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C. Cass. SS.UU. - sentenza n. 14499 del 16.06.2010

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Sent. n. 14499 del 16 giugno 2010 (ud. del 25 maggio 2010) della C. Cass., SS.UU. Civ.

Fatto e Diritto - rilevato che con atto di citazione notificato il 30/10/2003, l’avv. L.O. ha convenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze davanti al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al pagamento, per quanto ancora interessa in questa sede, della somma indebitamente detrattagli dal credito IRPEF per l’anno 1992, degli interessi non corrisposti o insufficientemente versati su crediti d’imposta rimborsati in ritardo, del risarcimento dell’ulteriore danno e della refusione dell’importo pagato per la prestazione di una cauzione senza la quale non gli sarebbe stato effettuato il rimborso del credito d’imposta per l’anno 1994; che il giudice adito ha, tuttavia, declinato la giurisdizione su tali domande; che l’O. si è allora rivolto alla Corte di appello di Napoli sostenendo, per quanto riguardava le richieste diverse da quella relativa all’indebita detrazione, che l’Amministrazione aveva riconosciuto il suo debito, radicando così la giurisdizione del giudice ordinario, cui la causa spettava comunque in considerazione del profilo squisitamente civilistico della domanda, tendente al risarcimento dei danni subiti per effetto dei ritardati rimborsi; che la Corte di appello ha però rigettato il gravame, rilevando da un lato che l’azione proposta dal contribuente aveva riguardato delle somme ancora in contestazione e, dall’altro, che la giurisdizione delle Commissioni Tributarie si estendeva pure alla rivalutazione monetaria, oltre che agli interessi ed alla sorte capitale; che l’O. ha proposto "ricorso per regolamento di giurisdizione" avverso la predetta sentenza, ribadendo quanto già esposto nell’atto di appello ed, a suo giudizio, non valutato, se non di sfuggita, dal giudice a quo; che il Ministero dell’Economia ha depositato controricorso con il quale ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’avverso ricorso; che pur se intestato come "regolamento di giurisdizione" (che la parte non avrebbe potuto proporre dopo la definizione di due gradi di merito), il ricorso dell’O. può essere ugualmente apprezzato come impugnazione ordinaria, in ordine alla quale osserva il Collegio che in base al principio di concentrazione della tutela, le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute (C. Cass. 1992/4598, 1994/8277, 1996/11483, 1999/247, 2002/14274 e 2007/16871); che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che la pretesa fatta valere dall’O. nel giudizio a quo non aveva mai formato oggetto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione (v., in tal senso, pure C. Cass. 2008/30053), va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulle domande come sopra proposte dal ricorrente; che il ricorso va di conseguenza respinto e le parti rimesse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio; che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M. - La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e condanna l’O. al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

 

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