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Valori OMI e prezzo di cessione dell'immobile

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L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIGLIA L'ABBANDONO DELLE LITI SUL VALORE DEGLI IMMOBILI

Pubblicato su "L'Incontro" 3/2010

Con la recentissima circolare n. 18/E del 14 aprile 2010 (liberamente scaricabile dal sito www.studiolegaleaugeri.eu/documenti.html), l’Agenzia delle Entrate ha caldeggiato tutti gli uffici periferici all’abbandono delle liti concernenti le compravendite di immobili fondate sulla presunzione di identità del valore pattuito tra le parti a quello di mercato.
Detta presunzione, in breve, venne introdotta con il noto decreto Visco-Bersani (D.L. 233/2006), il quale introdusse nell’ordinamento tributario una norma per cui gli enti accertatori erano sostanzialmente autorizzati a presumere l’esistenza di un’evasione di imposta in tutti quei casi in cui il valore dichiarato dalle parti come valore di cessione delle parti era diverso dal valore di mercato di beni simili. In altre parole, in base a tali norme, nel caso in cui il valore pattuito tra le parti fosse stato inferiore al valore di mercato, sorgeva una presunzione di evasione pari alla differenza tra il valore pattuito e il valore di mercato.
Tale presunzione aveva effetti molto rilevanti, in quanto valida sia con riferimento all’IRPEF del cedente (quale reddito imponibile), sia con riferimento all’IVA.
In attuazione a tale disposizione, poi, mediante il provvedimento 27 luglio 2007, il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva fissato i valori di mercato da utilizzarsi per la presunzione in esame, i cosiddetti “valori OMI”.
Tuttavia, le innovazioni apportate in ambito IVA vennero successivamente ritenute contrarie alla normativa IVA comunitaria dalla Commissione Europea, tanto che questa avviò la procedura di infrazione n. 2007/4575: si affermò, infatti, che l’IVA dovesse essere applicata sul valore effettivo della transazione e non su un valore presunto.
Ciò costrinse, sostanzialmente, lo Stato italiano a una clamorosa marcia indietro che si verificò con la Legge Comunitaria 2008 la quale eliminò la contestata norma IVA e, con l’occasione, anche la stessa norma introdotta in materia IRPEF. Tale modifica normativa, quindi, riportò lo stato giuridico italiano indietro di due anni, ma fece sorgere il problema legato agli accertamenti nel frattempo emessi sulla sola base dei valori OMI e ai conseguenti contenziosi.
Con la condivisibile circolare in rassegna, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria opinione favorevole all’abbandono delle controversie in cui l’accertamento è stato fondato unicamente sui famigerati valori OMI.
Spetta, dunque, ora al contribuente far valere questo nuovo, favorevole indirizzo della sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, il quale, sebbene non vincolante, rappresenterà, sicuramente, un valido argomento contro tutti gli accertamenti in questione.
Tutti coloro che sono interessati alla vicenda o che, comunque, desiderassero ottenere maggiori informazioni sono a visitare il sito www.studiolegaleaugeri.eu oppure a iscriversi al gruppo Facebook “Fisco Tasse e Tributi”.

Pubblicato su "L'Incontro" 3/2010

Dott. Diego Conte
diego.conte@studiolegaleaugeri.eu

Collegamenti utili:
Circolare n. 18/E del 14 Aprile 2010

 

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