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Piani finanziari "4 you" e "my way": come ottenere annullamento e rimborso

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Già nel 2003 scoppiò il caso “4 YOU” e “MY WAY”, prodotti finanziari dell’ex Banca 121. Migliaia di risparmiatori si accorsero di aver sottoscritto non dei piani di accumulo di capitale a basso rischio, bensì dei veri e propri investimenti altamente rischiosi.

Ne parlarono stampa e tv del cd. “risparmio tradito”.
Classificati come prodotti di finanza innovativa, dismissibili in qualsiasi momento, i piani di investimento al centro delle vicende giudiziarie degli ultimi anni sono il risultato di complicati calcoli di ingegneria finanziaria che poco e male si prestavano alle esigenze dei piccoli risparmiatori, che si sono visti dilapidare i propri risparmi.
Centinaia i ricorsi al Tribunale per chiedere la restituzione di quanto versato e l’annullamento delle rate sottoscritte.
Tale “piano” com’è stato provato nell’ambito di un procedimento davanti all’Autority, era presentato ai consumatori come una forma di investimento anche a fini previdenziali.
Ai piccoli risparmiatori veniva chiesto di aderire ad un investimento “capace di sfruttare le opportunità dei principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate”. Tutto possibile attraverso l’investimento, anche di piccole somme mensili, (una specie di salvadanaio) per godere del capitale dopo 15 anni o addirittura 30 anni.
Questa “informazione” ha formato oggetto di un procedimento avviato ai sensi del d.lgs 74/92 su ricorso della Federconsumatori all’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, concluso con declaratoria di ingannevolezza in data 6 Marzo 2003.
L’accertamento chiarisce i termini esatti della vicenda. Il 4 YOU, come il gemello piano finanziario MY WAY, differente solo per la diversa composizione dei titoli acquistati, è una singolare forma di indebitamento, con tassi dal 6,15 ed il 6,98 %; un vero e proprio mutuo (che viene anche segnalato e registrato dalla Centrale Rischi e può impedire altri mutui come per l’acquisto della casa) per l’acquisto di titoli, tra cui titoli dalla stessa Banca, in evidente conflitto di interessi.
Non solo. Si chiedeva anche al consumatore di tradurre un’oscura equazione economico-finanziaria per comprendere che il recesso è talmente costoso da essere impraticabile.
L’accertamento ha rappresentato un importante risultato che ha segnato un grande vantaggio in favore dei consumatori che si trovavano in grave difficoltà,  alle prese con il dilemma se rimborsare un finanziamento che ha perso parte del suo valore o abbandonarlo, con la conseguenza di essere chiamati a pagare la differenza (notevole) tra il ricavato e l’ammontare del mutuo.
Denunciati dalla Consob nel 2004 e condannati ad una sanzione pecuniaria per truffa contrattuale i vertici di Banca 121, la ex Banca del Salento, colpevoli di aver ideato i prodotti. Ancora nessuna condanna è stata emessa nei confronti dei responsabili del collocamento dei prodotti sul mercato, avvenuta per la maggior parte ad opera del gruppo del Monte dei Paschi di Siena (Banca Toscana, Banca Agricola Mantovana, Banca 121, Cariprato, Banca Popolare di Spoleto e naturalmente Banca Monte dei Paschi di Siena).
Dal 2007, finalmente, le prime vittorie giudiziarie. Molti Tribunali hanno sentenziato per la nullità del contratto, con rimborso di tutto quanto versato e annullamento di ogni passività (vd. Trib. Parma, Firenze, Pescara, Teramo). E molte le trattative sul tavolo di conciliazione avanzate dalle associazioni di consumatori (Aduc, Adusbef, etc..) che si sono concluse, seppure parzialmente, con un rimborso.
Ora, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, dalla tipologia (4YOU o My Way), dalla scadenza e dalle rate, per tutti valgano le seguenti argomentazioni.
A scanso di equivoci, va innanzitutto sottolineato che smettere di pagare sic et simpliciter le rate, induce ovviamente l’Istituto di credito a recedere d’ufficio dal piano, ad addebitare la penale e a procedere con il recupero delle rate insolute.
La migliore possibilità di attaccare il contratto è quella di valutare se, in effetti, sussistano vizi formali o vizi inerenti l’informativa precontrattuale.
Bisogna quindi valutare caso per caso.
Gli addebiti sinora mossi a detti contratti possono sintetizzarsi in tal guisa: pubblicità ingannevole; violazione degli obblighi di correttezza dell’intermediario; obbligo di trasparenza nella prestazione dei servizi; presentazione distorta della realtà; conflitto di interessi; mancata informazione specifica; violazione della tutela dell’integrità del mercato; nullità delle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile; squilibrio del sinallagma contrattuale; errore e dolo causato da pubblicità ingannevole.
Al fine di vagliare la sussistenza dei suddetti elementi, andranno dunque esaminati dettagliatamente i singoli contratti.
Ciò detto, benché in passato non tutti i Tribunali si siano dichiarati favorevoli al consumatore, v’è senz’altro da riportare come ultimamente la giurisprudenza stia cambiando orientamento, anche grazie agli accertamenti tecnici, con non poche decisioni attestanti la nullità dei predetti piani finanziari.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4155/06 disponibile sul sito dell’ADUC (Tribunale Firenze 4155/06) ribadisce la nullità dei contratti 4YOU anche dopo la famosa sentenza della Corte di Cassazione n. 19024 del 29.09.2005 che stabiliva che la violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari non determinano la c.d. “nullità virtuale” a meno che non attengano agli “elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.)”.Il Tribunale di Firenze chiarisce come le violazioni a carico della Banca relative al prodotto siano di due tipi, alcune riguardano la fase genetica del contratto (artt. 28 e 32 del Reg. Consob 11522/98) mentre altre violazioni (artt. 27 e 29 dello stesso regolamento) attengono specificamente alla struttura del contratto, e di conseguenza il contratto va dichiarato nullo.
La sentenza è particolarmente importante in quanto affronta un nuovo argomento, ovvero il problema del vincolo posto sul fondo comune d’investimento, proibito espressamente dal provvedimento della Banca d’Italia del 1.07.98.
Con i piani finanziari 4YOU e MyWay, infatti, gli investitori non possono scegliere di modificare il fondo comune d’investimento sottoscritto (magari perché il fondo non rende o ha cambiato politica d’investimento). Anche questa violazione attiene alla fase genetica del contratto e implica pertanto la nullità del contratto stesso.
Detto principio è certamente applicabile a tutti i piani finanziari, a prescindere da altri profili di illegittimità.

Per tutte le sentenze favorevoli alla nullità (dal sito dell’ADUC e il caso.it):

Sentenze 4You-MyWay.mht
Tribunale Rimini 441/07 ;
Civitavecchia 360/2007
Tribunale Siracusa 665/2008
Tribunale di Siracusa n. 700/2008
Tribunale di Milano 13940/2009
Trib. Parma n.1860/2009
Corte d’Appello Lecce 129/2009
Corte Appello Firenze 5.1.2010
MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvedimento 11792-2003
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvedimento n. 12437-2003
 

Avv. Mary Corsi
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