Corte di Cassazione - ordinanza n. 13800 del 09.06.2010
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Ord. n. 13800 del 9 giugno 2010 (ud. del 29 aprile 2010)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Carleo, Rel. Bisogni
Osserva -
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del
contribuente C.V. dell’intimazione dell’Ufficio del Registro di Treviso di
pagare l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai
benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto notar
Curione di Treviso del 13 novembre 2000. Il contribuente ha opposto che il
superamento del termine di 12 mesi per stabilire la residenza nell’immobile
acquistato era dipeso da causa di forza maggiore costituita dal protrarsi
dei lavori di ristrutturazione;
2. La C.T.P. di Treviso ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato
tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo
con il quale deduce l’insufficiente motivazione della sentenza della CTR del
Veneto;
Ritiene che:
1. il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della
decisione della CTR veneta che invece di impugnare per insufficienza di
motivazione avrebbe dovuto piuttosto impugnare per violazione di legge se
avesse voluto far rimarcare la non ricorribilità all’esimente della forza
maggiore per il mancato rispetto dei termini di adibizione dell’immobile a
prima abitazione.
L’impugnazione appare comunque infondata laddove sostiene che la CTR non
ha indicato chiaramente la causa di forza maggiore che invece chiaramente
consiste secondo la CTR nella durata dei lavori di ristrutturazione
protrattisi secondo la certificazione del Comune di Fossalta di Piave,
richiamata in motivazione, dal 10 gennaio 2001 al 1 marzo 2003;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in
camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà
condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto
del ricorso;
rilevato che:
tale relazione non è condivisa dal Collegio in quanto l’impugnazione per
difetto di motivazione evidenzia che la motivazione avrebbe dovuto dare
conto delle circostanze e dei fatti ed elementi controversi e decisivi al
fine di stabilire la sussistenza o meno della ipotesi della forza maggiore
mentre non vi è traccia nella motivazione del compiuto riscontro di tali
elementi. In particolare fa notare l’Agenzia ricorrente che la CTR non ha
adeguatamente valutato la circostanza per cui il contribuente avrebbe potuto
stabilire la propria residenza, adempiendo cosi alla prescrizione di legge
(L. n. 388 del 2000, art. 33) che, ai fini dell’agevolazione fiscale per
l’acquisto della prima abitazione, richiede che l’immobile acquistato sia
ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce, entro
diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza. La censura appare fondata
in quanto la CTR si è limitata a tale proposito ad affermare che "la
mancanza di altre abitazioni disponibili nel comune di Fossalta di Piave è
parimenti plausibile perché chi ha acquistato una casa per abitarla spera di
ultimare in fretta i lavori e nello stesso tempo non conclude un contratto
per altra abitazione". Tale motivazione è insufficiente perché non rende
conto dell’affermazione relativa alla mancanza di altre abitazioni
disponibili e per altro verso contraddittoria perché nell’ipotizzare le
ragioni che hanno portato l’acquirente a non trasferire provvisoriamente in
un altro immobile del comune di Fossanta di Piave la propria residenza
smentisce la precedente affermazione circa l’irreperibilità di altri alloggi
disponibili e svalorizza l’affermazione di una causa di forza maggiore
consistita nella protrazione dei lavori e nella impossibilità di trovare
provvisoriamente un altro alloggio da adibire a propria residenza in attesa
della fine dei lavori;
ritenuto che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa
rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto che valuterà l’eventuale
esistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito
all’acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza nel
territorio del Comune di Fossanta di Piave e deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
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