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Circolare n. 13/E del 15 marzo 2010
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Agenzia delle entrate - Dir. affari legali e contenzioso Sentenza CGCE 14 settembre 2006, causa C-228/05 - Detrazione IVA veicoli - Gestione del contenzioso pendente
INDICE:
1. Premessa;
2. Diritto alla maggior detrazione e rapporti esauriti;
3. Presentazione delle istanze di rimborso e gestione controversie pendenti:
3.1. Rinuncia al ricorso;
4. Prosecuzione del contenzioso:
4.1. Giudizi relativi all'IVA su acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003;
4.2. Giudizi relativi all'IVA su acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006;
4.3. Avvisi di accertamento o rettifica
1. Premessa
Con sentenza del 14 settembre 2006, emessa nel procedimento C-228/05, la
Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato il contrasto con il
diritto comunitario delle lettere c) e d) dell'articolo 19-bis1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
limitavano il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di
autovetture e motoveicoli, nonchè in relazione ad una serie di spese
accessorie.
Allo scopo di disciplinare gli effetti della sentenza in esame, con
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 e con il relativo provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, emanato ai sensi
dell'articolo 1 del citato DL n. 258 del 2006, sono state regolate le
modalità di recupero da parte dei soggetti passivi dell'IVA non detratta, in
relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.
Tali disposizioni normative hanno individuato due modalità alternative,
forfetaria o analitica, per la determinazione dell'IVA non detratta da
richiedere a rimborso, stabilendo la forma e i termini di presentazione
delle relative istanze.
Con circolare n. 28/E del 16 maggio 2007 sono state illustrate le
modalità per la compilazione del modello di rimborso forfetario, anche
mediante indicazione semplificata dei dati, nonchè i criteri da seguire da
parte degli Uffici dell'Agenzia nell'attività di controllo delle istanze.
La successiva circolare n. 51/E del 17 settembre 2007 ha indicato le
modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei soggetti
non residenti, mentre con la circolare n. 55/E del 12 ottobre 2007 sono
stati forniti chiarimenti sulla determinazione degli importi da chiedere a
rimborso nonchè indicazioni in ordine alle controversie tributarie pendenti.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni per la
gestione del contenzioso pendente in materia.
2. Diritto alla maggior detrazione e rapporti esauriti
La sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, dichiarando
non conformi alle norme comunitarie le limitazioni alla detraibilità
stabilite dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 633 del
1972, ne ha comportato la disapplicazione anche relativamente ai rapporti
sorti in data anteriore alla pronuncia.
Tuttavia, tale effetto disapplicativo trova un limite di carattere
generale nel consolidamento delle singole posizioni per le quali il relativo
rapporto tributario è definitivamente esaurito alla data del 14 settembre
2006.
In linea generale, la limitazione temporale agli effetti delle sentenze
rese dalla Corte di giustizia è stata ritenuta non in contrasto con i
rispettivi ordinamenti sia dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza del 27
marzo 1980 resa nelle cause riunite C-66/79, C-127/79 e C-128/79; sentenza
del 15 settembre 1998, resa nella causa C-231/96; sentenza 2 ottobre 2003,
resa nella causa C-147/01), sia dalla giurisprudenza nazionale (Cass. n. 526 del 12 gennaio 2007; Cass. n. 15108 del 9 ottobre 2003; Cass., SS.UU., n. 2786 del 9 giugno 1989).
In particolare, si devono considerare "esauriti" i rapporti che hanno
trovato definitiva conclusione sul piano processuale mediante sentenza
passata in giudicato ovvero i rapporti rispetto ai quali sia già decorso il
termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l'esercizio
dei diritti ad essi relativi.
Pertanto, gli effetti derivanti dall'interpretazione adottata dalla
sentenza della Corte di giustizia non possono svolgersi nei confronti dei
rapporti tributari per i quali alla data del 14 settembre 2006:
- erano inutilmente decorsi i termini di decadenza previsti dalla legge
per la presentazione della richiesta di rimborso ovvero era prescritto il
diritto alla restituzione. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli specifici
termini di decadenza stabiliti dall'articolo 1 del DL n. 258 del 2006 e dal
provvedimento del 22 febbraio 2007 per la presentazione delle istanze
forfetaria o analitica in relazione all'imposta assolta sugli acquisiti
effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006;
- erano inutilmente decorsi i termini per l'impugnazione innanzi ai
giudici tributari del provvedimento di diniego del rimborso dell'IVA oggetto
della limitata detraibilità, ovvero dell'atto impositivo emesso a fronte
della detrazione operata in violazione della citata norma limitativa;
- era intervenuto il giudicato sulle controversie inerenti alle
limitazioni alla detrazione di cui al previgente articolo 19-bis1, comma 1,
lettere c) e d) del DPR n. 633 del 1972.
3. Presentazione delle istanze di rimborso e gestione controversie pendenti
La limitazione del diritto alla detrazione IVA stabilita dal previgente
articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 633 del 1972 ha dato
luogo a numerose controversie innanzi ai giudici tributari, per lo più
instaurate dai contribuenti in data anteriore alla sentenza della Corte di
giustizia del 14 settembre 2006.
Tali controversie hanno ad oggetto il diniego espresso o tacito al
rimborso ovvero avvisi di accertamento o di rettifica emessi per violazione
della citata norma sulla indetraibilità oggettiva.
La presenza di controversie sulla limitazione del diritto alla
detrazione IVA per i veicoli e le spese accessorie, pendenti alla data del
14 settembre 2006, non impediva ai contribuenti di avvalersi delle procedure
amministrative di rimborso previste dal DL n. 258 del 2006 e dal relativo
provvedimento del 22 febbraio 2007, salvo quanto esposto al successivo punto
0 per le controversie su avviso di accertamento o rettifica.
3.1. Rinuncia al ricorso
La presentazione dell'istanza di rimborso analitica o forfetaria rendeva
necessario, tuttavia, l'abbandono della controversia da parte del
ricorrente, rinunciando al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. n.
546 del 1992 o rinunciando formalmente ed espressamente ad avvalersi degli
effetti della sentenza.
Tale rinuncia non rappresenta una compressione del diritto al rimborso,
poichè in caso di rigetto o di parziale accoglimento della successiva
istanza presentata ai sensi del DL n. 258 del 2006, il contribuente può in
ogni caso impugnare il diniego, sollevando tutte le eccezioni di diritto e
di merito relative alla fondatezza della stessa istanza di rimborso.
Per quanto concerne le modalità di rinuncia al contenzioso, occorre
distinguere le ipotesi di:
1. assenza di pronuncia;
2. sentenza non definitiva favorevole al contribuente;
3. sentenza non definitiva favorevole all'Ufficio;
4. sentenza non definitiva di parziale accoglimento.
Nella prima ipotesi, la rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta
dalla parte o dal suo procuratore speciale nonchè dal difensore e depositata
in giudizio. Avuta notizia della rinuncia, l'Ufficio provvede a depositare
formale accettazione innanzi al Giudice presso il quale pende la lite,
aderendo alla eventuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio
formulata dal rinunciante.
Nella seconda ipotesi, la integrale rinuncia ad avvalersi degli effetti
della sentenza deve essere comunicata all'Ufficio. Trattandosi di atto
dispositivo del diritto, la rinuncia deve essere univoca, priva di
condizioni e fatta dal titolare del diritto stesso ovvero da procuratore
munito di mandato speciale (cfr. Cass. n. 1610 del 14 febbraio 2000).
Nella terza ipotesi, l'Ufficio, rilevata la presentazione dell'istanza
di rimborso, comunica alla parte, entro i termini per l'impugnativa,
l'intenzione di non avvalersi degli effetti della sentenza.
Nell'ultima ipotesi, ossia in caso di sentenza che abbia accolto solo
parzialmente la richieste del ricorrente, entrambe le parti in giudizio, per
quanto di competenza, adottano le sopra indicate modalità.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato un'istanza di rimborso
senza abbandonare la controversia, "si deve ritenere che il procedimento
giurisdizionale prevalga su una eventuale procedura amministrativa di
rimborso che, pertanto, avrebbe esito negativo", come già chiarito al punto
1), lett. D) della circolare n. 55/E del 2007. In tale circostanza gli
Uffici curano la coltivazione del contenzioso secondo quanto indicato nel
successivo punto 0.
Infine, si richiama l'attenzione su eventuali sentenze di accoglimento
delle richieste dei contribuenti che siano state già depositate alla data di
presentazione dell'istanza di rimborso formulata ai sensi del DL n. 258 del
2006 o che vengano depositate prima della conclusione della relativa
procedura amministrativa.
In simili situazioni processuali, in assenza di formale rinuncia agli
effetti della sentenza medesima da parte del ricorrente, gli Uffici devono
adoperarsi al fine di evitare il formarsi di un giudicato contrastante con
le determinazioni assunte o da assumersi in sede di liquidazione
dell'istanza di rimborso ai sensi del DL n. 258 del 2006, rappresentando al
Giudice del gravame tali elementi di contrasto.
4. Prosecuzione del contenzioso
Si illustrano di seguito le modalità di gestione delle controversie non
interessate dalle procedure di rimborso disciplinate dal DL n. 258 del 2006.
Si tratta delle controversie relative al rimborso dell'IVA oggetto di
detrazione che rendono necessaria la coltivazione della controversia innanzi
al Giudice tributario perchè il ricorrente, insistendo nella originaria
pretesa, non ha presentato l'istanza analitica o forfetaria, ovvero perchè,
pur aderendo alle procedure di rimborso di cui al DL n. 258 del 2006, non ha
rinunciato al ricorso (cfr. precedente punto 3.1).
In via preliminare, si sottolinea che le procedure di rimborso in forma
analitica o forfetaria riguardano gli acquisti di veicoli e spese accessorie
effettuati tra il 1° gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006.
Pertanto, il rimborso dell'IVA relativa agli acquisti effettuati in data
anteriore al 1° gennaio 2003 non può essere ottenuto tramite le procedure
amministrative di rimborso regolate dalle sopra indicate norme.
Infine, per ragioni inerenti alle modalità di effettuazione della
detrazione, come meglio indicato al punto 0, non possono essere interessate
dalle medesime procedure di rimborso le controversie aventi ad oggetto un
atto impositivo, di accertamento o rettifica, emesso per violazione delle
previgenti norme di indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a veicoli e
spese accessorie.
Il mancato accesso alle procedure di rimborso di cui al DL n. 258 del
2006, tuttavia, non pregiudica i diritti fatti valere dai contribuenti
innanzi al Giudice tributario, poichè gli effetti della sentenza della Corte
di giustizia del 14 settembre 2006 si producono in tutti i giudizi pendenti
aventi ad oggetto le disposizioni normative dichiarate non conformi
all'ordinamento europeo (cfr. Cass. n. 21530 del 15 ottobre 2007).
Pertanto, nella gestione delle controversie pendenti alla data di
emanazione della citata sentenza della Corte di giustizia, gli Uffici devono
tener conto degli effetti della pronuncia dei giudici comunitari, basandosi
sui chiarimenti forniti con le circolari n. 28/E e n. 55/E del 2007 nonchè
sulle istruzioni contenute nella presente circolare.
4.1. Giudizi relativi all'IVA su acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003
In tali giudizi l'oggetto del contendere riguarda rimborsi d'imposta non
direttamente disciplinati dal DL n. 258 del 2006, benchè siano comunque
interessati dagli effetti della sentenza della Corte di giustizia del 14
settembre 2006.
Preliminarmente, è necessario rilevare che in tali casi, proprio perchè
non immediatamente ricompresi nella disciplina del DL n. 258 del 2006, non
risulta applicabile lo specifico termine di decadenza previsto per la
presentazione della istanza analitica dal relativo provvedimento del 22
febbraio 2007 (due anni decorrenti dal 15 novembre 2006), bensì i termini
ordinari previsti in materia di detrazione e richiesta di rimborso dell'IVA.
Per dette controversie, gli Uffici territoriali devono preliminarmente
valutare la proponibilità delle richieste di rimborso prodotte ai sensi
dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di formulare, se del
caso, le opportune eccezioni in giudizio.
Si ritiene che l'eccezione relativa alla proponibilità della domanda sia
rilevabile d'ufficio, poichè è compito del Giudice valutare se la norma
invocata dal ricorrente a fondamento del diritto fatto valere in giudizio
possa trovare applicazione al caso oggetto della controversia (cfr. Cass. n.
13194 del 16 luglio 2004).
Pertanto, la decadenza dal diritto al rimborso per la tardiva
presentazione della relativa istanza può essere eccepita dall'Ufficio anche
per la prima volta in appello, come più volte ribadito dalla giurisprudenza
di legittimità (cfr. Cass. n. 25653 del 23 ottobre 2008; Cass. n. 11521 del
21 giugno 2004; Cass. n. 10591 del 19 luglio 2002).
Per converso la Suprema Corte, in considerazione della natura e dei
limiti del giudizio di legittimità, ha affermato che tale decadenza, benchè
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, "non può essere
eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata
non risultino nè la data del versamento dell'imposta nè la data dell'inoltro
dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di
legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto ... quando esse
presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di
fatto ... (Cass. 24226/2004)" (Cass. n. 30551 del 30 dicembre 2008; in senso
conforme: Cass. n. 30546 del 30 dicembre 2008; Cass. n. 646 del 13 gennaio
2006; Cass. n. 14297 del 26 settembre 2003; Cass. n. 8466 del 21 giugno
2000).
In tema di dimostrazione puntuale del requisito dell'inerenza, va
attentamente esaminata la documentazione presentata in giudizio a titolo di
prova da parte del contribuente, al fine di valutare l'effettiva spettanza
del diritto alla detrazione e, di conseguenza, formulare le opportune
difese.
Si rileva, infatti, che, in virtù della stessa sentenza della Corte di
giustizia del 14 settembre 2006, la detrazione spetta "nella misura in cui i
beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad
imposta".
L'onere della prova, per ciò che attiene alla dimostrazione della
oggettiva inerenza dell'acquisto all'attività svolta, è a carico del
contribuente, come risulta dalla costante giurisprudenza di legittimità,
secondo cui "la ricorrenza dell'ulteriore requisito della detraibilità,
costituito dall'"inerenza all'impresa" dell'operazione fatturata ..., al pari
degli altri, è onere del contribuente comprovare (cfr. Cass. 13205/03,
11109/03, 15228/01)" (Cass. n. 1950 del 30 gennaio 2007; in senso conforme:
Cass. n. 7809 del 21 marzo 2008; Cass. n. 1421 del 23 gennaio 2008; Cass. n.
3518 del 17 febbraio 2006; Cass. n. 5599 del 9 aprile 2003).
Pertanto, in mancanza di prova del diritto alla detrazione in tali
precisi termini, gli Uffici devono formulare le opportune difese, ricordando
che il divieto di proposizione di domande ed eccezioni nuove, previsto
dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, "comporta la preclusione del
mutamento in secondo grado soltanto degli elementi materiali del fatto
costitutivo della pretesa e non anche della diversa qualificazione giuridica
del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al
processo" (Cass. n. 28315 del 21 dicembre 2005 e giurisprudenza ivi citata;
cfr. anche Cass. n. 525 del 12 gennaio 2007).
In proposito si osserva che la mancanza di prova in ordine ai
presupposti del diritto alla detrazione può essere rilevata in ogni fase del
giudizio tributario e, quindi, anche se non introdotta nelle controdeduzioni
in primo grado, può legittimamente trovare ingresso in sede di gravame.
Tale circostanza risulta confermata dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione, secondo cui "la motivazione di rigetto di una istanza di
rimborso non è esaustiva, rispetto ad argomentazioni giuridiche ulteriori
prospettabili in sede processuale, purchè desumibili dagli stessi fatti
(materiali) oggetto della controversia. In tali ipotesi, invero, non si
determina una mutatio ma al più una emendatio libelli". (Cass. n. 22567 del
1° dicembre 2004).
La stessa sentenza n. 22567 del 2004 ha altresì precisato che "Non può ...
essere negato all'ufficio, che resiste alla pretesa del contribuente, attore
sostanziale nel giudizio di rimborso, il diritto di controdedurre ..., purchè
nell'ambito oggettivo della controversia. Ciò anche in considerazione del
fatto che, sul piano processuale, la posizione dell'ufficio, il quale si
difende dall'impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, è diversa
rispetto a quella dell'ufficio che abbia esplicitato una pretesa tributaria
(impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di
liquidazione, o la irrogazione di una sanzione, delimitando così in via
assoluta l'oggetto del contendere".
In conclusione, si ritiene che, nei giudizi aventi ad oggetto il diritto
alla detrazione conseguente alla sopravvenuta illegittimità dell'articolo
19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 633 del 1972, non è preclusa
l'allegazione, anche in sede di gravame, delle argomentazioni difensive che,
senza mutare i fatti di causa, consentano al Giudice tributario la
valutazione di tutti i profili inerenti all'ambito della controversia,
inclusa l'eventuale specificazione delle componenti che determinano
l'ammontare complessivo del rimborso (cfr. Cass. n. 8995 del 16 aprile
2007).
4.2. Giudizi relativi all'IVA su acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006
Come sopra chiarito, per il rimborso dell'IVA relativa ad acquisti
effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, anche se richiesto
prima dell'emanazione del DL n. 258 del 2006, il contribuente aveva la
possibilità di accedere alle procedure di rimborso forfetaria o analitica,
presentando nei termini la relativa istanza.
Nel caso di mancata presentazione di tale istanza, gli Uffici proseguono
la coltivazione delle relative controversie, avendo cura, in particolare, di
evitare il conseguimento di un rimborso d'imposta che travalichi i principi
comunitari espressi nella sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre
2006.
4.3. Avvisi di accertamento o rettifica
È opportuno puntualizzare che in presenza di controversia su atto
impositivo non può sorgere per il ricorrente alcun diritto ad ottenere il
rimborso, forfetario o analitico, mediante utilizzo delle procedure
amministrative sopra richiamate.
Le controversie in discorso hanno ad oggetto un avviso di accertamento o
di rettifica notificato dall'Amministrazione finanziaria per recuperare
un'imposta che il contribuente ha già detratto in sede di dichiarazione in
violazione dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 633
del 1972, nella versione successivamente dichiarata in contrasto con
l'ordinamento comunitario.
Resta ferma, anche in tale ipotesi, la necessità di verificare in
concreto la misura dell'inerenza all'attività esercitata degli acquisti per
i quali è stata operata la detrazione.
Nell'espletamento dell'attività di verifica è necessario tener conto di
quanto stabilito dall'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 e, per ciò che
concerne i mezzi idonei a dimostrare la misura dell'inerenza, anche dal DL
n. 258 del 2005 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007.
Si ritiene, infatti, che tali ultime disposizioni normative, benchè
regolino espressamente le sole procedure amministrative di rimborso per gli
acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, possano
trovare applicazione anche in relazione all'atto impositivo con il quale si
è proceduto al recupero della detrazione IVA originariamente operata in
maniera illegittima e solo successivamente ritenuta conforme a legge.
In termini generali, come confermato dalla giurisprudenza richiamata nel
precedente punto 0, è onere del contribuente documentare in sede giudiziale
il diritto alla detrazione, dimostrando la misura dell'effettivo utilizzo
del veicolo nell'esercizio d'impresa, arte o professione, avvalendosi, per
gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, della
documentazione indicata nel provvedimento del 22 febbraio 2007.
Tale documentazione, inoltre, può essere esibita in giudizio anche per
le controversie relative a periodi temporali anteriori, benchè la
dimostrazione dell'oggettiva inerenza possa essere fornita anche ricorrendo
ad ulteriori idonei mezzi di prova.
Le Direzioni regionali vigileranno affinchè le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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