Corte di Cassazione - sentenza n. 4657 del 26.02.2010
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Sent. n. 4657 del 26 febbraio 2010 (ud. del 25 gennaio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Iacobellis Ici – Qualifica di edificabilità – Limiti – Aree verdi – Impossibilità di costruire - D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 - D.L. n. 223 del 2006, art. 36
Svolgimento del processo - La controversia promossa da S.A. contro il
Comune di L'Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il
rigetto dell'appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di
L'Aquila n. 310/04/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente
avverso l'avviso di accertamento n. … ICI 1998-2001, relativamente a terreno
ritenuto edificabile dall'Ente.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna
attività difensiva è stata svolta dal contribuente. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato
l'udienza del 25/1/2010 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione - Assume il ricorrente assume la violazione e
falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione
al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11
quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992,
art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968.
Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l'atto
accertativo dichiarando la non imponibilità dell'area.
Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili
sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2, imponibilità ICI anche
delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base
imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma
5, in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se
configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni
normative il ritenere sottratta all'imposizione ICI un'area recante, in PRG,
una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.
Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso
pubblico sottragga l'area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili,
ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della
stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo
espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo
strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di
intervento da parte dell'Ente pubblico. Pertanto dire se configurare
violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2,
del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del
1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968, art. 2, il ritenere non
imponibile ai fini ICI un'area avente previsione edificatoria di costruzioni
destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e
successiva decadenza di un vincolo espropriativo.
La censura è inammissibile in quanto i quesiti di diritto non risultano
formulati con riferimento alla fattispecie concreta avendo la CTR ha
respinto l'appello sul rilievo che "il terreno in questione, secondo il
vigente piano regolatore del Comune dell'Aquila, ha destinazione d'uso a
verde pubblico e verde pubblico attrezzato... ci si trova in una situazione
nella quale in concreto non vi è alcuna possibilità edificatoria.
Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5^, Sentenza
n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso
presentato dal Comune di L'Aquila, affermato che in tema di imposta comunale
sugli immobili (ICI), un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde
pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude
ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla
nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali
caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa
non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in
discussione".
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M. - La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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