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Corte di Cassazione - sentenza n. 5746 del 10.02.2010
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Sent. n. 5746 del 10 marzo 2010 (ud. del 10 novembre 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Sotgiu
Svolgimento del processo - Sent. n. 5746 del 10 marzo 2010 (ud. del 10 novembre 2009)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Sotgiu
Svolgimento del processo - La E., società consortile a r.l., impugnò
l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA dell’anno 1992 con la quale
era ad essa contestato di aver detratto dall’imposta dovuta quella pagata in
via di rivalsa per una pluralità di operazioni, raccolte in cinque voci
analiticamente indicate, nonché di aver omesso di annotare nell’apposito
registro i corrispettivi ricevuti, mediante ritenute sulle retribuzioni, da
propri dipendenti per il servizio di mensa fornito loro, e di non avere, di
conseguenza, versato la relativa imposta.
Il ricorso era parzialmente accolto.
La contribuente interponeva appello in relazione all’indebita detrazione
"per fatture emesse da propri subappaltatori per importi superiori a quelli
delle operazioni realmente effettuate, con conseguente retrocessione delle
differenze", sostenendo che tale sovrafatturazione non era stata provata,
incardinandosi su semplici indizi costituiti dalle dichiarazioni dei propri
amministratori e di quelli delle aziende subappaltatrici, rese nel
procedimento penale a loro carico conclusosi con il patteggiamento ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., il quale escluderebbe "qualsivoglia produttività
sull’accertamento del fatto, sull’illiceità penale e riferibilità
all’imputato, tanto in senso positivo che negativo"; inoltre, trattandosi,
ai più, di sconti non previsti contrattualmente ma concessi all’atto del
pagamento delle fatture, non avrebbero avuto rilevanza agli effetti
dell’IVA.
In ordine all’omessa annotazione dei corrispettivi ricevuti dai
dipendenti per il servizio di mensa, obiettava che ne difettavano i
presupposti, non potendo essere considerate operazioni attive.
L’Amministrazione finanziaria proponeva appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava il gravame
principale, mentre "accoglieva parzialmente l’appello incidentale".
Premessa, infatti, la non rilevanza della opposta regolarità delle
scritture contabili nei casi di utilizzazione di fatture relative ad
operazioni inesistenti, ricordava come i verbalizzanti avevano rilevato
"discrasie quantitative relativamente all’indicazione degli imponibili, al
numero delle fatture contestiate comprovanti i rapporti fra il Consorzio e
le imprese appaltatrici ed agli importi retrocessi in genere", il che
costituiva conforto e supporto delle dichiarazioni, non contrastanti, rese
in sede penale nel procedimento per falso in bilancio a loro carico dagli
amministratori tanto del consorzio che delle imprese appaltatrici, in ordine
alla sovrafatturazione; tali dichiarazioni, ancorché non rese nella fase
dibattimentale, assumevano "comunque valore di confessione, sia che le si
voglia considerare di natura giudiziale, che extragiudiziale".
Quanto alla gestione della mensa, cui provvede direttamente l’azienda,
sui corrispettivi pagati dai dipendenti, anche mediante ritenuta sulla
retribuzione, è applicabile l’IVA, e quindi essi andavano riportati
sull’apposito registro.
L’appello incidentale dell’Ufficio doveva "essere respinto, contenendo
censure del tutto generiche alle corrette statuizioni della Commissione
provinciale che si condividono, avendo detto giudice ben spiegato le ragioni
che l’hanno condotto a ritenere fondati i rilievi".
Nei confronti della decisione la E. propone ricorso per cassazione
affidato a tre motivi ed illustrato con successiva memoria.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate,
ufficio delle entrate dell’Aquila, resiste con controricorso, proponendo un
motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione - Con il primo motivo la E., denunciando
"violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 4, art. 2829 c.c., art. 445 c.p.p. - Carenza di motivazione - emessa pronuncia su un
punto decisivo della controversia", in ordine alla contestata indebita
detrazione dell’IVA pagata in via di rivalsa per fatture emesse dai propri
subappaltatori per importi superiori a quelli delle operazioni realmente
effettuate, con conseguente retrocessione delle differenze agli
amministratori o ai dirigenti, deduce per un verso che dalla asserita
sovrafatturazione sarebbe conseguito un maggiore e non un minore versamento
dell’IVA corrisposta in via di rivalsa ai subappaltatori; per altro verso,
deduce che era stata verificata nei confronti della E. e dei subappaltatori
una perfetta corrispondenza fra i dati risultanti dai contratti stipulati,
gli importi risultanti dalle fatture emesse e le somme effettivamente
corrisposte a mezzo di assegni o accrediti bancari, e che la valenza
attribuita dalla sentenza impugnata alle dichiarazioni rese in sede penale
dagli amministratori sia del consorzio sia delle imprese appaltatrici sulla
intercorsa sovrafatturazione era in contrasto col divieto della prova
testimoniale nel processo tributario e con la regola posta dall’art. 445
c.p.p., secondo cui la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei
giudizi civili e amministrativi, ed era altresì insufficientemente motivata.
Osserva infine che nessuno degli asseriti ristorni agli amministratori
sarebbe affluito nelle casse sociali, sicché eventuali illeciti
comportamenti degli amministratori non potevano ricadere sulla società.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando "violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23, 28, 42, 43 e 54,
- Carenza di motivazione", assume che quand’anche si ritenesse provato lo
"sconto" extra contabile da parte dei subappaltatori ed il ristorno di parte
del corrispettivo versato, la maggiorazione (dell’importo) di fatture emesse
nei confronti di altro imprenditore comporterebbe solo l’anticipazione di
una maggiore imposta da parte del prestatore di servizi, e sul punto censura
l’affermazione del giudice d’appello secondo cui "l’addebito mosso consiste
nella indebita detrazione dell’IVA rapportata ad operazioni inesistenti ed
al riguardo non si può dire che in ragione del meccanismo dell’imposta
regolante il rapporto fra il cedente e il cessionario, non abbia prodotto
differenze a danno dello Stato".
Nella specie non vi sarebbe alcuna operazione inesistente, ma semmai una
omessa variazione dell’imponibile, cui peraltro sarebbe conseguito un
vantaggio per l’erario.
Con il terzo motivo, denunciando "violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, art. 3, - Contraddittorietà fra motivazione e dispositivo - Carenza di motivazione", in ordine all’omessa annotazione dei corrispettivi ricevuti
per il servizio di mensa ai dipendenti, assume che, in base al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, n. 4, dalle somministrazioni di
alimenti e bevande, comprese fra le "prestazioni di servizi", sarebbero
escluse le "somministrazioni nelle mense aziendali", e perciò su di esse,
poiché inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, non
rientrante nell’ambito dell’IVA., l’imposta non sarebbe dovuta.
Deduce, infine, la contraddittorietà del dispositivo della sentenza
impugnata, la quale, mentre nella motivazione osserva che "anche l’appello
incidentale dell’ufficio deve essere respinto...", poi così dispone: "... in
parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiara maggiore imponibile
IVA di L. 9.529.000".
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’amministrazione, denunciando
"violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nonché dell’art. 2697 c.c., ed omessa, erronea, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", si
duole sia stato rigettato l’appello incidentale dell’ufficio con il quale si
sosteneva erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza
dei presupposti per la detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi
seguenti: a), omaggi e regali natalizi nonché targhe, medaglie, non essendo
stato possibile risalire ai relativi beneficiari ed in difetto di esibizione
di idonea documentazione da parte della contribuente; b) e c), fatture per
l’acquisto di beni mobili destinati alla foresteria, e fatture relative alla
fornitura di acqua, elettricità e utenze telefoniche per la detta
foresteria, essendo risultato che quei locali erano stati concessi in
affitto ai dipendenti per uso abitativo, per cui non ne era stato fatto uso
strumentale all’attività dell’impresa; d) generiche fatture mensa, non
essendo stata rinvenuta documentazione idonea a giustificarne la detrazione,
e non avendo la contribuente provato di averne diritto. Per tali voci,
l’ufficio aveva lamentato la mancanza di correlazione, vale a dire la
concreta inerenza, tra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata
dal soggetto passivo del tributo, costituente presupposto essenziale per
l’ammissibilità della detrazione; la destinazione all’attività dell’impresa
doveva essere accertata in concreto, in base alle prove offerte da chi
alleghi la deducibilità, su cui incombe il relativo onere. Tale prova del
diritto alle detrazioni era nella specie mancata, ma nondimeno la sentenza
impugnata aveva erroneamente e immotivatamente qualificato come generiche le
censure dell’ufficio.
I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, vanno
riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti
alle commissioni tributarie, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel
processo, che è necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte,
richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei
testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio, e non
implica, pertanto, l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle
dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese
da "terzi", e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il
contribuente - parte e l’Erario. Tali dichiarazioni hanno il valore
probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri
di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (Cass. nn. 903/2002, 9402/2007). Dal detto divieto di
ammissione della prova testimoniale, infatti, non discende la conseguente
inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi
in cui la legge esclude la prova testimoniale, poiché questa norma, attesa
la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione
degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso
tributario (Cass. nn. 22804/2006, 12210/2002).
Che l’acquisizione delle dichiarazioni di terzi sia realizzata in via
diretta in fase di verifica, ovvero utilizzando come fonte gli atti di un
giudizio civile o penale, pertanto, la natura e la valenza di elementi
indiziar, nel processo tributarie, del contenuto delle dichiarazioni così
raccolte in sede amministrativa non muta.
La pronuncia impugnata ha perciò correttamente ritenuto idonee, perché
gravi precise e concordanti, le presunzioni in ordine alla parziale
inesistenza delle operazioni relative a quelle fatture, in presenza "di
dichiarazioni, in sede penale, non contrastanti degli amministratori sia del
Consorzio, sia delle imprese appaltatrici in ordine alla intercorsa
sovrafatturazione".
La giurisprudenza di questa Corte, del resto, è in proposito improntata
a particolare rigore. "Le dichiarazioni rese in sede penale da
amministratori di società coinvolta nel contenzioso tributario - si è
affermato -, pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere
efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da
riscontri documentali. Il giudice tributario deve infatti procedere ad una
valutazione globale degli elementi disponibili, spiegando, ove intenda
escludere l’utilizzabilità delle predette dichiarazioni, le ragioni della
loro inattendibilità" (Cass. n. 8772/2008; sull’apprezzamento delle dichiarazioni delle persone operanti in nome o alla dipendenze del
contribuente, Cass. nn. 12271/2007, 28316/2005).
Il secondo motivo è del pari infondato.
In presenza di operazioni anche in parte inesistenti non si realizza
infatti l’ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di
un "pagamento a titolo di rivalsa", né i presupposti del diritto alla
detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1; la
previsione del successivo art. 21, comma 7 - secondo cui se viene emessa
fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi
delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a
quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura -, d’altro canto, se per un
verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo
debitore d’imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base
del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente,
anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto
con l’art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il
diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, in assenza del
relativo presupposto, l’acquisto o l’importazione di beni e servizi
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione" (Cass. n. 22882 del 2006).
Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato.
La somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e
interaziendali è infatti compresa tra i beni e i servizi soggetti
all’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 37 della tabella A, parte 2^,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 75, comma 3, (cfr. Cass. n. 19008/2005), laddove il riferimento alle "somministrazioni nelle mense aziendali" del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8,
comma 3, attiene alla partizione delle operazioni imponibili in prestazioni
si servizi e cessione di beni.
Il motivo di ricorso incidentale è fondato.
Con l’appello incidentale l’ufficio finanziario aveva infatti contestato
in modo argomentato la ritenuta sussistenza dei presupposti per la
detrazione dell’imposta relativa a beni e servizi analiticamente elencati e
raccolti in "rilievo n. 1, n. 2 e n. 3", ed aveva dubitato della ricorrenza
della concreta inerenza tra quei beni e servizi acquistati e l’attività
esercitata dall’impresa, lamentando la mancata prova della deducibilità da
parte del contribuente.
I giudici di secondo grado hanno rigettato l’impugnazione ravvisando in
essa "censure del tutto generiche alla corretta statuizione della
Commissione provinciale che si condividono, avendo detto giudice ben
spiegato le ragioni che l’hanno condotto a ritenere infondati i rilievi".
Nel considerare generiche le censure formulate e nell’affermare in modo
apodittico la condivisione delle ragioni poste dal primo giudice alla base
della ritenuta infondatezza dei rilievi la sentenza impugnata è incorsa in
entrambi i vizi ad essa addebitati, di violazione di legge e di omessa
motivazione.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
quello secondo cui, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1,
consentendo al compratore di portare in detrazione l’IVA addebitatagli a
titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato
nell’esercizio dell’impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore
dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività
imprenditoriale, intesa come strumentante del bene stesso rispetto a detta
specifica attività ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri
in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o
strumentante a carico dell’interessato (Cass. nn. 16730/2007, 5599/2003, 3518/2006).
Il ricorso incidentale va pertanto accolto, mentre va rigettato il
ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo.
P.Q.M. - La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e
rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo.
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