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L'IPOTECA VA CANCELLATA SE LA NOTIFICA DELLE CARTELLE È VIZIATA

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L’iscrizione ipotecaria è illegittima e va cancellata se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTR di Milano n.170/32/10; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “l’atto impugnato si basa su quattro cartelle … che dagli atti prodotti non risultano tutte notificate”.
In merito a ciò, occorre evidenziare le contestazioni effettuate dal contribuente in corso di causa, in quanto sia in primo grado che in appello egli ha sempre sostenuto l’inesistenza giuridicadelle cartelle esattoriali inviate a mezzo posta. Come già rilevato in altri commenti, infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento risulta addirittura inesistente se il concessionario provvede ad inviarle al contribuente senza l’ausilio dei soggetti abilitati (si veda l’art. 26 del DPR n.602/73), ossia:

1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Viene ritenuta, dunque, necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i predetti giudici dichiaranoSiccome la mancata notifica delle predette cartelle fa venir meno la loro esecutività, l’avviso di iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato”.

Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un recente articolo apparso sul quotidiano “IL GIORNALE” con breve commento ad opera dell’Avv. Matteo Sances (si veda articolo del 6ottobre 2010, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Pubblicazioni).

Avv. Matteo Sances
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