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Ricorso in materia di appalti pubblici:
Aumentano vertiginosamente i costi dopo il d.lgs. n.53 del 20.03.2010
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Riferimenti sul nuovo intervento normativo
Cambia tutto per i ricorsi in materia di appalti.
Con il d.lgs. 20.3.2010, n. 53, entrato in vigore il 27.4.2010, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.4.2010, n. 84, sono state, infatti, introdotte numerose modifiche relative ai ricorsi in tema di appalti, in attuazione della direttiva comunitaria 2007/66/CE, che ha modificato le precedenti direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.
Se ne analizza, qui di seguito, una tra le principali.
Contributo unificato
Un primo aspetto da chiarire del recente decreto legislativo sugli appalti concerne, infatti, la modifica introdotta dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 53/2010 all’art. 13, comma 6-bis del DPR n. 115/2002 del 30.5.2002, in base alla quale occorre versare 2000 euro di contributo unificato -in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture- per ciascun ricorso, “ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove”.
L’aggiunta sopra citata è, innanzitutto, poco chiara, laddove non chiarisce se la specificazione “contenenti domande nuove” debba essere riferita esclusivamente ai ricorsi incidentali, cioè quelli proposti da parte avversa per paralizzare la domanda avversaria o quantomeno ottenere un risultato parzialmente positivo anche in caso di accoglimento di quest’ultima, ovvero anche ai ricorsi per motivi aggiunti.
Questi ultimi costituiscono l’enucleazione di nuovi vizi avverso atti già impugnati col ricorso originario o avverso atti nuovi, connessi ai precedenti già impugnati. La presentazione di motivi aggiunti si rende necessaria quando, in corso di giudizio, sopravvengono ulteriori atti lesivi ovvero quando sopravviene successivamente la conoscenza di ulteriori vizi di atti già impugnati.
Orbene, nell’assenza di ogni indicazione testuale, può rilevarsi che non si vede perché il legislatore avrebbe dovuto penalizzare l’atto per motivi aggiunti, imponendo sempre e comunque il pagamento di un’ulteriore tranche di 2000 euro a titolo di contributo unificato, rispetto a chi propone, invece, un ricorso incidentale. Se ne deve quindi trarre che la limitazione dell’assoggettamento agli atti che contengono domande nuove debba essere riferita a entrambe le tipologie di atti e non solamente ai ricorsi incidentali.
Ciò premesso, bisogna domandarsi cosa intenda significare il legislatore con “domanda nuova”.
Al riguardo, l’interpretazione più immediata parrebbe essere quella riconduce tale espressione alla distinzione, emersa a seguito della L. n. 205/2000, tra motivi aggiunti, c.d. di nuovo tipo, aventi ad oggetto la domanda di annullamento di nuovi atti (che costituirebbero “domande nuove”) e motivi aggiunti, c.d. di vecchio tipo, aventi ad oggetto meramente la deduzione di nuovi vizi avverso atti già in precedenza impugnati (che non costituirebbero “domande nuove”).
In questa sede, peraltro, si osserva che, in senso contrario all’interpretazione sopra fornita, milita la circostanza che all’art. 8, comma 2 quinquies del medesimo d.lgs. n. 53/2010, il legislatore ha fatto espressamente riferimento a “motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati” e a “motivi aggiunti avverso atti già impugnati”.
Non si vede dunque perché, all’interno del medesimo testo legislativo, laddove vi fosse stata l’intenzione di rimandare al medesimo concetto, si sia invece adoperata una locuzione totalmente differente come “domande nuove”.
Pertanto, pur consci della difficoltà di intendere l’espressione letterale “domanda nuova” come “tipologia nuova di domanda”, vuole qui proporsi un’interpretazione differente, in base alla quale domanda nuova possa essere ritenuta solo una domanda qualitativamente nuova rispetto a quelle già formulate e, dunque, ad esempio, una domanda di accertamento ovvero una domanda di risarcimento del danno rispetto a quella di annullamento, ma non una domanda di annullamento che vada ad aggiungersi ad un’altra domanda di annullamento , per quanto avente ad oggetto atti (connessi) differenti.
Qualunque sia l’interpretazione accolta, ma con riferimento soprattutto al primo caso, va sottolineato che la modifica legislativa costituisce indubbiamente un notevole aggravio dei costi di causa: tale aggravio, oltretutto, non è preventivabile ex ante, giacché non è solitamente possibile prevedere quali ulteriori atti processuali si renderanno necessari, ed in specie se la p.a. emetterà nuovi provvedimenti connessi a quelli oggetto del ricorso introduttivo, la cui impugnazione in corso di causa si renderà opportuna, o spesso anche obbligatoria al fine di evitare l’inammissibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
Va poi rimarcato che, riguardando la modifica tutte le procedure di appalto pubblico, indipendentemente dal loro valore, la stessa rischia di costituire un (ulteriore) forte disincentivo ad adire la tutela giudiziale in caso di selezione ad evidenza pubblica di valore minimo o comunque modesto.
Si rende quindi assai consigliabile l’inserimento di una soglia minima di valore al di sotto della quale il particolare aggravio di costi, imposto dal legislatore in materia di appalti, non venga applicato.
Avv. Sergio D'Arienzo
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