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Corte di Cassazione - sentenza n. 7813 del 31.03.2010
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Svolgimento del Processo - Il contribuente, G.P., grossista di salumi e
formaggi a Rieti, ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla
dichiarazione IVA per l’anno 1998 che sulla base di un verbale di
constatazione della Guardia di Finanza rilevava l’omessa contabilizzazione
per L. 3.000.000.000 e l’omessa fatturazione, quale cessionario, di un
imponibile di L. 223.890.000. Il contribuente ha eccepito la invalidità
della motivazione effettuata per relationem e basata su presunzioni
semplici, e ha contestato la sommatoria di tutte le operazioni attive e
passive sul conto corrente bancario.
La C.T.P. di Rieti ha accolto il ricorso.
Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha rilevato nella
motivazione come la Guardia di Finanza avesse operato illegittimamente
ispezionando la abitazione del P. senza i presupposti di cui al D.P.R. n.
633 del 1972, artt. 10, 52 e cioè senza che sussistessero gravi indizi di
violazione tributaria. Ha rilevato inoltre che l’autorizzazione del
Procuratore della Repubblica era sfornita di motivazione e l’accertamento
recepiva pedissequamente le argomentazioni della Guardia di Finanza. Ha
ritenuto illegittima la sommatoria delle operazioni attive e passive
nonostante che gli importi attivi e passivi fossero stati versati e
prelevati per legittime necessità economiche del P.. Questi, ha rilevato
infine la C.T.R., opera in regime di contabilità ordinaria cosicchè i suoi
libri contabili fanno piena prova.
Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione :
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e art. 324
c.p.c.;
b) violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. Omessa o insufficiente
motivazione;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c.;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 115 e 116 c.p.c.,
art. 2727 c.c., comma 2, e art. 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32
e 39, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e
52. Omessa insufficiente contraddittoria motivazione;
Si difende con controricorso il contribuente che deposita memoria ex
art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione - Con il primo motivo di ricorso le amministrazioni ricorrenti fanno valere il passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R. relativa all’annualità 1997 sul punto della
legittimità dell’accesso della Guardia di Finanza.
Con il secondo motivo di ricorso censurano la decisione della C.T.R.
nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’autorizzazione all’accesso
domiciliare perchè priva di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi
di violazioni finanziarie.
Con il terzo motivo di ricorso eccepiscono la contraddittorietà fra
rilievo dell’illegittimità dell’accesso della Guardia di Finanza e esame del
merito dell’accertamento.
Con il quarto motivo di ricorso ribadiscono la fondatezza della pretesa
erariale in conformità alle disposizioni citate.
Il controricorrente eccepisce pregiudizialmente l’inamissibilità del
ricorso proposto dal Ministero non costituito nel giudizio di merito.
L’eccezione di inammissibilità è fondata e comporta di fatto la
ammissibilità del solo ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il primo motivo di tale ricorso è infondato in quanto non può ritenersi
che sia passata in giudicato la statuizione emessa in altro giudizio circa
la legittimità dell’autorizzazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, per
quanto precisato da parte controricorrente circa l’impugnazione per
cassazione di tale capo della sentenza n. 58/34/05.
Gli altri motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente
per la loro stretta connessione logica e giuridica sono invece fondati.
Infatti la motivazione della sentenza della C.T.R. è gravemente carente
nella valutazione degli elementi di fatto che costituivano l’oggetto del
giudizio di appello.
Da un lato la C.T.R. non valuta adeguatamente la circostanza per cui
l’Ufficio nel richiedere alla Procura della Repubblica l’autorizzazione ad
accedere al domicilio del contribuente aveva ben chiarito i motivi di tale
richiesta e ad essi la Procura della Repubblica ha fatto riferimento quando
ha concesso l’autorizzazione. In sostanza erano stati rappresentati alla
Procura della Repubblica i seguenti elementi che portavano a ritenere il
domicilio come la sede reale dell’attività commerciale mentre la sede
dichiarata svolgeva la funzione di deposito:
a) il volume di affari e il reddito dichiarato dalla ditta individuale risultava molto al di sotto della
potenzialità reale delle attività di commercio all’ingrosso;
b) la sede dichiarata di via Ricci veniva utilizzata unicamente come deposito ed aperto
solo nelle ore del mattino al fine di consentire il carico e scarico delle
merci;
c) dall’elenco abbonati telefonici il contribuente risultava
intestatario di due utenze: quella dichiarata veniva indicata come deposito,
e l’abitazione come ingrosso salumi e formaggi. Queste circostanze non sono
state affatto valutate dalla C.T.R. quando ha ritenuto che l’autorizzazione
all’accesso fosse sfornita di motivazione.
Allo stesso modo la C.T.R. non ha valutato adeguatamente o ha valutato
contraddittoriamente rispetto al contenuto dell’accertamento del maggior
reddito di impresa - quanto emerso dalla verifica bancaria che aveva
consentito di individuare, nell’anno di imposta, versamenti sul conto
personale del contribuente per alcuni miliardi di lire, importo che superava
di molto quello dei ricavi registrati e fatturati dall’impresa nello stesso
anno. Rispetto a tali movimenti il contribuente aveva dichiarato trattarsi
di prestiti alla clientela e nello stesso tempo presso la sua abitazione era
stata rinvenuta documentazione extra-contabile dalla quale emergevano
operazioni non fatturate annotate separatamente rispetto a quelle fatturate.
Pur avendo ritenuto illegittimo l’accesso al domicilio la C.T.R. ha
motivato sulla fondatezza nel merito dell’accertamento e ha riscontrato un
ricarico presuntivo del 40 % rispetto a quello del 17.47 % dichiarato dal
contribuente senza procedere a una determinazione analitica dei costi come
previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, (T.U.I.R.). Inoltre
la C.T.R. ha ritenuto paradossale la sommatoria delle operazioni attive e
passive effettuata dall’Agenzia delle Entrate nel suo accertamento "senza
tener conto che tutte le movimentazioni in entrata ed uscita sono state
operate dal ricorrente in dare e avere sul conto "titolare" e sul conto
"cassa", con regolari annotazioni sul mastrino nella più assoluta
trasparenza e che tali passaggi sono comunque riferiti ad operazioni non
attinenti all’impresa". Il ricorrente - ha concluso la C.T.R. - è un
contribuente in regime di contabilità ordinaria e per l’effetto i libri
contabili ne fanno piena prova.
Si tratta di una motivazione che difetta di chiarezza e che, nello
stesso tempo, appare palesemente contraddittoria e apodittica.
Tali vizi della motivazione possono riassumersi come segue:
a) la C.T.R. non ha incentrato sul reale contenuto dell’accertamento - che è costituito
nell’attribuzione di ingenti versamenti riscontrati sul conto personale
all’attività di impresa - il suo iter motivazionale;
b) la C.T.R. è pervenuta a una valutazione di esaustività e trasparenza della contabilità
che non trova riscontro negli accertamenti della Guardia di Finanza i quali
hanno invece consentito di riscontrare una sorta di contabilità parallela e
la effettuazione di operazioni commerciali non fatturate. Tale motivazione
inoltre appare motivata in modo del tutto apodittico e contraddittorio;
c) la C.T.R. ha affermato che le operazioni non contabilizzate dall’impresa del
contribuente non erano in effetti inerenti all’attività commerciale ma non
ha fornito alcuna spiegazione sul perchè di tale affermazione omettendo in
tal modo di pronunciarsi motivatamente su quello che rappresenta il punto
centrale della verifica fiscale e della successiva controversia;
d) la C.T.R. ha attribuito un valore probatorio pieno alla contabilità del
contribuente perchè in regime di contabilità ordinaria senza tenere conto
però delle risultanze dell’accertamento che smentiscono l’attendibilità di
tale contabilità secondo la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate;
e) la C.T.R. ha fornito una motivazione oscura e contraddittoria sul punto delle
percentuali di ricarico e in particolare sulla determinazione analitica dei
costi.
Inoltre va rilevato come sia erroneo il convincimento della C.T.R. circa
la illegittima sommatoria di versamenti e prelievi ai fini della
ricostruzione del reddito di impresa. Afferma infatti la giurisprudenza di
questa Corte che nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento
effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti
bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una
inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili
dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili,
mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge,
attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. civ.,
sez. 5^, n. 4589 del 26 febbraio 2009). Specificamente in tema di
accertamento dell’IVA, l’emissione di assegni da parte dell’amministratore,
non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere
che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e
rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dal
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, per la quale i
prelevamenti annotati nei conti correnti bancari sono serviti per acquistare
merci successivamente commercializzate, per poi costruire su tale prova
legale i conseguenti passaggi logici, fondati sull’"id quod plerumque
accidit" e sulla presunzione legale di vendita dei beni acquistati non
rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività -
prevista dal D.P.R. n. 633 cit., art. 53, comma 1, applicabile "ratione
temporis", poi sostituito dalle norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997,
n. 441 - e, quindi, concludere che tali merci sono state rivendute dalla
società con la percentuale di ricarico normalmente applicata (Cass. civ.,
sez. 5^, n. 26312 del 16 dicembre 2009).
Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e la causa rinviata ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale del Lazio che riesaminerà la
controversia tenendo in considerazione gli elementi trascurati o
contraddittoriamente valutati dalla sentenza cassata e attenendosi alla
giurisprudenza citata in questa pronuncia; deciderà inoltre anche in merito
alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M. - La Corte, dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, rigetta il primo motivo di ricorso
dell’Agenzia delle Entrate e accoglie gli altri motivi, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. Lazio che deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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