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Corte di Cassazione - sentenza n. 5051 del 03.03.2010
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Sent. n. 5051 del 3 marzo 2010 (ud. del 20 gennaio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Carleo Imposte sui redditi – Movimenti - Conti correnti bancari – Presunzione di reddito - D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 - D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Massima - Svolgimento del processo - L’Ufficio II.DD. di Firenze notificava a N.M. avviso di accertamento con il quale in relazione all’anno 1991 accertava, ai fini Irpef ed Ilor, un reddito di impresa non dichiarato di L. 545.261.596 sul presupposto dell’esercizio di una attività di vendita di capi di abbigliamento non dichiarata. Tale avviso così come quello, successivamente notificatogli, riguardante il 1992, anno per il quale era stato accertato un reddito di impresa non dichiarato di L. 209.981.364, si fondava sul I.C.M. T. S.p.a. della G. di F. di Firenze dal quale emergeva che il N., dopo aver cessato nel 1980 l’attività di commerciante di abbigliamento, aveva esercitato abusivamente la professione e dal 1984 al 1992 aveva avuto la disponbilità di diversi conti bancari sui quali erano stati effettuati movimenti bancari per alcuni miliardi di L. ogni anno. Il N. presentava distinti ricorsi avverso i due avvisi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale li rigettava.
Proponeva appello il contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva il gravame compensando le spese di giudizio. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Motivi della decisione - Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1 e 2 e art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè il vizio di motivazione insufficiente, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata
a) nella parte in cui la CTR ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento relativo alla movimentazione bancaria per violazione dell’art. 32 sopra citato, norma la quale prevede che l’ufficio ha l’obbligo "di invitare i contribuenti a dare notizie e dati rilevanti ai fini dell’accertamento per le operazioni annotate sui conti correnti bancari"; b) nella parte in cui ha trascurato che nessuna prova era stata fornita dal contribuente circa l’estraneità delle operazioni bancarie all’attività economica; c) nella parte in cui ha attribuito rilievo alla sentenza penale di assoluzione del N.. Ed invero la CTR avrebbe errato per aver trascurato a) che l’invio del questionario o la richiesta di documenti di cui all’art. 32 citato non sono momenti necessari della serie procedimentale finalizzata alla rettifica
b) che sarebbe stato onere del contribuente dimostrare che le operazioni bancarie non si riferissero ad attività commerciale
c) che nella stessa sentenza penale il giudice aveva precisato che nel processo tributario, a differenza del giudizio penale, era possibile il ricorso a presunzioni.
La censura è fondata.
Ed invero, riguardo al primo profilo di doglianza, giova precisare che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti (Cass. n. 14675/06). Parimenti, merita di essere condiviso il secondo profilo di doglianza. A riguardo, si deve sottolineare che questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui "in tema di accertamento Irpef e Iva, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 53 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 pongono (ai fini degli accertamenti e delle rettifiche previsti dai successivi D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) presunzioni legali, ancorchè semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all’imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. (Cass. n. 18868/07). Ne deriva che al fine di superare la presunzione di cui sopra occorre che sia il contribuente a fornire la prova liberatoria dimostrando la riferibilità di ogni singola movimentazione del conto ad attività estranee all’impresa commerciale, prova liberatoria che nella specie non è stata fornita dal N. ad onta della presunzione di legge. Quanto al terzo profilo della censura, vale la pena di rilevare che "nel processo tributario il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione rispetto a quella del giudice penale" (Cass. n. 12041/08), onde la fondatezza della censura mossa dai ricorrenti. Ne consegue che in applicazione dei principi riportati la doglianza esaminata nei suoi diversi profili merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d nonchè sotto il profilo della motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, per aver la CTR omesso di esaminare i numerosi fatti dai quali i giudici di primo grado avevano desunto l’esistenza di un’attività commerciale in nero e trascurato che nella specie era consentito il ricorso alle presunzioni.
Il ricorso per Cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. L’alternarsi dell’esito delle decisioni giustifica la compensazione delle spese relativamente alle fasi di merito. All’accoglimento del ricorso consegue la condanna dell’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. - La CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. Compensa le spese tra le parti riguardo ai giudizi di merito. Condanna l’intimato alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
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