevano ritenersi totalmente inattendibili a fronte delle risultanze della
CTU esperita in sede di appello, che aveva riscontrato, rispetto alla
documentazione esaminata, soltanto modeste differenze fra entrate ed uscite
(L. 31.700.000= di effetti non giustificati e L. 66.000.000= di effetti non
sufficientemente giustificati).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedono la cassazione di
tale sentenza sulla base di cinque motivi.
La S.A.S. G.C., G.G. e i rispettivi curatori fallimentari resistono con
controricorso.
Motivi della decisione - Col primo motivo l’Agenzia ricorrente adduce
violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 51, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché vizio di motivazione
della sentenza impugnata censurando la sentenza che aveva ritenuto
illegittimi gli avvisi di accertamento,in quanto redatti senza che
risultasse quali fossero le richieste di chiarimento rivolte dall’Ufficio al
contribuente e quali le risposte; sottolinea in proposito l’Agenzia che la
fase del contraddittorio amministrativo, à sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 32, è meramente eventuale ,mentre spetta al contribuente provare che un versamento o un prelievo, come risultante dalla contabilità, non
corrispondano ad un corrispettivo o ad un ricavo. Aggiunge l’Agenzia che
l’operato dell’Ufficio ha riguardato esclusivamente operazioni che non
trovavano riscontro nella contabilità (esaminata) della G.C., mentre la
documentazione bancaria della Società - che il G. aveva dichiarato
inizialmente inesistente - era stata poi spontaneamente consegnata - seppure
solo parzialmente dal G., contitolare dei conti intestati alla G.C., nonchè
di conti propri, sui quali confluivano versamenti e prelievi relativi alla
Società. Spettava dunque al contribuente e non all’Ufficio giustificare
versamenti e prelievi ritenuti non giustificati dal CTU nel giudizio di
primo grado, ed anche, seppur molto più limitatamente, dal CTU del grado
d’appello.
Col secondo motivo, l’Agenzia deduce la violazione, da parte dei giudici
d’appello del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 51, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 2697 c.c., nonché difetto
di motivazione della sentenza impugnata che sembra ritenere giustificati
importi, esposti soltanto in parte narrativa e non in motivazione,relativi
ad entrate (per L. 313.198.750=) ed uscite (per L.. 156.605.884=) come
calcolati dal CTU,senza alcun vaglio critico dell’operato dell’ausiliare,
che non ha spiegato perché tali importi debbano ritenersi "giustificati".
Col terzo motivo si deduce violazione delle stesse norme di cui al
motivo precedente, nonché egli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c.,
oltre a vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per
aver la CTR ritenuto mero elemento di presunzioni le dichiarazioni
rilasciate da terzi al CTU in ordine alla emissione di cambiali "di comodo"
in favore della G.C. (dichiarazioni sollecitate in violazione dell’onere
della prova e del principio del contraddittorio da parte del CTU) e poi
recepite, senza alcuna valutazione critica, da parte della stessa CTR sul
presupposto che i nominativi di tali soggetti - tutti peraltro forniti di
partita IVA- non erano presenti nella clientela della G.C., circostanza che
nulla prova, anzi convalida il fatto che poteva trattarsi di ricavi "in
nero" da parte di una Società, come la G.C. che operava in campo edilizio
con ristrutturazioni e che alcuni "finanziatori" (quali il Sig. D.) erano
anche soci del G. in altra Società (quale la S. s.r.l.).
Col quarto motivo l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, art. 2697 c.c., e
difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai pretesi
pagamenti, che non trovano alcun riscontro nella contabilità, relativi a
cifre consistenti,quali quelli a favore della E. per L. 1.051.667,600= non
corrispondenti a prelievi bancari da parte della G.C., che aveva ricevuto,
sempre senza riscontro, pagamenti da parte della Società San Francesco
s.r.l. per L. 763.267.707=, da parte della s.r.l. Il Frantoio della
Meridiana per L. 436.000.000= e da altri per complessive L. 104.186.703=,
pagamenti tutti ritenuti "giustificati" perché trovavano capienza nella
contabilità della Società, senza che il CTU di 2^ grado abbia peraltro
esaminato integralmente i conti bancari (10 su 22) perché non prodotti
integralmente per l’intera annualità 1994, e invece ritenuti esaustivi senza
alcuna motivazione dalla CTR, senza che sia stata considerata la possibilità
che i pagamenti siano avvenuti a mezzo di entrate ignote al Fisco, anche
perché non vi è comunque riscontro fra le somme fatturate e quelle pagate o
non pagate anche nei confronti di soggetti considerati dal CTU (quale la
Soc. Residenza San Francesco che dalla contabilità della G.C. risultava aver
pagato cifre assai superiori a quelle esposte dall’ausiliare).
Col quinto motivo si denuncia violazione delle norme di cui al motivo
precedente e difetto della motivazione della sentenza impugnata che ha
ritenuto che in caso di versamento in banca con richiesta di "resto" (es.
versamento di L. 20 milioni con richiesto di resto di 3 milioni) Andasse
considerato il versamento al netto del resto, senza qualificare tale "resto"
come prelievo, di cui andava indicato il beneficiario, non essendo in caso
contrario il documento giustificato.
I controricorrenti eccepiscono la tardività del ricorso, per essere
stata la sentenza d’appello notificata in data 8 settembre 2004 sia
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto difensore dell’Agenzia à
sensi della Convenzione di cui alla Delib. 17 marzo 2001 dell’Agenzia delle
Entrate, sia all’Agenzia direttamente in data 24 dicembre 2004 à sensi del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16.
Entrambi i profili della prospettata eccezione sono infondati. Infatti,
come questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 4936/2006) a seguito
dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate - che non è un organo dello
stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto
giuridico -, si è verificata una successione a titolo particolare nei poteri
e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione
tributaria, con la conseguente separazione tra la titolarità di tale
obbligazione, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri in
materia d’imposizione fiscale, trasferiti all’Agenzia. L’autonoma
soggettività di quest’ultima e l’esclusione dell’obbligo di avvalersi del
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato comportano l’inapplicabilità del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, con la conseguenza che il termine di
sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze
della commissioni tributarie regionali decorre:
a) nei giudizi di appello
instaurati successivamente al 1 gennaio 2001, ai quali abbia preso parte
esclusivamente l’Agenzia delle entrate - con l’accettazione del
contraddittorio da parte del contribuente e la conseguente estromissione del
Ministero - senza avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura, dalla data della
notifica della sentenza, avvenuta, alternativamente, presso la sede centrale
dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici;
b) nei giudizi di appello
instaurati successivamente al 1 gennaio 2001, ai quali abbia partecipato
esclusivamente l’Agenzia, avvalendosi del patrocinio dell’Avvocatura, dalla
data della notifica eseguita presso l’Avvocatura distrettuale
territorialmente competente;
c) nei giudizi di appello instaurati
anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali non vi sia stata l’estromissione
del Ministero, dalla data della notifica eseguita presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato, stante la permanenza in capo al Ministero
dell’interesse e della legittimazione all’impugnazione, ai sensi dell’art.
111 cod. proc. civ. (conf. Sezioni Unite cass. nn. 6633/2003, Cass.
6774/2003, 3116/2006, 3118/2006).
Avendo l’Agenzia delle Entrate partecipato al giudizio d’appello, nel
2002, senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notifica della
sentenza impugnata andava effettuata, ai fini della decorrenza del termine
breve,non nei confronti dell’Avvocatura Distrettuale (non essendo
sufficiente, ai fini dello specifico patrocinio, convenzioni di natura
generale fra l’Agenzia e l’Avvocatura: Cass. n. 3116/2006, in parte motiva) nei confronti della sede centrale dell’Agenzia o alternativamente nei
confronti degli Uffici periferici, ma non secondo le modalità consentite dal
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, bensì secondo quelle, espressamente
previste per la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie,
dall’art. 38 stesso D.Lgs., che richiama integralmente le modalità di
notificazione previste dall’art. 137 c.p.c., nella specie non rispettate
(Cass. n. 7306/2005). La suddetta eccezione va quindi respinta.
Va inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva dopo
l’entrata in funzione dell’Agenzia delle Entrate(1 gennaio 2001).
Ciò posto,il ricorso dell’Agenzia è complessivamente fondato e va
accolto.
A fronte della confusa situazione contabile della G.C. e del socio
accomandatario G., sui cui conti personali transitavano - per sua esplicita
ammissione (v. sent. pg. 8) - importi riferibili alla società l’Ufficio,
prima di procedere legittimamente ad accertamento induttivo - ha utilizzato
la facoltà- non l’obbligo - assegnatagli dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.
32, n. 4, di richiedere, a mezzo questionario, notizie al contribuente di
carattere specifico, vertente nella specie, sulla esistenza di conti
correnti bancari, di cui il G. forniva gli estratti - conto, senza fornire
delucidazioni specifiche. Una volta acquisita tale documentazione, nessun
altro obbligo incombeva all’Ufficio circa una preventiva fase di controllo
dei dati risultanti dalla contabilità, rispetto alle movimentazioni
bancarie, stante - tra l’altro - la palese irregolarità della tenuta della
contabilità stessa, nella quale si mischiavano versamenti e pagamenti, cioè
ricavi e corrispettivi, dovuti alla e dalla Società con somme versate da
presunti "finanziatori" e con importi che transitavano sui conti personali
del socio accomandatario.
Sebbene dunque l’Ufficio non abbia violato né il D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 32, né il corrispondente art. 51 in materia di IVA, i giudici tributari
di merito hanno sentito l’esigenza di chiarirete possibile, la situazione
fiscalmente rilevante della G.C. e del G., disponendo due consulenze
tecniche, che hanno tuttavia condotto a risultati opposti.
La prima relazione peritale ha infatti ridotto l’imponibile accertato di
un miliardo circa, mentre la seconda, ritenendo giustificati "finanziamenti"
di comodo dichiarati da molteplici soggetti allo stesso CTU (ma non dedotti
dal G. in prima battuta) e versamenti cospicui che,unitamente a pagamenti,
trovavano capienza - ma non puntuale riscontro - nei conti della società, ha
sostanzialmente azzerato l’accertamento, pur permanendo dubbi circa poste
"non giustificate".
Tali considerazioni - al di là delle questioni di fatto esposte nei
singoli motivi di ricorso - rivelano la contraddittorietà della sentenza
impugnata rispetto al disordine contabile evidenziato, e alla necessità che
ai dati rilevati dai verbalizzanti nei registri sociali e nei conti correnti
bancari corrispondano, per data ed importo, i versamenti, gli incassi e in
"finanziamenti di comodo" che la CTR, sulla base delle opinabili
considerazioni del CTU ha ritenuto di poter ritenere "giustificati". Si
impone pertanto l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso, con cassazione
della sentenza impugnata e rinvio degli atti, per un nuovo esame, ad altra
Sezione della CTR del Piemonte che motiverà specificamente circa il puntuale
riscontro dei dati contabili e bancari con quelli peritali, liquidando anche
le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.:
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte.
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