Desidero ricevere gli Articoli dello Studio

Articolo

E-mail:
info@studiolegaleaugeri.eu

Le Immissioni: Cosa sono e Quale strategia adottare.

La sentenza n. 23130/2006, che si prende in esame, pronunciata dalla I sezione penale della Corte di Cassazione, conferma il precedente orientamento della stessa in materia di immissioni. Pare opportuno, prima di procedere alla disamina, fare qualche breve cenno riguardo il concetto di immissione, così come delineato dal codice civile, poichè, oggi, si rivelano in costante aumento le lamentele dei condomini verso l'inquinamento - principalmente quello acustico - provocato dai propri vicini o da impianti condominiali. La materia è regolata, per quanto attiene l'aspetto civilistico, dall'art. 844 cod. civ., che recita testualmente: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso". Le immissioni, dunque, possono consistere in fumi, calore, odori o rumori che si propagano da un fondo verso quello vicino. Ad esclusione, quindi, di quelle intenzionalmente propagate al solo fine di nuocere ad altri soggetti, sempre proibite ex art. 833 cod. civ. (divieto degli atti di emulazione), per le altre sarà necessario indagare se abbiano o meno superato la tollerabilità definita "normale". Tale accertamento, in sede civile, non potrà che esser svolto per mezzo di perizia tecnica, che determini con metodi tecnico–scientifici la gravità dell'immissione, riconducendola ad un parametro oggettivamente valutabile e che, insieme ad altri criteri, di seguito elencati, costituirà elemento essenziale ai fini della valutazione del concetto di normale tollerabilità. In molteplici occasioni, tuttavia, svolgere un'accurata rilevazione tecnica risulta impraticabile. Si pensi, ad esempio, al caso di rumori cagionati dagli occupanti l'immobile sovrastante il nostro, quindi, per intenderci, che, secondo il buon senso comune, vengono considerati come manifestazioni di non buona educazione: è di tutta evidenza che in siffatta ipotesi, causa la discontinuità delle immissioni rumorose prodotte, sarà improbabile poterne accertare l'entità per mezzo di perizia tecnica. Questa, per contro, si rivelerà molto utile nel caso di propagazioni provenienti da impianti industriali, poichè costanti e continue nel tempo e, dunque, facilmente accertabili con strumenti tecnici di rilevazione. Il giudice, in sede di decisione, unitamente alle risultanze della relazione tecnica, dovrà, altresì, valutare la condizione dei luoghi e l'eventuale "priorità di un determinato uso". Ciò significa che il criterio di "normale tollerabilità" varierà a seconda che si tratti di zona industriale oppure di zona residenziale: nella prima, quindi, il livello di tollerabilità dovrà essere ben maggiore alla seconda. Significa, inoltre, che chiunque intenda costruire la propria abitazione accanto ad un'officina meccanica o ad un'industria chimica, non potrà, in seguito, lamentare la presenza di rumori o di odori molesti. Qualora, dunque, nel corso del giudizio civile si riesca a dimostrare l'intollerabilità delle immissioni lamentate (sulla scorta di perizia tecnica, considerate le esigenze della produzione, la condizione dei luoghi e l'eventuale priorità di un determinato uso), il soggetto molestatore sarà condannato ad adottare ogni misura necessaria all'immediata eliminazione della causa delle immissioni, nonchè al risarcimento dei danni cagionati. Passiamo, ora, ad analizzare la questione sotto l'aspetto penalistico ed, in particolare, la sentenza in esame. Le immissioni di rumore sono oggetto della contravvenzione prevista e punita dall'art. 659 cod. pen., che recita testualmente. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità". La norma prevede due diverse ipotesi di reato: al primo comma persegue chiunque disturbi l'occupazione o il riposo delle persone, mentre al secondo punisce le attività professionali rumorose svolte contro prescrizioni di legge. Nel caso di specie, la sentenza della Cassazione prende in esame le immissioni rumorose derivanti dall'utilizzo di condizionatori d'aria e statuisce che disturbare i condomini dei palazzi adiacenti con rumori provenienti dall'impianto di climatizzazione, soprattutto nelle ore notturne, è sanzionabile anche senza aver accertato il rumore tramite rilievi tecnico-fonometrici, nel caso in cui una pluralità di condomini testimoni riguardo il disturbo arrecato. Con la sentenza in esame, dunque, la Suprema Corte, al fine di affermare la penale responsabilità di un soggetto per aver disturbato il riposo e l'occupazione delle persone, conferma di ritenere sufficiente la sola testimonianza di una pluralità di condomini, senza necessità alcuna di rilievi tecnici. Non rileva, inoltre, a riguardo, la circostanza che nell'esercizio di un'attività rumorosa l'agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall'art. 4 DPCM 14/11/97 (decreto che stabilisce i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico): questi, infatti, è tenuto a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Le due ipotesi previste dall'art. 659 c.p., quindi, possono concorrere: qualora non ricorra la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall'autorità, dovrà comunque ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, nel caso in cui i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, a prescindere da qualsivoglia rilevazione tecnica. Si può concludere, dunque, affermando che nel caso di molestie che si concretizzino in immissioni rumorose, è più facilmente percorribile, soprattutto sul piano probatorio, la soluzione che preveda la proposizione di denuncia-querela per violazione dell'art. 659 cod. pen., piuttosto che un'azione, in sede civile, tesa ad accertare l'intollerabilità delle immissioni con conseguente richiesta inibitoria e risarcitoria, tenendo altresì conto che, nella prima ipotesi, il ristoro di eventuali danni morali sarà ottenibile tramite la costituzione di parte civile.

C.cass. - sent. n. 23130 del 5 luglio 2006

Avv. Filippo Stroppi
info@studiolegaleaugeri.eu

 

Copyright 2008-2009-2010. © StudioLegaleAugeri.eu.
Ringraziamenti / Credits / Statistiche

Imperato Davide - Mappa del Sito