Corte di Cassazione - sentenza n. 2456 del 03.02.2010
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Sent. n. 2456 del 3 febbraio 2010 (ud. del 20 ottobre 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Lupi, Rel. Scarano Processo tributario – Errore di rito – Improcedibilità – Appello - Art. 369 c.p.c.
Fatto e Diritto - Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore: "È chiesta la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia del 13/7/2007. Il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1.
Non risulta infatti alla stregua degli atti - in particolare dalle certificazioni della Cancelleria in data 9/12/2008 e 23/6/2009 - depositato l'originale del ricorso notificato nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione (cfr. Cass., 10/12/2005, n. 26222; Cass., 12/10/2004, n. 20183. V. altresì Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005), e a fortiori il deposito di copia autentica della sentenza impugnata (cfr. Cass., 14/3/2008, n. 7027; Cass., 19/1/2007, n. 1240; Cass., Sez. Un., 20/6/2006, n. 14110).
Quanto al (viceversa depositato) controricorso, va in particolare negato che possa il medesimo ritenersi come sostanzialmente contemplante un ricorso incidentale là dove viene formulata domanda di condanna di controparte ex artt. 96 e 385 c.p.c., stante - in mancanza di denunziata violazione ex art. 112 c.p.c. - la relativa novità, e la mancata formulazione al riguardo di un quesito di diritto, nonchè il mancato deposito in atti da parte della società A. s.r.l. di copia autentica della sentenza impugnata"; atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita; rilevato che non è sta presentata memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio; considerato che il P.G. ha condiviso la relazione; rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto improcedibile; considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. - La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
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