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Circolare n. 25/E del 19.05.2010
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Agenzia delle entrate – Dir. centrale normativa
Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai
fini IRAP dell’IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande
INDICE:
1. Il regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni
alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande
2. Ulteriori chiarimenti – Deducibilità dell’IVA non detratta
PREMESSA - Con circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione ad una serie di quesiti riguardanti il regime
fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e
bevande, come modificato dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del d.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
In particolare, nella risposta al quesito n. 1, è stato precisato che
l’IVA relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, non
detraibile per mancanza della fattura, non può costituire un costo ai fini
della determinazione del reddito.
Con la presente si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla
rilevanza reddituale dell’IVA non detratta sulle prestazioni suddette, con
particolare riguardo all’inerenza di detto costo all’attività esercitata.
1. Il regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande
In seguito all’intervento normativo – operato dall’art. 83, commi 28-bis e 28-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – che ha modificato l’art.
19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata eliminata, a
partire dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva
dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti
e bevande.
Pertanto, l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è
detraibile, secondo le regole dettate dall’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
Attraverso il meccanismo della detrazione è stato, quindi, garantito
anche in relazione ai servizi in esame, il principio di neutralità proprio
dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Ulteriori chiarimenti – Deducibilità dell’IVA non detratta
Ai fini reddituali l’IVA rappresenta un costo deducibile solo nel caso
in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità.
Per quanto concerne l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di
ristorazione, detta limitazione è venuta meno a seguito del mutato quadro
normativo.
Conseguentemente, l’IVA pagata in relazione a tali servizi è detraibile
secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi
stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del
diritto alla detrazione e siano documentati con fattura.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 22, terzo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la
fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo,
infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti
al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa.
L’indetraibilità dell’IVA relativa a dette spese potrebbe, dunque,
derivare, tra l’altro, dalla mancata richiesta della fattura da parte
dell’impresa ovvero del professionista.
In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o
ricevuta fiscale, quindi, mediante documenti che non consentono l’esercizio
della detrazione in quanto privi dell’evidenziazione dell’IVA relativa a
dette prestazioni.
A tal proposito, la circolare 3 marzo 2009, n. 6 ha precisato che l’IVA
non detratta in seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente
non può costituire un costo inerente e, quindi, deducibile dal reddito.
Con la risoluzione 31 marzo 2009, n. 84, è stato chiarito che detto
principio deve essere applicato anche ai fini del calcolo della base
imponibile IRAP.
Le considerazioni svolte nei richiamati documenti di prassi - in merito
al carattere non inerente del costo rappresentato dall’IVA detraibile ma non
detratta per effetto della mancata richiesta della fattura – possono subire,
tuttavia, un’eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le
prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di
convenienza economico-gestionale.
L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non
richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di
ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell’attività propria
dell’impresa – e, quindi, di non detrarre l’IVA assolta sulle stesse, nel
caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi
alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo
dell’IVA detraibile.
In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la
soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all’IVA non
detratta per mancanza della fattura la natura di “costo inerente”
all’attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte
sui redditi.
Al riguardo, si richiamano i chiarimenti resi nella risoluzione 6
settembre 1980, n. 517, in base ai quali l’inerenza – quale condizione
necessaria ai fini della deducibilità fiscale di un costo – va riconosciuta
per il solo fatto che detto costo è valutato dall’imprenditore nell’ambito
di una scelta di convenienza economica, vale a dire quando l’obiettivo è pur
sempre quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.
È stato precisato, inoltre, che l’accertamento dell’inerenza del costo
deve essere condotto tenendo conto delle specifiche condizioni sulle quali
si basa la scelta dell’imprenditore, al fine di verificare che il
sostenimento del costo medesimo realizzi effettivamente un vantaggio
economico per l’impresa.
Pertanto, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni
alberghiere e di ristorazione, l’imprenditore e il professionista possono
dedurre dal reddito – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per
l’acquisto delle prestazioni medesime - l’IVA non detratta, semprechè la
stessa presenti la natura di “costo inerente” all’attività nel senso
anzidetto.
La limitazione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative
alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall’art. 109, comma
5, del TUIR, come modificato dall’art. 83, comma 28-quater, del
decreto-legge n. 112 del 2008, sarà, quindi, riferita al costo delle
predette prestazioni maggiorato dell’IVA non detratta.
L’IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume
rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere risulti
iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della
produzione netta da assoggettare all’imposta.
Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività
esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l’IVA
documentata mediante fattura e rimasta a carico dell’impresa ovvero del
professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
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