|
|
Altezza minima nei concorsi per vigile urbano
E-mail:
info@studiolegaleaugeri.eu

Altezza minima nei concorsi per vigile urbano (agente di polizia municipale).
1 La tesi contraria ad un minimo di statura
Continuano gli oscillamenti giurisprudenziali in tema di previsione di altezze minime nei concorsi per posti di vigile urbano.
L’ultima pronuncia è stata resa dal Tar Veneto, sez. II, con sentenza 12.5.2010, n. 1941, ed ha dichiarato illegittimo l’inserimento di una previsione nel bando di concorso che comporti l’esclusione di candidati di statura inferiore ad una determinata altezza (nella specie, 1,65 per le donne).
Il Tar, in linea con precedenti pronunce sia del Consiglio di Stato (sez. V, 6.3.2002, n. 1342), sia di altri Tar (TAR Puglia, Bari, sez. II, 19.3.2001, n. 700), ha osservato che, ai sensi della L. 13 dicembre 1986 n. 874, oggi art. 31 del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, “l'altezza delle persone non può costituire motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici”, eccettuate le sole ipotesi particolari individuate con D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411, cui rinvia l’art. 2 della legge predetta.
L’elenco contenuto in tale D.P.C.M. assume, dunque, carattere evidentemente tassativo.
Poiché lo stesso include i militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell’Ente ferrovie dello Stato, limitatamente ad alcuni profili, ma non invece i vigili urbani, ogni previsione di statura minima per quanto concerne questi ultimi risulta illegittima.
L’assunto appare convincente e capace di superare anche le argomentazioni delle numerose pronunce, anche recenti, di segno contrario, in base alle quali è legittimo apporre minimi di statura per concorsi a vigile urbano.
2 La tesi per cui la previsione di un minimo di statura dovrebbe invece essere ammissibile
Più precisamente, la giurisprudenza di segno avverso a quella del Tar Veneto assume essenzialmente che:
- una previsione di un minimo di statura per i vigili urbani costituirebbe una valutazione di merito e non presenterebbe quei profili di irragionevolezza che possano far scattare un controllo censorio del giudice amministrativo, anche in ragione della delicatezza dei compiti attribuiti oggi agli agenti di Polizia municipale (CGA, sez. giur., 15.4.2009, n. 225 e Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 28.12.2006, n. 4157);
- sussisterebbe, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997 n. 127 (secondo cui i requisiti di ammissione ai concorsi pubblici, diversi dai titoli preferenziali relativi all’età - che sono aboliti, sono stabiliti "dalle leggi e dai regolamenti"), il potere degli enti locali di stabilire a livello regolamentare i requisiti di altezza per l’ammissione ai pubblici impieghi, tenuto conto del fatto che l’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che i requisiti di accesso agli impieghi pubblici e le procedure concorsuali sono disciplinati "dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali", nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti", tra cui quello di cui al comma 3, lettera b, secondo cui le procedure di reclutamento devono adottare meccanismi oggettivi e trasparenti che consentano di verificare il possesso, da parte dei concorrenti, "dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire" (TAR Piemonte, sez. II, 18.2.2010, n. 983).
Quanto alla giurisprudenza appena citata, è, tuttavia, il caso di osservare che nessuna valutazione di merito o previsione a livello regolamentare può contraddire l’evidente disposto normativo di cui alla legge 874/1986, oggi d.lgs. n. 198/2006.
Visto il contrasto giurisprudenziale e il presumibile protrarsi della querelle sul punto, sarebbe peraltro, comunque opportuno l’intervento del legislatore, così da garantire la certezza del diritto.
Auspicabilmente, lo stesso dovrebbe essere nel senso di eliminare qualsiasi rilevanza della statura degli individui, atteso che la stessa non pare più costituire in alcun modo elemento connotante autorità o autorevolezza del soggetto e, pertanto, ogni esclusione per i soggetti di statura inferiore ad un minimo sembra completamente irrazionale, oltre a violare evidentemente basilari principi costituzionali, a aprire da quello di uguaglianza
Avv. Sergio D'Arienzo
info@studiolegaleaugeri.eu
|