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Corte di Cassazione - sentenza n. 2836 del 30.02.2010

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Sent. n. 28036 del 30 dicembre 2009 (ud. del 17 novembre 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Persico Processo tributario - Parti - Legittimazione - Amministrazione finanziaria - Agenzie fiscali - Istituzione - Atti- Sottoscrizione - Potere - D.Lgs. n.546 del 1992, artt. 10, 11 e 12

(Commentata)

Massima - In dipendenza dell'istituzione delle Agenzie fiscali, ai fini della legittimazione processuale non è richiesto il rilascio di una procura speciale per la sottoscrizione degli atti essendo l'ufficio rappresentato organicamente dal direttore o da altro soggetto del competente reparto a ciò delegata. L'atto si presume quale manifestazione di volontà dell'Ente nella misura in cui non sia contestata la provenienza del medesimo rimanendo, in difetto, tale eventuale vizio circoscritto alla questione relativa ai poteri del soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. Fatto - Che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino indicata in epigrafe, con la quale veniva dichiarato inammissibile il suo appello per essere stata l'impugnazione proposta da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, cioè il sottoscrittore dell'atto di appello; che il contribuente non si è costituito. Diritto - Che la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall'ufficio locale dell'agenzia delle entrate, sostenendo che legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado sarebbe, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 69, comma 2, il Direttore di tale ufficio; laddove, nel caso di specie, l'atto d'appello risulta sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio sfornito di apposita procura e, quindi, di qualsiasi legittimazione; che con l'unico motivo di ricorso - concernente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12, e D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, art. 60, art. 61, art. 62, art. 66, art. 68, e art. 71; artt. 4 e 6 del reg. di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate adottato con Delib. 13 dicembre 2000, n. 6 (G.Uff. 20.2.2001 n. 42); art. 15 preleggi; art. 111 c.p.c. in relaz. all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 - l'agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato: - che le norme in tema di legittimazione processuale della parte pubblica ne processo tributario, contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, siano formalmente in vigore ma di fatto inoperanti o perlomeno inapplicabili all'autonomo soggetto Agenzia delle Entrate; - che sia possibile la delega da parte del titolare dell'ufficio locale a rappresentare in giudizio l'Agenzia, ma che tale delega non possa discendere dallo Statuto e dal Regolamento dell'Agenzia, in quanto atti interni; che la censura è fondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati. Questa Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all'ufficio del ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'agenzia fiscale) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore (Cass. n. 6338/2008) o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze (Cass. nn. 13908/2008, 3058/2008), senza necessità di speciale procura. Che nella presente causa non è contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, sicchè le questioni relative agli effettivi poteri del firmatario dell'appello potrebbero porsi, per mera ipotesi, solo in chiave di non appartenenza del firmatario all'ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri; dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà (Cass. nn. 874/2009, 12768/2006; in materia analoga, cfr. Cass. nn. 9600/2007, 7890/2007, 10773/2006, 19673/2004, 8166/2002, 2432/ 2001). Tale interpretazione peraltro risulta conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato anche dalla Corte costituzionale - oltre che da questa suprema Corte (S.U. nn. 3116 e 3118/2006, Cass. n. 22889/2006), che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità. Che questa Corte ha altresì affermato che:la legittimazione processuale dell'Ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia, costituita dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 2, che ha istituito le Agenzie Fiscali, rimandando allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia. Intervenivano prima lo Statuto provvisorio (Decreto 14 marzo 2000) e, poi, il Regolamento di amministrazione delle Agenzie delle Entrate (pubblicato sulla G.U. del 13/12/2001), che aveva stabilito che gli Uffici locali dell'Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate e che agli Uffici locali sono attribuite le funzioni operative ed, in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso. Dunque, la legittimazione dell'Ufficio locale trae fondamento dalla norma statutaria delegata (art. 5, comma 1 del Regolamento), esistente per effetto della norma delegante (D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1). (Sez. 5^, Sentenza n. 6338 del 10/03/2008 (Rv. 602402). Che, in conclusione, deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle entrate, recante in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare; finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso dell'agenzia delle entrate, la sentenza in epigrafe deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Torino, che rinnoverà il giudizio uniformandosi al principio di diritto sopra esposto, e vorrà anche regolare fra le parti l'onere delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso dell'agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte.

 

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