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Gare d’appalto e regolarità contributiva: ora è possibile la regolarizzazione successiva ex art. 7, comma 3 del DM 24.10.07.

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  1. La normativa rilevante

E’ noto che l’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), alla lettera i) del comma 1, tra i requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, prevede l’esclusione di quei soggetti che “hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.
La diversità delle opinioni circa l’interpretazione di tale norma sta dando vita a numerosissimi contenziosi, in ordine ai quale ancora non è dato individuare un orientamento condiviso dalla giurisprudenza che possa condurre a ragionevoli certezze relativamente alla disciplina da applicare concretamente.
Al riguardo, ci si vuole adesso soffermare su una importante previsione del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007, il quale prevede, all’art. 7, comma 3, l’obbligo per l’Ente previdenziale di preavvisare il soggetto interessato dell’intenzione di emettere a suo carico un DURC che ne attesti l’irregolarità contributiva, concedendogli l’opportunità di regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

  1. Aspetti positivi

In proposito, non può che lodarsi il tentativo di contenere -per quanto possibile- i motivi di contenzioso.
La possibilità di regolarizzare successivamente la propria posizione può, infatti, evitare che un’impresa, solitamente diligente, laddove, anche senza averne coscienza, ometta un versamento contributivo, possa incorrere in gravissime sanzioni per aver falsamente dichiarato la propria regolarità contributiva in un’offerta per un pubblico appalto.
A tale comportamento consegue, infatti, non solo l’esclusione della gara, ma anche la segnalazione da parte della stazione appaltante all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizi e Forniture, da cui potrebbero derivare sanzioni economiche e l’inibizione per lungo tempo dalla partecipazione a gare pubbliche. Infine, neppure si può escludere l’avvio di un procedimento penale per false dichiarazioni.

Ad oggi, invece, gli imprenditori possono superare timori e notti insonni nel dichiarare la propria regolarità contributiva, non sussistendo più il rischio di vedersi inopinatamente smentiti anche per una semplice dimenticanza.
A seguito dell’introduzione della norma di cui sopra, l’irregolarità contributiva che può avere rilevanza per i pubblici appalti non è più, infatti, quella derivante da mera mancanza di diligenza negli adempimenti contributivi, ma solo quella che veda l’impresa permanere coscientemente in posizione irregolare anche dopo l’espresso invito a provvedere a superarla.

Né si può in alcun modo dubitare della legittimità della disposizione in parola, posto che la Corte di Giustizia Europea, con la decisione della sez. I, 9.2.2006, n. 226, ha affermato la conformità alla direttiva del Consiglio 18.6.1992, n. 92/50/CEE, delle norme nazionali per le quali il concorrente, che alla data di partecipazione ad una gara pubblica non abbia adempiuto agli obblighi contributivi, possa provvedere a regolarizzare la propria posizione a posteriori.

  1. Profili problematici

Non mancano tuttavia, diversi profili problematici, anche ulteriori rispetto all’aggravamento del procedimento costituito, di per sé, dal nuovo adempimento posto a carico degli Enti previdenziali.

In primo luogo, infatti, si osserva che la norma, sospendendo anche di quindici giorni il termine di trenta previsto per l’emissione del DURC, comporta un indubbio rilevante rallentamento del procedimento (si pensi ad appalti di urgente esecuzione), posto che la stazione appaltante potrà essere certa di ottenere il DURC o di poter accertare eventualmente il maturarsi del silenzio assenso non dopo il trascorrere di trenta giorni dalla richiesta, bensì soltanto dopo ben quarantacinque giorni.

In secondo luogo, laddove si aderisca alla tesi, peraltro contestata, che la stazione appaltante possa valutare ex art. 38 cit. la gravità o meno dell’irregolarità contributiva anche a fronte di un DURC negativo, è dubbio se il rifiuto di provvedere alla regolarizzazione nel termine assegnato possa e debba essere valutato quale circostanza aggravante in sé e per sé la posizione del concorrente alla gara.

Ognun vede, infine, che se la norma, in parte, contribuisce auspicabilmente a diminuire il contenzioso, dall’altro inficia la “ratio” del requisito in esame, tesa ad imporre la massima diligenza negli adempimenti contributivi, posto che le imprese porranno presumibilmente assai minor attenzione a tali adempimenti, consce di poter intervenire se del caso successivamente, regolarizzando eventuali omissioni ed errori.

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In conclusione, la norma di cui all’art. 7, comma 3, del DM 24.10.07, se, da un lato, semplifica gli adempimenti e la diligenza posta a carico degli imprenditori, comporta, dall’altro, maggior carico di lavoro ed incertezze per stazioni appaltanti ed enti previdenziali, oltre a limitare parzialmente l’ottenimento degli obiettivi perseguiti dall’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti.

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Avv. Sergio D'Arienzo
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