CTR n. 9 del 27.01.2010 Lazio
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Commissione trib. reg. Lazio, sez. XXVI, sentenza 27 gennaio 2010, n. 9
Svolgimento del processo - L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albano Laziale impugna la sentenza n. 41/22/08 della CTP di Roma depositata il 21/04/2008, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento [...] in rettifica di quanto dichiarato nel suo Modello Unico 2000 dal Sig. [...], con ripresa a tassazione del reddito d'impresa elevato da Euro 2.713,98 ad Euro 10.049,15 ai fini IRPEF, IVA, IRAP ed Addizionale Regionale per l'anno 1999, più interessi e sanzioni, somme iscritte provvisoriamente a ruolo in successiva cartella esattoriale [...] oggetto poi di separata impugnativa (RGR 7086/07).
L'avviso di accertamento era stato emesso dall'Ufficio di Albano Laziale in base agli studi di settore di cui all'art. 39 D.P.R. 600/73.
I Primi Giudici nell'accogliere il ricorso hanno ritenuto che il contribuente avesse fornito, sia in sede pre-contenziosa che nel corso del giudizio, sufficienti prove sulle concrete circostanze e condizioni di svolgimento dell'attività, adeguatamente giustificative delle ragioni dello scostamento fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dall'applicazione del metodo matematico di cui agli studi di settore.
I Primi Giudici pertanto riducevano il reddito d'impresa accertato da Euro 10.049,15 ad Euro 6.000,00 per l'anno d'imposta 1999 compensando le spese.
Impugna ora questa sentenza l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albano Laziale sulla base di tre motivi e cioè: carenza di motivazione, infondatezza delle controdeduzioni del contribuente nel merito e contraddittorietà di motivazione.
Secondo l'Ufficio, in vero, i Primi Giudici avrebbero da una parte dichiarato idonea la documentazione prodotta dal contribuente ai fini dell'inversione dell'onere della prova e della conseguente inapplicabilità del metodo induttivo adottato in sede di accertamento in base agli studi di settore, considerando però contemporaneamente la stessa documentazione come "solo parzialmente" giustificativa dello scostamento tra dichiarato ed accertato. Secondo l'Ufficio, nel merito, la documentazione prodotta sarebbe indifferente rispetto ai risultati ottenuti con la verifica induttiva. Ritenuta quindi la sentenza impugnata affetta da decisivi vizi logico-giuridici, l'Ufficio chiede la conferma dei proprio operato in totale riforma della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il contribuente Sig. [...] non risulta essersi costituito, né risulta che l'Agenzia delle Entrate abbia chiesto la trattazione dell'appello in pubblica udienza.
Motivi della decisione - L'appello dell'Ufficio appare fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La documentazione giustificativa prodotta dalla parte appellata, ricorrente in primo grado, contumace nel giudizio di appello, secondo cui le particolari circostanze dell'attività svolta (officina meccanica per riparazioni automobilistiche) sarebbero state tali da giustificare ampiamente lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato con gli studi di settore, non appaiono idonee a far ritenere esperito con successo l'onere della prova a carico del contribuente. In sede contenziosa, ma non al momento del contraddittorio cui il contribuente era stato invitato con apposito avviso, questi ha prodotto solo una copia del modello CUD per l'anno 1999, una copia dello scioglimento della società di fatto che gestiva l'autofficina, e una copia della dichiarazione di inizio e cessazione dell'attività, più le fatture emesse per il 1999.
Documentazione sicuramente insufficiente a far ritenere giustificato lo scostamento rilevato per l'anno d'imposta in contestazione (1999). Anche le copie delle fatture emesse (l'anno 1999), non dimostrano null'altro che la congruenza fra quanto dichiarato dal contribuente nel suo Modello Unico e quanto fatturato. Non si può non sottolineare come gli stessi Primi Giudici abbiano ritenuto di dover accogliere la documentazione prodotta come "solo parzialmente giustificativa dello scostamento tra dichiarato ed accertato".
La rigorosità dei criteri di cui agli studi settore (art. 62 bis D.L. 331/93, modificato dalla L. n. 427/93) come convalidati anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2003, rendono l'onere della prova particolarmente rigido, nel senso che, una volta dimostrata come corretta la metodologia di calcolo applicata, devono sussistere comprovate ragioni specifiche per ritenere superato nel quantum l'accertamento e ritenere giustificata da ragioni obiettive, direttamente incidenti sulla produzione del reddito, la differenza fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto invece accertato in sede induttiva.
L'appello dell'Ufficio va quindi accolto.
Per altro, l'opinabilità di alcune valutazioni legate alle peculiari circostanze di fatto dell'attività svolta, suggeriscono come equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.: - La Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 26, in annullamento e riforma della sentenza
impugnata, così provvede: a) accoglie l'appello dell'Ufficio; b) compensa le spese.
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