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Corte di Cassazione - sentenza n. 4746 del 26.02.2010
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Sulla scorta dei rilievi contenuti
in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di
Ventotene, l'Ufficio Iva di Latina rettificava la dichiarazione presentata
da G.A. per l'anno 1994. L'avviso di accertamento era oggetto di ricorso,
respinto dalla CTP di Latina. Su appello del contribuente la CTR del Lazio
riduceva l'accertamento dell'Ufficio in ragione del 40%. L'A. ricorre per la
cassazione della sentenza della CTR con sei motivi. L'Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione - Va preliminarmente disposta la riunione dei
ricorsi.
L'Agenzia ha dedotto l'inammissibilità del ricorso principale per
difetto di procura speciale, rilevando che la formula della delega
rilasciata dal contribuente è generica, e non contiene alcun riferimento al
giudizio di cassazione.
Il rilievo è infondato, non potendosi dubitare della riferibiltà al
giudizio di cassazione della delega apposta a margine dello stesso ricorso
(e non su foglio separato ad esso spillato, come nel caso deciso dalla
sentenza - Cass. n. 23381/04 - invocata dall'Agenzia).
Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa
applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3
e 14, lamentando che la CTR
abbia rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'avviso
di rettifica impugnato per omessa redazione della relativa relata.
Col secondo, si lamenta violazione del D.L. n. 261 del 1990, art. 3,
convertito nella L. n. 331 del 1990, ed omessa pronuncia sulla eccezione di
inapplicabilità al caso in esame di quest'ultima disposizione (concernente
la possibilità di notificare con "invio di raccomandata con avviso di
ricevimento" gli avvisi di accertamento parziale di cui al D.Lgs. n. 600 del
1973, art. 41 bis); nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31,
perchè tale eccezione, sollevata nel giudizio d'appello, non è stata
menzionata in sentenza.
Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c., e art. 115
c.p.c., assumendo che "malgrado quanto riferito dai giudici d'appello", non
erano stati prodotti in giudizio il p.v.c. della Guardia di Finanza nè le
risposte al questionario rimesso ai clienti dell'albergo.
Col quarto motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art.
2697 c.c., comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, assumendo la
insufficienza della prova desunta dal rinvio fatto dalla sentenza impugnata
al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, contenente
elementi presuntivi non "gravi, precisi e concordanti".
Col quinto motivo si deduce insufficienza della motivazione con la quale
la CTR ha ridotto del 40% i ricavi dell'impresa accertati nell'avviso
impugnato.
Col sesto si lamenta che la motivazione sul punto sarebbe anche
contraddittoria, avendo tratto la conclusione (della riduzione del 40% dei
ricavi accertati dall'Ufficio) dalla premessa che gli elementi acquisiti
erano generici "e perciò inidonei per una sicura quantificazione
dell'incasso conseguito".
I motivi sono infondati.
La questione, posta col primo motivo, relativa alla conseguenza sul
procedimento di notifica a mezzo del servizio postale del vizio costituito
dall'omessa indicazione sull'atto da notificarsi della relazione prevista
dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3 (a mente del quale "l'ufficiale
giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla
copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale
spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento) è già stata risolta dalla Sezioni Unite con sentenza n. 7821
del 19 luglio 1995 nel senso che tale carenza comporta mera irregolarità
della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base
della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla
attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che
costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale
giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di
notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova
dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è
stato consegnato il plico.
In definitiva, ha ritenuto la Corte, la relata "non ha carattere e
natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase
di documentazione dell'avvenuta notificazione. Risulta legittimata, allora,
l'ulteriore conclusione che quando sia allegato l'avviso di ricevimento
ritualmente completato, l'omissione della apposizione della relazione, non
solo nella copia per il destinatario (e ciò risulta incontestabile sol che
si consideri che tutti i dati del procedimento notificatorio per lui
essenziali sono enunciati nella busta consegnatagli) ma altresì
nell'originale, non può determinare l'inesistenza giuridica della
documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa; e,
correlativamente, che siffatta omissione realizza un semplice vizio che,
comunque, a tutto concedere, non può essere fatto valere dal destinatario,
una volta che l'adempimento non è previsto nel suo interesse (arg. art. 157
c.p.c., comma 2)” (così in motivazione la sentenza citata) (v. anche sent.
cass. nn. 12010/2006, 9493/2009, 21762/2009).
Il secondo motivo resta assorbito.
Il terzo motivo è inammissibile, perchè deduce un fatto contrario a
quanto accertato dalla sentenza impugnata, avendo la CTR osservato che i
documenti (p.v.c. e questionari) posti a base dell'accertamento erano stati
prodotti in giudizio. La doglianza che viceversa non lo erano stati avrebbe
dovuto proporsi (sul presupposto che quei documenti fossero decisivi) come
motivo di revocazione, ex art. 395 c.p.c..
In ordine al quarto motivo, la CTR ha osservato che l'accertamento dei
maggiori incassi era giustificato dalla "documentazione, allegata al p. v.
(pure agli atti)", concernente le risposte contenute nei questionari inviati
ai clienti; la capacità produttiva dell'azienda desunta dal numero delle
stanze date in affitto; il numero delle presenze nell'anno; i prezzi medi
praticati e le risultanze della documentazione extracontabile esaminata, e
cioè delle agende rinvenute dalla guardia di finanza, nelle quali erano
annotati "pagamenti, incassi, relativi sia all'attività di affittacamere
documentata dai questionari sia di ristorazione".
Gli elementi considerati sono pertinenti e congrui. L'utilizzabilità
delle risposte fornite da terze persone ai questionari sottoposti dalla
guardia di finanza non è affatto esclusa dalla giurisprudenza costituzionale
citata dal ricorrente, che ne ha invece ammesso il valore indiziario,
corroborabile dagli opportuni riscontri, nella specie legittimamente
ravvisati nelle caratteristiche dell'impresa e nei dati contenuti nella
documentazione extracontabile rinvenuta dalla polizia tributaria. L'omesso
esame che vizia la motivazione attiene a circostanze di fatto, e non a tesi
giuridiche che si assumono decisive. La tesi che quei rilievi non
costituirebbero, nel loro insieme, presunzioni gravi, precise e concordanti
critica il merito e non la legittimità della decisione impugnata.
Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale investono il capo
della decisione che ha ridotto del 40% l'accertamento dell'Ufficio, sui
rilievi che "che risposte ai questionarti da parte dei clienti denotano
incertezze e carenze" e che "le presenze ipotizzate nell'anno non appaiono
così sicure, e, infine, che numerosi "appunti" (agende) sono troppo
generici, privi cioè di importo, di riferimenti adeguati e perciò inidonei
per una sicura quantificazione dell'incasso conseguito". La decisione è
investita anche dal ricorso incidentale, col quale si denuncia
ultrapetizione (perchè la contribuente aveva contestato la esistenza e non
la entità dei maggiori incassi) e vizio di motivazione (perchè "la sentenza
emessa dai giudici di secondo grado non fornisce alcuna indicazione in
ordine al passaggio logico in relazione al quale sono stati ritenuti
eccessivi gli incassi accertati").
La pronuncia resiste a tali critiche. Il vizio di estrapetizione
denunciato col ricorso incidentale non sussiste, perchè la contestazione
dell'intero contiene la contestazione di ciascuna partita che nell'intero
confluisce. Nel merito, la motivazione non è generica nè contraddittoria,
perchè evidenzia i dati rilevanti per la decisione ai quali non nega
efficacia probatoria pur riconoscendone un peso inferiore a quello ritenuto
dall'Ufficio. La censura di insufficiente motivazione della determinazione
al 60% dei ricavi accertati dall'ufficio è del resto generica e non
autosufficiente, mancando di specificare i dati quantitativi delle
risultanze processuali che non sarebbero state adeguatamente considerate, e
di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati negletti -
avrebbe dovuto condurre alla diversa conclusione auspicata.
Vanno dunque rigettati entrambi i ricorsi, e compensate le spese del
giudizio.
P.Q.M. - Riunisce e rigetta i ricorsi. Compensa fra le parti le spese
del giudizio.
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