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Corte di Cassazione - sentenza n. 5370 del 05.03.2010
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Svolgimento del processo - Nella vertenza tributaria tra il Comune di
Teramo e la S.r.l. A.P., avente ad oggetto gli avvisi di accertamento
relativi alla ta.r.s.u. per gli anni 1997-2000, la Commissione Tributaria
Regionale dell'Abruzzo ha, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarato
inammissibile il gravame del Comune avverso la sentenza della Commissione
provinciale n. 60/02/04. Ha rilevato, infatti, che "l'appello del Comune di
Teramo è stato proposto per il tramite di difensore munito di procura e per
mezzo del servizio postale.
La copia di tale atto, depositata nella segreteria della Commissione
Regionale, tuttavia, è priva della sottoscrizione del difensore (anche nella
parte relativa alla dichiarazione di conformità di essa all'originale)"; ed
ha ritenuto - in applicazione del principio prima enunciato, secondo cui,
"in ipotesi di notificazione diretta (...), solo la copia viene inserita nel
fascicolo, e tale copia è pertanto l'unico documento sul quale il giudice
può effettuare il doveroso controllo sull'esistenza e sulla validità
dell'atto d'impulso processuale", tanto più la quando come nel caso in esame
l'appellato non si sia costituito - che "l'appello deve, ai sensi del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 53, essere dichiarato inammissibile".
Per la cassazione ricorre il Comune di Teramo, con tre motivi, mentre
l'intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione - Il ricorrente formula, in ordine successivo, le
censure che seguono.
1) "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
art. 53; violazione dei principi interpretativi delle norme sulla
costituzionalità delle norme processuali sulle cause di inammissibilità;
insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5": sotto
tale profilo sostiene che la sottoscrizione del difensore è necessaria,
oltre che nell'originale, nelle copie del ricorso destinate alle altre
parti, mentre nessuna inammissibilità è prevista in ipotesi di copia
destinata all'(unica) controparte; e formula, sul punto, il quesito di
diritto sul "se sussiste violazione ed erronea applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per aver la C.T.R. ritenuto che la norma preveda la
declaratoria di inammissibilità dell'appello per il caso di omessa
sottoscrizione del difensore della copia da depositare in segreteria".
2) "Violazione dei principi interpretativi delle norme processuali di
comminatoria della inammissibilità; insufficiente e contraddittoria
motivazione": sotto tale subordinato profilo, si duole che il giudice a quo
sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilità, senza nemmeno
approfondire - avuto riguardo alla declaratoria di conformità all'originale
- se sull'atto notificato esistesse invece la sottoscrizione;
conseguentemente formulando il seguente duplice quesito: "se la declaratoria
di inammissibilità per difetto di sottoscrizione della copia depositata
concretizza la violazione dei principi generali interpretativi sulle cause
di inammissibilità, di impostazione sostanzialistica, affermati dalla Corte
costituzionale, posto riferimento alla sussistenza agli atti del giudizio
sia di elementi idonei ad evidenziare la chiara ed indiscutibile provenienza
dell'atto di appello, sia della regolare sottoscrizione dell'originale da
parte del difensore, sia infine della dichiarazione di conformità ex art.
22"; "se sussiste insufficienza e contraddittorietà della motivazione in
ordine, per un verso, alla rilevata necessità di doveroso controllò
dell'esistenza e validità dell'atto di impulso processuale, e per altro
verso all'omissione di tale controllo".
3) "Violazione ed erronea (applicazione dell')art. 112 c.p.c.":
contesta, sotto tale ulteriore profilo, la legittimità del rilievo d'ufficio
della inammissibilità, formulando il conclusivo quesito "se sussiste
violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di rispondenza
tra chiesto e pronunciato per aver la CTR, in mancanza di sollevazione da
parte della interessata della eccezione di inammissibilità, esercitato il
potere di rilevazione di ufficio del difetto di sottoscrizione da parte del
difensore della copia depositata in segreteria".
Il ricorso non è fondato.
Procedendo all'esame congiunto dei tre motivi - che mostrano elementi di
intima connessione - deve premettersi il principio giurisprudenziale
univocamente affermato, in tema di interpretazione del D.Lgs. n. 546 del
1992, artt. 18 e 53, secondo cui "il ricorso introduttivo del giudizio
(tanto di (primo grado quanto d'appello) dinanzi alle commissioni tributarie
(...), ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con
consegna all'ufficio finanziario, è inammissibile tutte le volte in cui
manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la
sottoscrizione dell'atto (e cioè della parte ovvero del suo difensore),
indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la
sottoscrizione dell'originale" (Cass. n. 4051/2001, ed, ancora di recente, Cass. n. 14117/2009).
Tale univoco insegnamento, imposto dal rispetto del principio del
contraddittorio e dalla funzione infungibile della rituale costituzione in
giudizio, impone il superamento del primo ed, in parte qua, del terzo
motivo.
Ma la sentenza impugnata rileva una ulteriore causa di inammissibilità,
pure censurata, connessa alla mancata sottoscrizione della dichiarazione di
conformità - cui, pertanto, il ricorrente indebitamente si richiama, in
quanto, la dichiarazione all'uopo predisposta ma non sottoscritta è tamquam
non esset -. Sul punto, invero, altrettanto univoca è la giurisprudenza
della sezione, secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 22, comma 3, - richiamato, per il giudizio di appello,
dall'art. 53 -, che disciplina il deposito in segreteria della commissione
tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o
spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che
costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte
del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento
notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal
giudice in caso di detta mancanza" (Cass. n. 17180/2004). "Qualora, però con
espresso riguardo al giudizio di appello, l'appellato sia rimasto contumace,
venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la
difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in
quanto, in caso contrario, nell'ipotesi de qua la prescritta formalità
risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione" (Cass. n. 4615/2008).
E tale ulteriore orientamento, cui deve aderirsi in assenza di argomenti
di segno contrario, rivela l'infondatezza del secondo motivo - peraltro
basato sulla presunta presenza d'una dichiarazione di conformità (non
sottoscritta) - ed, in parte qua, del terzo.
Per ogni verso, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso.
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