Il Comune paga i danni causati dai Cani Randagi
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La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 10190 del 28/04/2010 ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione comunale nel caso in cui un cane randagio cagioni dei danni.
Il ricorso era stato presentato da una signora che, aggredita da un cane, cadeva a terra nel difendersi dai morsi del cane, rompendosi il femore.
La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di danni sulla base della considerazione che il nesso causale tra l’evento lesivo (frattura del femore) e l’aggressione canina era stato interrotto dall’età avanzata della danneggiata.
La Corte di Cassazione, invece, ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello.
Ai sensi della legge 281/1991, infatti, alla Regioni è demandato il compito dell’istituzione di un’anagrafe canina, mentre la Regione, nel caso di specie, aveva a sua volta demandato ai Comuni l’onere dell’adozione di programmi contro il randagismo e contro i disturbi che i cani randagi possono causare alla cittadinanza nelle vie cittadine: in altre parole, in base alla legge regionale sul Comune grava l’obbligo di predisporre tutte le misure necessarie per evitare che i cani randagi possano causare disturbo o danno ai cittadini o ai loro beni.
Nel caso di specie, invece, il Comune non aveva puntualmente adempiuto al proprio compito di vigilanza e prevenzione nei confronti dei cani randagi ed era, quindi, incorso nella violazione delle norme di legge sul randagismo.
Sussistendo, quindi, l’illecita presenza del cane randagio sulla strada pubblica, la particolare condizione personale della vittima, signora anziana e debole, rappresenta una situazione di assoluta irrilevanza: “anche le persone anziane debbono poter circolare sul territorio pubblico, senza essere esposte a situazioni di pericolo ed in particolare a quelle che l’ente pubblico è espressamente obbligato a prevenire, quali il randagismo”.
Di conseguenza, la frattura del femore della vittima deve essere intesa come causata dall’aggressione del cane randagio e la responsabilità del risarcimento economico dei danni grava sul Comune.
La responsabilità, invece, è esclusa se il cane non è randagio ma ha un padrone, nel qual caso dei danni causati dal cane risponde il proprietario e, in alcuni casi, che l’ha in custodia.
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Documenti correlati:
2010 - c.cass. - sent. n.10190 - Cani Randagi
Dott. Diego Conte
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