Corte di Cassazione - sentenza n. 3542 del 2010
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S.A. proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica notificatole il
22.11.2001 relativamente all'anno di imposta 1996 sulla base di un
accertamento dell'Ufficio IVA con il quale, pur riconoscendo la regolare
tenuta della contabilità dell'impresa individuale B.K. di S.A., si
contestava per gli anni 1996, 1997 e 1998 ricavi presunti per importi
notevolmente superiori a quelli risultanti dalla contabilità della società.
Fatto e Diritto - Detto avviso veniva impugnato e la Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata con sentenza dell'8.11.2001 accoglieva il ricorso.
In data 21.11.2001 l'Agenzia delle Entrate annullava l'avviso impugnato
e poi in data 22.11.2001 notificava nuovo atto di rettifica che annullava e
sostituiva quello precedente.
Detto avviso veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Macerata che accoglieva il ricorso ritenendo nella prima
parte della motivazione non sussistente la potestà dell'Ufficio di procedere
all'annullamento di un accertamento per il quale vi era già stato un
pronunciamento, seppure non ancora passato in giudicato, in quanto non vi
erano elementi nuovi o la necessità di correggere errori materiali, nè erano
state apportate di fatto modifiche al precedente avviso di rettifica.
La seconda parte della sentenza ricalcava esattamente quella emessa nel
giudizio instaurato avverso il primo atto di rettifica. Venivano infatti
espressamente richiamati i contenuti della sentenza n. 145/3/01, secondo cui
l'accertamento parziale è illegittimo qualora provenga da un'attività
istruttoria condotta direttamente dall'Ufficio, essendo praticabile solo
nelle ipotesi di acquisizione di elementi probatori di esclusiva provenienza
esterna. Inoltre veniva dichiarato incerto il modo di ricostruzione dei
corrispettivi praticato dai verificatori, perchè ritenuto fondato su
presunzioni e su elementi variabili inadatti a consentire una obiettiva
ricostruzione della realtà aziendale. Infine il Collegio richiamava il
giudicato emesso in sede penale ed osservava come gli stessi verificatori
avessero riconosciuto la regolare tenuta delle scritture contabili,
ritenendo che la sostanziale fondatezza del volume d'affari dichiarato
risultasse evidenziato proprio dall'esiguità dell'accertamento effettuato.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione
Tributaria Regionale avverso la suddetta sentenza.
La Commissione Tributaria Regionale, pur accogliendo l'eccezione
avanzata dall'ufficio in ordine all'avvenuta violazione del principio di cui
all'art. 112 c.p.c. in relazione alla statuizione dei primi giudici volta a
censurare l'esercizio del potere di annullamento in sostituzione dell'atto
già emanato, ha disposto il rigetto dell'appello sulle altre questioni. Il
collegio regionale ha infatti respinto l'eccezione riguardante il vizio di
motivazione della prima sentenza, ritenendo che i primi giudici avessero
sufficientemente spiegato le ragioni che li hanno condotti all'accoglimento
del ricorso. Tali ragioni consistevano nella ritenuta incertezza del metodo
di calcolo adottato dall'ufficio in quanto basato su una serie di
presunzioni che ricostruivano solo astrattamente i criteri di impiego delle
merci e le percentuali di ricarico applicate al venduto, attesa anche la
ridotta differenza tra i corrispettivi annotati e quelli accertati.
Aggiungono i secondi giudici che l'accertamento praticato è di natura
induttiva in quanto basato su un calcolo teorico circa la somministrazione
dei prodotti e dei corrispettivi incassati. Pur riconoscendo la legittimità
del ricorso da parte dell'ufficio ad un siffatto tipo di accertamento, in
quanto codificato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, il collegio regionale
l'ha tuttavia censurato in quanto fondato su presunzioni prive dei requisiti
di gravità precisione e concordanza. La Commissione ribadisce l'incertezza
del metodo adottato a causa della ripetuta adozione di dati estratti dalla
comune esperienza nella determinazione dei quantitativi di merci utilizzate
e di prezzi non oggettivamente determinati ma presunti. Ritiene che la
determinazione dei prezzi di vendita, essendo avvenuta sulla base del
listino prezzi esposto al pubblico o di quanto dichiarato dalla parte, non
costituisca elemento di prova efficace circa l'effettiva applicazione degli
stessi. Deporrebbe a sfavore della ricostruzione la circostanza che i
verbalizzanti in alcuni casi abbiano riconosciuto che i prezzi indicati
dalla parte riflettevano quelli mediamente applicati nel settore, in quanto
ciò avrebbe determinato la non effettività degli stessi. Inoltre deporrebbe
a sfavore della ricostruzione operata anche l'esistenza di una contabilità
formalmente regolare e corretta e la sostanziale congruità all'applicazione
dei parametri. Sostengono i secondi giudici che la prova dell'evasione deve
necessariamente fondarsi sul rinvenimento di elementi probatori certi, quali
il rinvenimento di materiale cartaceo extracontabile o la mancata dazione di
scontrini, a conferma della tesi presuntiva dell'ufficio. è l'ufficio che
deve dimostrare l'omessa contabilizzazione di ricavi mediante adeguata
documentazione e non tramite lo scostamento rispetto ad astratte percentuali
di ricarico e medie di settore o dati desunti dalla comune esperienza
rispetto a quanto dichiarato effettivamente dal contribuente. Puntualizzano
infine i Giudici di non avere tenuto conto della sentenza di assoluzione
emanata in sede penale - per fatti riguardanti l'anno 1997 - poichè i
procedimenti incardinati seguono percorsi normativi diversi.
Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte deducendo la violazione
di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e a55, artt. 2727 e 2779 c.c.; nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in
relazione alle predette norme.
Ad avviso dei ricorrenti il collegio regionale aveva erroneamente
ritenuto che nel caso di specie si trattasse di accertamento di tipo
induttivo laddove viceversa lo stesso era fondato sulla base della
documentazione fornita dalla stessa società dalla quale emergeva con tutta
evidenza uno scollamento tra costi e ricavi che rendevano evidente la non
affidabilità dell'entità dei ricavi.
Inoltre la Commissione regionale pur avendo riconosciuto la legittimità
dell'accertamento induttivo, aveva in modo del tutto contraddittorio
ritenuto che l'accertamento dei reali ricavi dovesse effettuarsi
esclusivamente su dati di fatto - quali materiale cartaceo extracontabile e
scontrini - che viceversa erano del tutto incompatibili con l'accertamento
induttivo, e, inoltre, del tutto incompatibili con il listino prezzi esposto
al pubblico per ciascuna tipologia di prodotto.
Il ricorso è fondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: "In tema di
accertamento dell'IVA il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in
presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 54, il quale autorizza l'accertamento anche in
base a "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle previste
dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli
articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false ed inesatte
indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero in esito
a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti; fermi restando,
infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti
dall'imprenditore possono operare come prova "contra sè", non potendo tale
parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni
cartacee (http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=312691Cass. sezione 5 sentenza n. 7184 del 25.03.2009; conforme Cass.
sezione 5 sentenza n. 15754 del 29.07.2009; Cass. sezione 5 20.03.2009 n.
6800<).
Nel caso di specie è stato utilizzato un metodo analitico induttivo del
volume di affari in base ad elementi certi e definiti desumibili dal volume
di affari in relazione alle singole merci, mediante computo delle rimanenze
iniziali e degli acquisti in corso d'anno, dedotte le rimanenze finali,
nonchè attraverso la determinazione del numero delle prestazioni sulla
scorta delle precise indicazioni fornite dal titolare dell'esercizio in
ordine ai singoli quantitativi di merce somministrati per ciascuna
fornitura.
La valutazione delle somministrazioni così determinate è avvenuta
mediante applicazione dei prezzi indicati nel listino esposto al pubblico
per ciascuna tipologia di prodotto.
Quanto poi al valore non vincolante del listino esposto al pubblico,
ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, appare quantomeno singolare
che venga esposto al pubblico un listino prezzi e poi vengano applicati in
concreto prezzi difformi dallo stesso.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e non richiedendosi ulteriori
accertamenti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso del contribuente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente, compensando le
spese dell'intero giudizio.
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