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Corte di Cassazione - sentenza n. 4657 del 26.02.2010

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Sent. n. 4657 del 26 febbraio 2010 (ud. del 25 gennaio 2010) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Iacobellis Ici – Qualifica di edificabilità – Limiti – Aree verdi – Impossibilità di costruire - D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 - D.L. n. 223 del 2006, art. 36

Svolgimento del processo - La controversia promossa da S.A. contro il Comune di L'Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L'Aquila n. 310/04/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. … ICI 1998-2001, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall'Ente.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 25/1/2010 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione - Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l'atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell'area.
Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2, imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all'imposizione ICI un'area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.
Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l'area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell'Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968, art. 2, il ritenere non imponibile ai fini ICI un'area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.
La censura è inammissibile in quanto i quesiti di diritto non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta avendo la CTR ha respinto l'appello sul rilievo che "il terreno in questione, secondo il vigente piano regolatore del Comune dell'Aquila, ha destinazione d'uso a verde pubblico e verde pubblico attrezzato... ci si trova in una situazione nella quale in concreto non vi è alcuna possibilità edificatoria.
Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5^, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L'Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione".
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M. - La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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