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Corte di Cassazione - sentenza n. 6539 del 18.03.2010
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Fatto - La “S.r.l. C.G.A.”, avendo ricevuto "una cartella di pagamento
n…., relativa a contributi INPS per un totale di Euro 22.344,27, i cui
importi si riferiscono agli anni 2000-2001", l’ha impugnata nei confronti
della Equitalia Gerit S.p.a., sia davanti al Tribunale di Roma quale giudice
del lavoro (proc. n. 12532/09) sia davanti alla Commissione tributaria
provinciale di Roma (proc. n. 14343/09); ha poi proposto regolamento
preventivo di giurisdizione, deducendo che:
1) “trattandosi di un
procedimento imperniato su questioni di assistenza e di previdenza”, in
applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, la
giurisdizione competerebbe al giudice tributario, mentre, in applicazione
del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, essa spetterebbe al giudice del lavoro, oltre tutto con diversità dei termini per ricorrere (di sessanta
giorni dalla notifica della cartella, davanti al primo giudice; e di
quaranta giorni davanti al secondo); ed, al riguardo, ha formulato anche due
quesiti di diritto:
2. "dal momento che gli istituti assistenziali e
previdenziali sono stati unificati nell’istituto principale, che è l’INPS,
il quale paga le pensioni e l’assistenza sanitaria, si applica il D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, che conferisce la giurisdizione alla commissione
tributaria, oppure il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che da facoltà al
cittadino-contribuente di instaurare il giudizio dinnanzi al giudice
speciale del lavoro appartenente al giudice ordinario?".
3. Visto che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, che da facoltà al cittadino-contribuente di proporre opposizione nel termine di quaranta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento nei confronti di
eccezioni relative all’iscrizione a ruolo, scrivendo il legislatore che il
contribuente “può” e non “deve”, questo “può” va interpretato come “deve”
oppure questo “può” costituisce una facoltà alternativa alla disposizione
tassativa di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, o una facoltà alternativa alla disposizione pure facoltativa del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, visto che anche tale norma usa il termine “può”?);
4. inoltre chiede, il ricorrente, che "vogliano le Sezioni Unite della
Corte suprema di Cassazione dichiarare non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
art. 24, comma 5, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione
Italiana laddove non stabilisce la parità di diritti tra il ricorrente in
materia di contributi per il servizio sanitario nazionale (...) e il
ricorrente in materia di contributi previdenziali (...) e laddove non
stabilisce che entrambi i tipi di ricorrenti abbiano lo stesso giudice
naturale, visto che il servizio sanitario nazionale (già INAM) e l’INPS sono
stati integrati e unificati (...)".
L’intimata non svolge attività difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nei sensi
riportati in epigrafe.
Diritto - Per l’individuazione del giudice munito di potere
giurisdizionale, in ipotesi di pretesa azionata a mezzo di cartella
esattoriale, deve considerarsi che "tale atto costituisce uno strumento in
cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non
possiede alcuna autonomia; pertanto la cartella esattoriale deve essere
impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui
la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l’atto non contenga una
puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere" (così, per tutte,
Cass., Sez. un., 3001/2008).
Ciò posto, la cartella nella presente sede azionata si riferisce
esclusivamente (con suddivisione per periodi) ai "ruoli emessi dall’INPS per
contributi previdenziali", con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi
di mora. Ne deriva che deve ribadirsi l’affermazione secondo cui "rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la
controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto
previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente
previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca
natura del rapporto, ma anche perchè il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di
richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro
l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro" (Cass., Sez. un., n.
7399/2007).
Tale soluzione - sgombrato il campo dal secondo quesito, che pone in
termini puramente dialettici una non rilevante questione sulla locuzione
impiegata dal legislatore (“può”) per riferirsi al potere di impugnativa,
cui corrisponde sempre (in termini di “deve”) un onere di impugnare -
esaurisce la materia d’indagine, non essendo qui in discussione anche i
contributi dovuti al servizio sanitario nazionale (rientranti invece nella
giurisdizione tributaria: Cass., Sez. un., 2871/2009). La soluzione stessa
priva infine di ogni rilevanza la proposta questione di legittimità
costituzionale del ripetuto D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5: quanto all’ipotizzato contrasto con l’art. 3 Cost., (diversità dei termini di impugnativa), per evidente mancanza di tertium comparationis; quanto al
prospettato vulnus all’art. 25 Cost., (diversità del giudice dell’impugnativa medesima), perché la scelta risulta imposta dalla natura
(previdenziale ovvero tributaria) dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M. - La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
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