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Corte di Cassazione - sentenza n. 0000 del 00.00.2010
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Sent. n. 5759 del 10 marzo 2010 (ud. del 2 febbraio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Bertuzzi
Massima - Con atto notificato il 5. 5. 2005. la s.r.l.
D.M. DA.MA. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della
sentenza n. 126/5/04 de 21.6.2004, con cui la Commissione tributaria
regionale della Campania aveva confermato la pronuncia di primo grado di
rigetto del suo ricorso avverso la cartella emessa dal comune di Sarno che
te intimava il pagamento della tarsu per l'anno 1994, reputando il giudice
di secondo grado infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla società
contribuente in quanto, avendo quest'ultima in precedenza impugnato il
relativo avviso di accertamento, il termine di iscrizione a ruolo previsto
dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, decorreva nella specie non già dalla notifica del suddetto avviso, bensì dal passaggio in giudicato della
sentenza che aveva rigettato la sua impugnativa.
L'intimato comune di Sarno si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione - L'unico motivo di ricorso, denunciando
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, censura
la sentenza impugnata per avere ritenuto, essendo stato l'accertamento
impugnato, che il termine di decadenza per l'iscrizione iniziasse a
decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto
l'impugnativa, in contrasto sia con la chiara lettera della disposizione di
legge citata, che non introduce sul punto alcuna distinzione a seconda che
l'avviso venga o meno impugnato dinanzi alla Commissione tributaria, che con
il principio, applicabile anche ad altri tributi comunali, secondo cui il
ricorso contro l'accertamento non paralizza l'attività di riscossione, ne
determina una causa legale di sospensione del termine di decadenza.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata motiva la propria decisione di rigetto delle
ragioni della società contribuente sulla base della considerazione che il
termine di iscrizione a ruolo della pretesa tributaria decorre dal momento
in cui l'accertamento è divenuto definitivo, momento che, nel caso di
impugnativa dell'accertamento stesso, coincide con il passaggio in giudicato
della sentenza che rigetta il ricorso del contribuente.
Queste argomentazioni non possono essere condivise, apparendo in
evidente contrasto con il principio generale, che informa di sè lo stesso
processo tributario, secondo cui l'atto di imposizione, in quanto atto
autoritativo, produce i suoi effetti anche se impugnato. È noto, infatti,
che l'attitudine dei provvedimenti amministrativi di essere posti in
esecuzione e qualità indipendente dal loro controllo di legittimità, fatto
salvo il potere del giudice di sospenderne l'efficacia mediante un
provvedimento ad hoc. Sul piano degli effetti, l'esecutività degli atti
impositivi comporta, indipendentemente dalla loro impugnativa, la
legittimazione dell'ente pubblico alla loro riscossione e, per converso, il
corrispondente dovere del contribuente di provvedere al versamento di quanto
richiesto, con conseguente facoltà per l'Amministrazione di iscrizione a
ruolo nel caso in cui tale dovere rimanga inadempiuto.
Vero è che la potestà pubblica di riscossione dell'imposta, in caso di
impugnativa dell'atto di accertamento, può essere dalla legge disciplinata
in modo parziale e graduato in relazione alle vicende del processo (secondo
la disciplina dettata, per le imposte dirette, dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 15). Si tratta, tuttavia, non già di un effetto automatico,
ricollegabile a principi generali in materia, ma di una disciplina positiva
che anzi, essendo in qualche modo derogatoria del principio di esecutività
degli atti impositivi, non può essere estesa ad ogni tipo di imposta, ma
rimane circoscritta alla materia per la quale è dettata (si veda, al
riguardo, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, che ha espressamente ristretto
l'applicabilità dell'art. 15, sopra citato alle sole imposte sui redditi).
Con specifico riferimento alla tarsu, può osservarsi, invece, che
nessuna disposizione di legge prevede una graduazione nell'attività di
riscossione dell'imposta nel caso in cui l'avviso di accertamento venga
impugnato dinanzi al giudice tributario; all'opposto, esistono validi
argomenti per ritenere che l'applicabilità di una siffatta disciplina sia
stata intenzionalmente esclusa per l'imposta in oggetto, una volta
considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, in materia di tarsu, che
pure richiama diverse disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di
riscossione delle imposte, non fa alcuna menzione della disposizione di cui
all'art. 15 del suddetto testo normativo, che introduce tale graduazione.
In questo senso, del resto, questa Corte si è già espressa con la
sentenza n. 141 del 2004, la quale, proprio partendo dalla constatazione che
l'art. 72 citato non include, tra le disposizioni richiamate del D.P.R. n.
602 del 1973, quella di cui all'art. 15, ha affermato che nella subiecta
materia l'ente impositore ha la facoltà di iscrivere a ruolo immediatamente
la tassa, con sovrattasse ed interessi, anche se il relativo accertamento,
in pendenza dell'impugnativa, non può considerarsi definitivo, prima ancora,
inoltre, la stessa Corte costituzionale aveva mostrato di ritenere non
fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui al
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, nella parte in cui non prevede, in caso di
accertamento non ancora divenuto definitivo, in pendenza di ricorso al
giudice tributario, che l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere
disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la
misura prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 (sent. n. 464 del 1999).
La tesi secondo cui l'impugnativa dell'atto di accertamento sospende il
temine per la iscrizione a ruolo del tributo non può contare, pertanto, su
alcun dato o principio normativo. Palese appare anzi il suo contrasto con il
principio, di ordine generale, secondo cui il termine previsto a pena di
decadenza non è sottoposto a cause di interruzione e di sospensione l'art.2964 cod. civ.). Nè, infine, a sostegno del permanere della potestà riscossi va
dell'Amministrazione oltre il termine stabilito dall'art. 72 citato potrebbe
invocarsi la c.d. aedo indicati, ravvisando il titolo della pretesa
creditoria nella sentenza divenuta definitiva di rigetto della impugnativa
del contribuente. Per respingere tale opinione è sufficiente considerare che
la decisione di rigetto del ricorso, se da un lato conferisce stabilità
all'atto impositivo, dall'altro non è una sentenza costitutiva nè di
condanna, sicchè essa non può costituire titolo per l'esecuzione del credito
tributario, che è e rimane fondata sull'atto di accertamento.
La questione controversa va quindi risolta nel senso che l'impugnativa
dell'atto di accertamento in materia di tarsu, se esclude di considerare
l'atto stesso definitivo e, quindi, inoppugnabile, non impedisce tuttavia
l'esercizio da parte dell'ente comunale della potestà di riscuotere
coattivamente l'imposta, con conseguente decorrenza del termine - previsto a
pena di decadenza - per la sua iscrizione a ruolo. Ne consegue che, nel caso
di specie, l'eccezione di decadenza formulata dalla società contribuente
doveva essere accolta, risultando sia dal ricorso che dalla stessa decisione
impugnata che l'avviso di accertamento dell'imposta, riguardante l'annualità
1994, era stato notificato nel 1998, mentre e l'iscrizione a ruolo è stata
formalizzata soltanto il 18.11.2002, oltre il termine previsto dal D.Lgs. n.
507 del 1993, art. 72.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le
condizioni, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito mediante l'accoglimento del ricorso introduttivo.
La natura della questione trattata spinge a compensare tra le parti le
spese dell'intero giudizio.
P.Q.M. - Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito. accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
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