|
|
Corte di Cassazione - sentenza n. 3818 del 18.02.2009
E-mail:
info@studiolegaleaugeri.eu

Sent. n. 3818 del 18 febbraio 2009 (ud. del 13 gennaio 2009)
della Corte Cass., SS.UU. civili - Pres. Carbone, Rel. Oddo
Svolgimento del processo - La Commissione tributaria provinciale di Enna
con sentenza del 5 maggio 1999, in accoglimento dell’impugnazione proposta
il 21 ottobre 1997 dalla N.C. s.n.c. di C.G. & C, annullò l’avviso di
rettifica n. 806423/97, con il quale il locale Ufficio IVA aveva recuperato
a tassazione la detrazione nell’anno 1992 di imposta relativa a fatture per
operazioni inesistenti e richiesto alla società il pagamento di L.
241.110.000.
La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Enna —
venne confermata il 21 ottobre 2004 dalla Commissione tributaria regionale
di Palermo - sezione staccata di Caltanissetta, che rigettò l’impugnazione,
osservando che le fatture utilizzate dalla società corrispondevano ad
acquisti di merce effettivamente effettuati e regolarmente pagati a prezzo
di mercato e che non era imputabile alla società la frode fiscale realizzata
da altri con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle
Entrate sono ricorse con un motivo per la cassazione della sentenza e
l’intimata N.C. ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente,
l’inammissibilità del ricorso perché proposto dopo il decorso dell’anno dal
deposito della decisione.
Le ricorrenti con nota notificata alla controparte, ai sensi dell’art.
372 c.p.c., hanno depositato un certificato dell’Ufficio unico notifiche
presso il Tribunale di Enna attestante la consegna del ricorso per la
notifica in data 20 febbraio 2007 (rectius: 2006) e una comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate dalla quale risulta l’attività compiuta ai fini
della notifica, contestando l’intempestività dell’impugnazione, e con
memorie del 24 maggio 2007 e dell’11 gennaio 2008 la controricorrente ha
ribadito l’eccezione, sottolineando che la notifica effettuata il 20
febbraio 2006 aveva avuto esito negativo per il trasferimento del domicilio
del suo procuratore e che la stessa era priva di efficacia sospensiva o
interruttiva del termine stabilito per l’impugnazione.
Il ricorso, assegnato alla sezione tributaria di questa Corte è stato
trasmesso con ordinanza interlocutoria del 10 marzo 2008 al Primo Presidente
e rimesso alle sezioni unite per la particolare rilevanza della questione e
per prevenire l’eventuale contrasto tra le sezioni semplici sulla questione,
che può essere così sintetizzata, "se, in difetto di idonea ed inequivoca
comunicazione del trasferimento del procuratore costituito, e/o
domiciliatario della parte, dallo studio da lui dichiarato nel giudizio, la
notificazione con esito negativo dell’atto di impugnazione di una sentenza
presso detto studio soddisfi (o non) gli oneri imposti al notificante
dall’art. 330 c.p.c., e, in caso affermativo, consenta, e con quali
modalità, alla parte cui detto esito non è imputabile il perfezionamento
della notifica dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’impugnazione".
Motivi della decisione - L’ordinanza interlocutoria dubita della
compatibilità con il diritto di difesa garantito dalla costituzione e con il
principio generale, acquisito in materia di notificazione a seguito degli
interventi della Corte costituzionale, di un necessario coordinamento delle
garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario con
l’interesse del notificante a non vedersi addebitato un ritardo estraneo ai
suoi poteri di impulso e di controllo, dell’orientamento di questa Corte,
enunciato come univoco e consolidato, secondo il quale l’esito negativo
della notifica dell’impugnazione per il mutamento dei domicilio del
procuratore presso il quale è stata richiesta, non produce alcun effetto ed
è a carico del notificante il rischio che le nuove modalità da adottare per
la notifica non consentano il rispetto dei termini perentori stabiliti per
l’impugnazione dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
In primo luogo, ne assume postulati che: - sul procuratore, iscritto
nell’albo professionale della circoscrizione alla quale appartiene il
giudice adito, diversamente da quanto previsto per quello iscritto ad albo
diverso, non gravi alcun obbligo di indicare nel giudizio il suo domicilio,
e di comunicarne in esso l’eventuale mutamento nell’ambito della
circoscrizione, neppure se presso di esso la parte abbia eletto il proprio
domicilio nella procura ad litem (cfr. da ultimo: Cass. civ., sent. 20
settembre 2007, n. 19477; Cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 10433; Cass.
civ., sent. 13 marzo 1998);
- la notifica dell’impugnazione di una sentenza (od altro provvedimento)
presso procuratore, o nel domicilio presso di lui eletto dalla parte, vada
effettuata nel domicilio effettivo del procuratore, quale risultante
dall’albo professionale od altrimenti dagli atti processuali (cfr. da
ultimo: Cass. civ., sent. 20 settembre 2007, n. 19477; Cass. civ., sent. 1
luglio 2005, n. 10433; Cass. civ., sent. 13 marzo 1998), e costituisca onere
del notificante il suo accertamento (cfr. da ultimo: Cass. civ., sent. 1
dicembre 2003, n. 18350; Cass. civ., sent. 17 dicembre 2003, n. 1933);
- l’esito negativo della notifica dell’impugnazione per il mutamento del
domicilio del procuratore non produca alcun effetto e non sia suscettibile
di sanatoria dopo il decorso dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327
c.p.c., (cfr. da ultimo: Cass. civ., sent. 20 settembre 2007, n. 19477;
Cass. civ., sent. 15 febbraio 2006, n. 3308; Cass. civ., sent. 15 settembre
2003, n. 13424).
In secondo luogo, oppone che:
- la dichiarazione del domicilio del procuratore e la comunicazione
del suo mutamento, anche quando egli esercita l’ufficio nella
circoscrizione alla quale è assegnato, sono richieste dall’art. 88 c.p.c.,
(dovere di lealtà e probità) e presupposte dall’art. 170 c.p.c.,
(notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) ed il difetto di
comunicazione del gregario mutamento del domicilio presso di lui eletto
dalla parte è disciplinato dal l’art. 141 c.p.c., comma 4, dovendo essere
inteso per domicilio eletto un luogo preciso e non la città di residenza del
domiciliatario (cfr.: Cass. civ., sez. un., ord. 14 giugno 1999, n. 92);
- l’onere di ricerca del domicilio effettivo del procuratore viola il
diritto di difesa, impedendo l’utilizzo per l’intero dei termini stabiliti
per l’impugnazione, e la facoltà di rinnovare la notifica dell’impugnazione
dopo il loro decorso è stata già riconosciuta nei casi di non imputabilità
al notificante dell’esito negativo della notifica (cfr.: Cass. civ., s.u.,
sent. 4 maggio 2006, n. 10216; Cass. civ., sent. 21 novembre 2006, n. 2470;
Cass. civ., sent. 12 marzo 2008, n. 6547);
- la tempestività dell’impugnazione non può essere condizionata
dall’inosservanza da parte dell’ufficiale giudiziario o postale degli
obblighi loro imposti dall’art. 139 c.p.c., e dalla loro scelta di
interrompere l’attività notificatoria, anziché accertare il nuovo domicilio
del procuratore;
la notificazione non andata a buon fine per il mutamento del domicilio
del destinatario non rientra nelle categorie dell’inesistenza o della
nullità insanabile, perché non esula completamente dallo schema formale del
procedimento notificatorio previsto dal legislatore.
Giova premettere che la questione rimessa alle sezioni unite ha una
duplice articolazione, investendo, da un lato, il problema della maturazione
dei termini stabiliti per le impugnazioni per il solo fatto oggettivo del
decorrere del tempo, in quanto la natura perentoria ne esclude la proroga,
sia anteriormente che posteriormente alla scadenza, e la funzione
decadenziale non ne consente la sospensione e/o l’interruzione neppure per
fatti riconducibili al caso fortuito od a forza maggiore, e, dall’altro,
quello dell’individuazione del momento nel quale deve essere verificata
l’osservanza di detti termini in ragione del principio acquisito
all’ordinamento della scissione degli effetti del procedimento di
notificazione degli atti processuali.
Quanto alla maturazione dei termini, esattamente l’ordinanza
interlocutoria ha evidenziato un tradizionale orientamento giurisprudenziale
caratterizzato, salvo rare eccezioni, da un particolare rigore nel negare
che, in difetto di un’espressa previsione normativa, le finalità di celerità
del processo e di certezza delle situazioni giuridiche perseguite dal
legislatore con la fissazione di termini perentori per l’impugnazione
consentano di attribuire rilievo a situazioni oggetti ve o soggettive
verificatesi medio tempore che ne abbiano comportato l’inutile decorso (cfr.
ad es. anche per la negligenza dell’ufficiale giudiziario nella notifica
dell’atto di impugnazione: Cass. civ., sent. 14 marzo 1963, n 643).
Quanto al procuratore residente in particolare, questa Corte ha
affermato che, ancorché al ritardo abbia contribuito la sua mancata
collaborazione per non avere egli segnalato il mutamento di domicilio, i
termini di impugnazione, ove anche brevi, non restano sospesi o interrotti
per la necessità di reperire il suo nuovo recapito, benché abbia talora
sussidiariamente aggiunto che il mutamento del domicilio non costituisce un
evento imprevedibile e che l’individuazione di esso è onere del notificante
(cfr.: Cass. civ., sent. 15 marzo 1993, n. 30435 (cfr.: Cass. sent. 21
dicembre 2001, n. 16175; Cass. civ., sent. 15 maggio 1996, n. 4505; Cass.
civ., sent. 15 marzo 1993, n. 30435).
Laddove era controverso il luogo nel quale doveva essere notificata
l’impugnazione presso il procuratore, ha precisato, inoltre, che questo è
rappresentato dal domicilio effettivo dello stesso, quale risulta dall’albo
professionale o altrimenti dagli atti processuali, non avendo egli alcun
obbligo di dichiarare nel giudizio un domicilio, e che, in caso di
irreperibilità del procuratore, l’impugnazione va notificata alla parte
personalmente ai sensi dell’art. 330 c.p.c., u.c., (cfr.: Cass. civ., sent.
1 luglio 2005, n. 14033; Cass. civ., sent. 29 maggio 1997, n. 4746; Cass.
civ. sent. 26 giugno 1992, n. 7990). In ordine al dipendente mutamento del
domicilio eletto dalla parte presso il procuratore nella procura ad litem
ha, poi, sempre ribadito la non autonomia dell’elezione e l’inapplicabilità
del disposto dell’art. 141 c.p.c., u.c., perché con essa la parte si limita
a richiamare il luogo nel quale il procuratore esercita la sua professione
(cfr.: Cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 14033; Cass. civ., sent. 6 marzo
2003, n. 3297) e quanto, infine, agli effetti dell’esito negativo
dell’attività dell’ufficiale giudiziario o postale, ha costantemente
ritenuto che una notifica non andata a buon fine è inesistente e che
l’inammis-sibilità dell’impugnazione che ne deriva non è sanabile altrimenti
che con la tempestiva rinotifica dell’atto (cfr.: Cass. civ., sent. 20
settembre 2007, n. 19477; Cass. civ., sent. 15 settembre 2003, n. 13524).
Relativamente al momento di verifica del rispetto dei termini di
impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, invece, si è gradatamente
adeguata agli interventi della Corte costituzionale (cfr. in particolare:
sent. n. 477/ 2002, sent. n. 28/2004 ed ord. n. 97/2004), che hanno reso
"presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle
notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla
funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del
processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il
momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo
deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione
stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento
notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di
costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla
notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o
correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti."
(cfr.: Corte cost. ord. n. 28/2004)
L’applicazione del principio non è valsa, tuttavia, a modificare il
tradizionale indirizzo, secondo il quale l’esito negativo della notifica
dell’impugnazione in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore
esercente l’attività nella circoscrizione, non può essere superato da una
tardiva rinotifica, ma ha soltanto portato ad una rivalutazione degli
argomenti sussidiari dell’imputabilità al notificante della notifica
dell’atto ad un domicilio del procuratore diverso da quello effettivo (cfr.:
Cass. civ., 21 giugno 2007, n. 14487; Cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n.
14033).
Argomento al quale recenti pronunce hanno conferito autonomia ed
utilizzato per negare l’inammissibilità dell’impugnazione in specifici casi
nei quali l’omessa notifica presso il domicilio effettivo del procuratore
era riconducibile a caso fortuito o forza maggiore e la parte, pur se
successivamente alla scadenza dei termini, aveva "diligentemente" riattivato
o chiesto di riattivare il procedimento notificatorio (cfr. per il mancato
aggiornamento dell’albo professionale: Cass. civ. sent. 12 marzo 2008, n.
6547; per la morte del procuratore indicato nella sentenza: Cass. civ.,
sent. 21 novembre 2006, n. 24702; per l’erronea informazione del
trasferimento del domicilio fornita da un terzo all’ufficiale giudiziario:
Cass. civ., sez. un., sent. 4 maggio 2006, n. 10216).
Un attuale significativo contrasto nella giurisprudenza delle sezioni
semplici sulla specifica questione rimessa con l’ordinanza interlocutoria è
limitato, dunque, ai riflessi della scissione degli effetti degli atti del
procedimento notificatorio sul decorso dei termini perentori di impugnazione
nel caso di sua interruzione per il mutamento del domicilio del procuratore,
mentre attengono ad un contrasto soltanto potenziale gli ulteriori rilievi
attinenti alla (in)sussistenza di un obbligo del procuratore di comunicare
il mutamento del proprio domicilio e di un onere del notificante di
accertamento preventivo del domicilio effettivo e della (non) completabilità
o sanabilità tardiva della notifica dell’impugnazione non andata a buon fine
per il mutamento di esso.
L’esame del contrasto e dei rilievi, evidenziati entrambi con
riferimento al principio che la notificazione di un atto deve considerarsi
perfezionata per il notificante nel momento della richiesta all’ufficiale
giudiziario e per il destinatario in quello della ricezione della copia di
esso, impone di verificare se, nel caso di notifica dell’impugnazione presso
il procuratore, l’indicazione nella relativa richiesta del domicilio
effettivo del notificando attenga al momento perfezionativo del procedimento
per il notificante ovvero incida su quello del suo perfezionativo per il
destinatario.
Nel primo caso, infatti, l’assunto della rilevanza del caso fortuito o
della forza maggiore sul mancato completamento della notifica verrebbe ad
incidere sul rispetto dei termini dell’impugnazione ed a scalfirne la natura
perentoria e la funzione decadenziale espressamente enunciate negli artt.
326 e 327 c.p.c., mentre, nel secondo, non interferirebbe sulla tempestività
dell’impugnazione e soltanto la carenza di una espressa previsione normativa
osterebbe ad una costituzione del contraddittorio che, sebbene tardiva,
valesse a salvaguardare il diritto di azione dell’impugnante incolpevole.
Orbene, la previsione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, della sussidiaria
proposizione dell’impugnazione mediante notificazione "presso il procuratore
costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
giudizio", identificando nel procuratore il destinatario della notifica,
salvo espressa e diversa dichiarazione di residenza od elezione di domicilio
(cfr.: Cass. civ., sent. 28 novembre 1998, n. 12102), e contenendo un
riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione
dell’atto alle modalità previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c., in forza
delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una sua
copia a mani proprie del destinatario ovvero, tra gli altri, nel luogo nel
quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma del
R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7.
Poiché l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che
indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito
essenziale all’identificazione del destinatario di essa, nel caso di
richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel
domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della
circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con
l’indicazione del "domicilio professionale" (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933,
art. 17) - o della "sede dell’ufficio" (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 68)
del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità
ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento
preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere
soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo
professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio
degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i
mutamenti della sua sede.
Né un tale onere può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del
procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi
mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui
eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità è pressoché
costante.
Le norme professionali prevedono, infatti, l’obbligo del procuratore di
eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di
svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione
(cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 82) e la ratio della disposizione,
costituita dall’adeguatezza delle annotazioni nell’albo professionale a
soddisfare in ambito locale le esigenze processuali di conoscenza del
domicilio del procuratore, esclude che, ove il procuratore abbia dichiarato
all’atto della costituzione un proprio domicilio, la mancata comunicazione
del mutamento di esso possa contrastare con i doveri di lealtà e probità
imposti alle parti ed ai loro difensori, tenuti comunque, considerata la non
imprevedibilità del mutamento il relazione alla durata dei processi e delle
loro fasi, a fare riferimento al domicilio effettivo risultante dall’albo
professionale, o costituisca un impedimento alle comunicazioni e
notificazioni alle quali sono tenuti la cancelleria e le parti nel corso del
giudizio.
Egualmente, essendo funzione dell’elezione di domicilio presso il
difensore quella di rafforzare la difesa tecnica della parte, consentendo di
non derogare alle previsioni dell’art. 170 c.p.c., relativamente di atti che
debbono esserle notificati personalmente, va riconfermata la regola che,
essendo determinante in tale elezione il luogo nel quale il difensore
esercita la professione e non quello nel quale questa era esercitata
all’atto del conferimento della procura, la pubblicità dei mutamenti di esso
è soddisfatta da quella legale del mutamento del domicilio del procuratore.
All’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione
presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale
notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante
del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio
diverso da quello effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di
costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l’impossibilità che ne
deriverebbe al notificante di fruire per l’intero dei termini di
impugnazione, sia perchè l’effettività della tutela del diritto di agire e
di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti
ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto
l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo
professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla
parte, considerata che l’agevole consultazione degli albi e, in particolare,
la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica.
La possibilità, inoltre, che la notifica dell’impugnazione, nonostante
l’erronea indicazione del domicilio del procuratore, possa completarsi per
la diligenza dell’ufficiale giudiziario o postale nel ricercare il
destinatario, non vale ad escludere il collegamento causale tra l’eventuale
esito negativo di essa e l’inadempimento del notificante all’onere
preventivo di verifica del domicilio del notificando.
Presuppongono, invece, il perfezionamento della notifica per il
notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell’impugnazione, ed
attengono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la
notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso
fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva
comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il
ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore ed tutte
le altre nelle quali l’ufficiale giudiziario o postale, nonostante la
corretta indicazione del domicilio, non abbiano completato la notifica e ne
abbiano attestato l’esito negativo per un fatto non imputabile al
richiedente.
Come osservato nell’ordinanza interlocutoria, in identiche od analoghe
fattispecie, questa Corte, anche a sezioni unite (cfr.: Cass. civ., ord. 21
gennaio 2005, n. 1238; Cass. civ. sent. 4 maggio 2006, n. 10216), ha già
ritenuto "costituzionalmente imposta" dagli interventi della Corte
costituzionale e dal principio di ragionevolezza una interpretazione delle
disposizioni regolanti i tempi ed i modi di notifica delle impugnazioni che
consentisse di superare l’ostacolo che, non per colpa della parte, si sia
frapposto in concreto all’esercizio del suo diritto di agire per la riforma
o la cassazione di una sentenza (od altro provvedimento), mediante il
rinvenimento nell’ordinamento di uno strumento processuale che, in quanto
predefinito e circoscritto ad un limitato arco temporale, fosse compatibile
con i principi della certezza delle situazioni giuridiche e della celerilà
del processo.
Fermo che non può parlarsi di nullità rispetto ad una notifica che,
anche se correttamente attivata, non si sia perfezionata per l’interruzione
del relativo procedimento, non possono che essere condivisi l’imposizione
ravvisata in dette pronunce e gli argomenti che in ragione di essa hanno
comportato nelle specifiche fattispecie esaminate l’affermazione, in
ossequio ai principi di eguaglianza di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24
Cost., della riattivabilità del procedimento di notificazione
dell’impugnazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori
e decadenziali, e della perfezionabilità tardiva della notifica nei
confronti del destinatario.
Strumento della riattivazione, essendo questa subordinata alla
valutazione del perfezionamento dell’impugnazione per il notificante, è
quello dell’istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine
perentorio per il completamento della notifica, sostanzialmente comune
nell’ordinamento processuale a tutti i casi in cui il giudizio non può
essere proseguito senza la costituzione o ricostituzione del contraddittorio
tra le parti (art. 102 c.p.c., art. 299 c.p.c. e segg., artt. 291, 331
c.p.c.), al quale si richiamerebbe, comunque, una interpretazione dell’art.
184 bis c.p.c., che comportasse l’estensione delle sue previsioni ai termini
stabiliti per le impugnazioni, siano esse di merito o di legittimità.
Relativamente ai tempi ed ai modi, il rispetto della dinamica del
processo impone che l’istanza venga depositata unitamente all’atto
contenente l’attestazione della mancata notifica nel termine stabilito per
la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del
contraddittorio e che, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione
possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di
comparizione, l’istanza contenga la richiesta al giudice di fissare, a norma
dell’art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione
dell’impugnazione.
Va conclusivamente affermato il principio che l’impugnazione presso il
procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli
oneri imposti dall’art. 330 c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui
eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da
quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo
riscontro dell’albo professionale, e, nel caso di esito negativo della
notifica richiesta in detti luoghi non imputabile al notificante, il
procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il
decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di
fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata
contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto
per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del
contraddittorio; ove, poi, la tardiva notifica dell’atto di impugnazione
possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di
comparizione, l’istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a
norma dell’art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione
dell’impugnazione.
Alla luce di tale principio deve, quindi, essere dichiarato
inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 10
gennaio 2005 notificato dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e
dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero il 28 febbraio 2006, essendo stato
proposto dopo il decorso del termine annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c.,
scadente il 25 febbraio 2005, e non avendo le ricorrenti documentato che
l’esito negativo della notifica anteriormente richiesta per il mutamento del
domicilio del procuratore della controparte era ascrivibile alla non
accertabilità del mutamento dalle annotazioni contenute nell’albo
professionale.
Il contrasto denunciato giustifica la compensazione tra le parti delle
spese del giudizio.
P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le
spese del giudizio.
|