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PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARE EX ART. 22 D.Lgs. 472/1997 IN MATERIA FISCALE
Le misure cautelari ex art. 22, D.Lgs. 472/1997 devono essere fondate sul fumus boni iuris e sul periculum in mora. Per l’esistenza del primo requisito “è necessaria la quasi certezza” del debito che si vuole garantire. Per il secondo requisito, invece, “l’Ufficio […] ha l’onore di dedurre e dimostrare che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che mettano a rischio il credito vantato dal fisco” (CTR Bari, sez. dist. Lecce n. 209/22/10 del 18 maggio 2010).
CTR n.209/22/10 - Bari del 18 maggio 2010
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO
“Le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute” (C. Cass. SS.UU. Sent. n. 14499 del 16 giugno 2010).
C.cass. SS.UU. - sentenza n.14499 del 16 giugno 2010
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
Chi ha acquistato un immobile avvalendosi delle agevolazioni previste in materia di imposta di registro è tenuto a trasferire la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile stesso salvo che ricorrano delle cause di forza maggiore (C.Cass. Ord. n. 13800 del 9 giugno 2010).
C.cass.- ordinanza n.13800 del 09 giugno 2010
CONSULENTI DEL LAVORO E STUDI DI SETTORE
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il Parere n. 17 del 10/06/2010 ha espresso la propria opinione in merito alla “efficacia degli studi di settore nell’accertamento tributario” dopo le recenti pronunce della Corte di Cassazione e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2010.
In particolare, la Circolare è stata contestata laddove consente l’emissione dell’avviso di accertamento sulla sola base degli studi di settore nel caso in cui il contribuente non si sia presentato all’invito al contraddittorio: infatti, afferma il Parere, “ non si rinviene alcun passaggio nelle sentenze della Suprema Corte che autorizzi la predetta affermazione dell’Agenzia”.
Il Parere, inoltre, ha contestato la menzionata circolare laddove ritiene non necessario che l’avviso di accertamento richiami gli esiti del contraddittorio, essendo sufficiente che ciò risulti dal verbale consegnato al contribuente: a tal proposito, “nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento non dovesse contenere gli elementi di cui trattasi, è opportuno nel ricorso introdotto eccepire tale circostanza chiedendo la pronuncia di nullità dell’avviso”.
(Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere n. 17 del 10/06/2010).
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere n. 17 del 10/06/2010
TERMINI PROCESSUALI E MALFUNZIONAMENTI STRUTTURALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate è legittimata a proporre appello avverso sentenze della Commissione Tributaria Provinciale nel caso in cui tale ritardo risulti da un provvedimento del Direttore Regionale. Infatti, “il termine per la proposizione del gravame avverso la sentenza della C.T.P. risultava sospeso in forza del decreto di accertamento del mancato funzionamento degli Uffici finanziari emesso dal Direttore regionale delle Entrate […] il 23 febbraio 2000 e pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2000” (C.Cass. Sent. n. 13576 del 4 giugno 2010).
C.cass.- sentenza n.13576 del 4 giugno 2010
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 31/E del 7 giugno 2010 con cui esprime la propria posizione in merito all’applicazione delle agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro nei casi particolari specificamente considerati (Circ. AE del 7 giugno 2010 n. 31/E).
C.cass.- circolare AE 7 n. 31E del 07 giugno 2010
I DATI UTE VANNO PROVATI
Con riferimento a un accertamento fiscale volto alla rettifica del valore di compravendita di un complesso alberghiero sulla base della stima UTE ha affermato che “se è sufficientemente idonea quella motivazione in cui sia indicato il criterio in base al quale l’Amministrazione Finanziaria ritenga di determinare un nuovo valore, rimane pur sempre suo onere dimostrarne in sede contenziosa la sua attendibilità” (CTR PUGLIA sent. n. 124 del 26 marzo 2010).
CTR n.124 - Puglia del 26 marzo 2010
OPERAZIONI INESISTENTI: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SULL’AMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria sostenga che determinate fatture siano state emesse per operazioni inesistenti, l’onere di provare detta circostanza grava sulla stessa amministrazione prima ancora che sorga sul contribuente l’onere contrario. L’amministrazione può assolvere al proprio onere mediante presunzioni ma solo se connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (C.Cass. sent. N. 12447 del 19/01-19/05/2010).
C.cass.- sentenza n.12447 del 19 maggio 2010
VALORE DI PRESUNZIONE SEMPLICE ALLE DICHIARAZIONI DI TERZI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario hanno il valore di elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice alla stregua di presunzioni semplici ex art. 229 c.c.: devono, pertanto, essere confortate da altri elementi di prova caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (C.Cass. sent. N. 12447 del 19/01-19/05/2010).
C.cass.- sentenza n.12447 del 19 maggio 2010
ICI E AREE EDIFICABILI: IRRILEVANZA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
La Suprema Corte ha ribadito il principio espresso nella sentenza n. 25506/2006 delle SS.UU in cui si affermava che “ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 504/1992, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Infatti ai fini ICI il concetto di area fabbricabile “è una nozione ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria che non può essere esclusa dalla sussistenza di vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilità di costruire”. (C.Cass. sent. n. 13135 del 9.04-28.05.2010).
C.cass.- sentenza n.13135 del 28 maggio 2010
IRAP E AGENTI DI COMMERCIO: L’AGENZIA RICONOSCE LA NECESSITÀ DELLA PROVA DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
L’Agenzia delle Entrate con la Circ. 28/E del 28 maggio 2010, accogliendo l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Cassazione SS.UU. nelle sent. nn. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26 maggio 2009, ha riconosciuto che il requisito dell’organizzazione degli agenti di commercio deve essere provato perché non è un aspetto connaturato a tale attività, diversamente da quanto accade nei confronti delle imprese.
IRAP E ATTIVITÀ DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Con riferimento all’attività di medici di medicina generale che esercitano intramoenia la propria attività avvalendosi della struttura ospedaliera, l’Agenzia delle Entrate con la Circ. 28/E del 28 maggio 2010 ha affermato che “si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato cosi come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per se indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici di medicina generale”. In questo caso, quindi, senza specifica prova sull’autonoma organizzazione non è dovuta l’IRAP.
c.cass.- circolare n.28/E del 28 maggio 2010
CONDONABILITÀ DEI BOLLI AUTO ANCHE SENZA IL PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE!!!
La CTP Milano ha dichiarato che per il perfezionamento del condono 2002 non era necessario che le Regioni emanassero alcun provvedimento attuativo dovendosi ritenere sufficiente il pagamento del 25% di quanto iscritto a ruolo.
Ne consegue che il contribuente che, aderendo al condono ex L. 289/2002, abbia pagato una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo conseguente al mancato versamento del bollo auto 1994 ha sanato il proprio debito con l’erario (CTP Milano sent. n. 168 del 19 maggio 2010).
C.cass. - CTP n.168 - Milano del 19 Maggio 2010
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, UNITÀ CATASTALI DISTINTE E INTESTATE A SOGGETTI DIVERSI
Non osta al godimento delle agevolazioni prima casa il fatto che l’abitazione risulti formalmente accatastata in unità catastali distinte intestate a due coniugi in regime di separazione dei beni. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come «abitazione principale», anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’«abitazione principale», sempre che […] il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione come «abitazione principale» dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge” (C.Cass. n. 12269 del 19 maggio 2010).
C.cass.- sentenza n.12269 del 19 aprile 2010
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI E PRINCIPIO DI INERENZA
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale “ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi, a mente dell’art. 75 cerna quinto del D.P.R. n. 917 del 1986, e a differenza della precedente normativa contenuta nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina detta dal detto D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza" (C.Cass. n. 12246 del 19 maggio 2010).
C.cass.- sentenza n.12246 del 19 maggio 2010
STUDI DI SETTORE: LA CTR LAZIO SALVA L’ACCERTAMENTO IMMOTIVATO
“La rigorosità dei criteri di cui agli studi settore (art. 62 bis D.L. 331/93, modificato dalla L. n. 427/93) come convalidati anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2003, rendono l'onere della prova particolarmente rigido, nel senso che, una volta dimostrata come corretta la metodologia di calcolo applicata, devono sussistere comprovate ragioni specifiche per ritenere superato nel quantum l'accertamento e ritenere giustificata da ragioni obiettive, direttamente incidenti sulla produzione del reddito, la differenza fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto invece accertato in sede induttiva” (CTR Lazio, sent. N. 9 del 27 gennaio 2010).
C.cass. - CTR n.9 - Lazio del 27 gennaio 2010
ACCERTAMENTI BANCARI E PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Secondo la Corte di Cassazione l’erario può utilizzare l’esito degli accertamenti bancari se debitamente autorizzati. Ciononostante, non è necessario che il provvedimento di autorizzazione sia esibito al contribuente né che sia adeguatamente motivato (C.Cass. Ord. n. 10675 del 4 maggio 2010).
c.cass.- ordinanza n.10675 del 04 maggio 2010
IL VIZIO DI MOTIVAZIONE DEVE ESSERE ECCEPITO COL RICORSO IN PRIMO GRADO
Il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento deve essere eccepito nel ricorso introduttivo del primo grado. Infatti “la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio” (C.Cass. sent. n. 10802 del 5 maggio 2010).
c.cass.- sentenza n.10802 del 05 maggio 2010
DETRAIBILITÀ DELL’IVA SU PRESTAZIONI ALBERGHIERE, BEVANDE E ALIMENTI
La Circ. n. 25/E del 19 maggio 2010 (liberamente scaricabile all’indirizzo http://www.studiolegaleaugeri.eu/documenti.html) ha riconosciuto che a seguito dell’abrogazione parziale dell’art. 19 bis 1, co. 1, lett. e), è venuto meno il divieto di detraibilità dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande è sorto il diritto.
Ne consegue che “l’IVA pagata in relazione a tali servizi è detraibile secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura”.
c.cass.- circolare n.25/E del 19 maggio 2010
NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL RICORSO DI CASSAZIONE AL LEGALE CHE HA CAMBIATO INDIRIZZO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12057 del 17 maggio 2010, ha confermato il principio stabilito dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 3818/2009 (entrambe le sentenze sono liberamente scaricabili all’indirizzo http://www.studiolegaleaugeri.eu/documenti.html) secondo cui è onere di chi richiede la notifica del ricorso per cassazione accertarsi dell’attualità dell’indirizzo del destinatario, a pena di subire le conseguenza derivanti dall’impossibilità del perfezionamento della notifica per trasferimento del destinatario stesso. In questi casi il notificante può chiedere al giudice di essere rimesso in termini per effettuare una nuova notifica ma solo se da prova di aver tentato, entro i termini di legge, la notifica sia al “domicilio eletto del destinatario” sia al suo “domicilio effettivo”.
c.cass.- sentenza n.12057 del 17 maggio 2010
VALORE INDIZIARIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO DELLE TESTIMONIANZE ASSUNTE NEL PROCESSO PENALE
Le informazioni testimoniali assunte in un procedimento penale hanno, nel processo tributario, “il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi”. Dal momento che sono ammesse le dichiarazioni di terzi a carico del contribuente, “va, del pari, necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale […] dando così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione” (C.Cass. sent. n. 11785 del 9 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.11785 del 9 febbraio 2010
L’ATTO AMMINISTRATIVO SU CUI SI BASA UNA CARTELLA ESATTORIALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATO IN MOTIVAZIONE
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la “motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisce ad altro atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge […]: l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella […] sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione” (C.Cass. 11722 del 14 maggio 2010).
c.cass.- sentenza n.11722 del 14 maggio 2010
MANCATA DENUNCIA INPS DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La Corte di Cassazione ha affermato che la mancata denuncia all’Inps dei lavoratori, nonostante siano questi registrati nei libri paga e matricola del datore di lavoro, configura l’ipotesi di “evasione contributiva […]. L’omessa denuncia dei lavoratori all’Inps, infatti, fa presumere l’esistenza della volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, restando così a carico del perseguito l’onere di provare la sua buona fede” (C.Cass. sent. N. 11261 del 21 aprile 2010).
c.cass.- sentenza n.11261 del 21 aprile 2010
VALORE DI LIBRO E VALORE CATASTALE AI FINI ICI
Ai fini ICI il valore di libro è irrilevante se è già stata attribuita la rendita ICI: infatti, “il comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 504/1992, impone di calcolare l’ICI in base ai valori «di libro» sol quando l’immobile non sia iscritto in catasto con attribuzione di rendita” (C.Cass. sent. N. 11435 del 22 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.11435 del 22 febbraio 2010
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
La CTP Milano con la sentenza depositata l’11/02/2010 ha dichiarato che non decade dalle agevolazioni prima casa chi acquista un immobile da destinare a propria abitazione, ma, anziché trasferirvi la propria residenza entro il termine di legge di 18 mesi, lo vende per acquistarne un altro dove poi effettivamente si trasferisce. Ciò perché “alla data di vendita del primo appartamento, non era ancora «spirato il termine» per trasferire la residenza e, quindi, essendo ancora in tempo per adempiere tale obbligo […] il ricorrente non ha violato la norma sulle agevolazioni fiscali della prima casa” (CTP Milano sentenza n. 53/29/10 del 3/02/2010)
CTP n.53/29/10 - Milano del 03 febbraio 2010
UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO TRIBUTARIO DELLA TESTIMONIANZA ASSUNTA NEL PROCESSO PENALE
Non esiste alcun principio per cui le prove penali non sarebbero utilizzabili nelle procedure di accertamento amministrativo e contenzioso, in quanto non esiste alcun principio di separazione dei giudizi. “L’articolo 63, co. 1, D.P.R. 633/1972, prevede espressamente che gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria possano essere utilizzati dagli uggici finanziari con i quali la stessa Guardia di finanza collabora istituzionalmente” (C.Cass. sent. 10149 del 10 maggio 2010).
c.cass.- sentenza n.10149 del 10 maggio 2010
GIURISDIZIONE SUL PREAVVISO DI FERMO
Il preavviso di fermo che minaccia l’iscrizione del fermo decorsi 20 giorni dalla comunicazione senza ulteriore preavviso è atto impugnabile innanzi al giudice tributario se ha riferimento a debiti tributari. È, invece, atto impugnabile innanzi al giudice ordinario se ha a riferimento debiti di altra natura. Inoltre, non occorre attendere il decorso dei 20 giorni perché ciò rappresenterebbe un “aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso” (C.Cass. n11087/2010 del 7 maggio 2010)
c.cass.- sentenza n.11082 del 7 maggio 2010
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE DEL CONTRIBUENTE
“È preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di
documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione”. In tali casi il professionista deve “escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non [provveda] a fornire la relativa documentazione” a pena del risarcimento del danno anche sotto forma di concorso al pagamento delle sanzioni applicate al contribuente (C.Cass. Sent. n. 9916 del 26 aprile 2010)
c.cass.- sentenza n.9916 del 26 aprile 2010
EQUITALIA E AUTOTUTELA
I contribuenti che ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione potrannocompilareil modello di autodichiarazione ed Equitaliainterromperà le procedure di riscossione.Lo prevede la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio. In base alla direttiva emanata oggi, qualora il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore, la riscossione sarà immediatamente sospesa – Fonte: www.equitalia.it (Circ. Equitalia 10 del 6/05/2010).
RIFIUTI TECNOLOGICI
Al via dal 18/06 prossimo l'obbligo per i rivenditori di prodotti tecnologici (televisori, computer...) di ritirare i prodotti obsoleti dismessi dai consumatori.
Il prodotto da smaltire non dovrà essere identico a quello acquistato ma unicamente di tipo: in altre parole acquistando un pc portatile potrà essere consegnato un pc tradizionale al rivenditore perché lo smaltisca, così come acquistando un lettore mp3 potrà essere consegnato un vecchio giradischi.
Non è nemmeno necessario dimostrare che il prodotto vecchio è stato acquistato nello stesso negozio.
Questi i principali effetti per i consumatori della direttiva comunitaria 2002/96/CE attuato dal D.Lgs. 151/2005 e dal DM 5/03/2010.
Equitalia - circolare n.10 del 06 maggio 2010
ONERE DELLA PROVA E FATTURE PER OPERAZIONE INESISTENTI
La Corte Suprema, riconoscendo che “in via generale, è il contribuente che è tenuto a provare l’esistenza dell’operazione, non già l’Amministrazione a dimostrarne l’insussistenza”, ha, comunque, affermato l’onere dell’Ufficio accertatore di dimostrare gli indizi sulla cui base ritiene insussistente l’operazione fatturata: infatti “l’Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica contestazione della documentazione del contribuente, essendo, suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali fonda la propria pretesa”. (C.Cass. Sent. n. 9476 del 21 aprile 2010).
c.cass.- sentenza n.9476 del 21 aprile 2010
MERA IRREGOLARITÀ L’ASSENZA DELLA OMESSA RELATA DI NOTIFICA
La “omessa indicazione sull’atto da notificarsi della relazione prevista dalla L. 890/1982, ex art. 1 […] comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa s ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notificazione) […] Risulta legittimata, allora l’ulteriore conclusione che quando sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato l’omissione della apposizione della relazione non solo nella copia per il destinatario […] ma altresì nell’originale, non può determinare ‘inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa”. (C.Cass. sent. n. 4746 del 26 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4746 del 26 febbraio 2010
SE GLI ACCERTATORI NON RICHIEDONO ESPRESSAMENTE LA DOCUMENTAZIONE NON PUÒ PARLARSI DI RIFIUTO DI ESIBIRLA
L’art. 33, D.P.R. 600/1973 e l’art. 52, D.P.R. 633/1972 (che impediscono al contribuente l’uso in giudizio dei documenti di cui abbia rifiutato l’esibizione in sede di verifica) trovano applicazione soltanto nel caso di una richiesta esplicita degli accertatori. Infatti, le disposizioni citate trovano applicazione “soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest’ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria” (C.Cass. 1344 del 25 gennaio 2010).
c.cass.- sentenza n.1344 del 25 gennaio 2010
NATURA INTERPRETATIVA DELLA DISPOSIZIONE SULLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUI FERMI AMMINISTRATIVI
La novella introdotta dall'articolo 35, comma 26-quinquies, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, a norma della quale la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo di beni mobili registrati appartiene al giudice tributario, si applica anche alle domande giurisdizionali proposte in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, avendo la nuova disposizione natura interpretativa e non innovativa (C. Cass n. 8507 del 9 aprile 2010 Fonte: Banca dati Lex24Repertorium).
c.cass.- sentenza n.8507 del 9 aprile 2010
LA VENDITA SOTTO-COSTO È LEGITTIMA MA VA PROVATA
Porre in essere attività di vendita di beni sotto-costo è un fatto eccezionale ma possibile. Ciò non toglie che debba essere provato, così come deve essere provata l’esistenza di una precisa strategia aziendale volta, in caso di crisi societaria, alla vendita dei beni con modalità tali da non coprire nemmeno i costi variabili e fissi (10148 del 18 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.10148 del 18 febbraio 2010
FIRMA ILLEGGIBILE E NOTIFICA
La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che una notifica a mezzo posta non è nulla per il solo fatto che la firma del ricevente è illeggibile e non è specificato in mani di chi è stato consegnato l’atto. Infatti, in tali casi deve presumersi, fino a querela di falso, che l’atto sia stato consegnato personalmente al destinatario (C.Cass. SS.UU. Sent. n. 9962 del 27 aprile 2010).
c.cass.- sentenza n.9962 del 27 aprile 2010
LEGITTIMITÀ DELLE PROVE REPERITE IN LOCALI DI SOGGETTI TERZI RISPETTO AL CONTRIBUENTE ACCERTATO
La Cassazione ha ritenuto che le prove reperite in locali estranei all’attività imprenditoriale sono inutilizzabili se l’accesso ai locali stessi da parte della Guardia di Finanza è avvenuto senza la dovuta autorizzazione della Procura della Repubblica (C.Cass. n. 10137 del 19/01/2010).
c.cass.- sentenza n.10137 del 19 gennaio 2010
SE GLI ACCERTATORI NON RICHIEDONO ESPRESSAMENTE LA DOCUMENTAZIONE NON PUÒ PARLARSI DI RIFIUTO DI ESIBIRLA
L’art. 33, D.P.R. 600/1973 e l’art. 52, D.P.R. 633/1972 (che impediscono al contribuente l’uso in giudizio dei documenti di cui abbia rifiutato l’esibizione in sede di verifica) trovano applicazione soltanto nel caso di una richiesta esplicita degli accertatori. Infatti, le disposizioni citate trovano applicazione “soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest’ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria” (C.Cass. 1344 del 25 gennaio 2010).
c.cass.- sentenza n.1344 del 25 gennaio 2010
SPECIFICAZIONE IN MATERIA DI FATTURE INESISTENTI
“la nozione di «fattura inesistente» non va riferita alla sola ipotesi di mancanza assoluta dell’operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza fra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l’ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno od entrambi i soggetti sono falsi” (C.Cass. n. 9138 del 16 aprile 2010).
c.cass.- sentenza n.9138 del 16 aprile 2010
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA EFFETTIVAMENTE VERSATA MA A SOGGETTO DIVERSO DALL’EFFETTIVO CEDENTE
“Nell’ipotesi di transazioni soggettivamente inesistenti, quali quelle nella specie richiamate, il diritto alla detrazione dell’IVA, versata a soggetto diverso dall’effettivo cedente (estero), non sorge per il solo fatto della corresponsione dell’imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì che il committente cessionario che invoca la detrazione fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione, riscontri precisi, che non possono esaurirsi nell’avvenuta consegna delle merce, nell’avvenuto pagamento della stessa nonché dell’IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto alla peculiarità del meccanismo IVA e dei relativi possibili abusi” (C.Cass. n. 9138 del 16 aprile 2010).
c.cass.- sentenza n.9138 del 16 aprile 2010
PEC DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’agenzia delle Entrate, attraverso il sito www.fiscooggi.it, ha reso note le proprie caselle di posta elettronica certificata (PEC).
Grazie alla PEC sarà possibile risparmiare su tutti i costi di invio delle lettere raccomandate.
La lista completa degli indirizzi resi noti è liberamente scaricabile dalla sezione documenti del sito www.studiolegaleaugeri.eu.
Posta elettronica certificata - Debuttano le caselle Agenzia delle Entrate
CONDANNATA L’AGENZIA ED EQUITALIA AL PAGAMENTO DEL DANNO MORALE PER ILLEGITTIMA
La CTR Bari ha condannato l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia al pagamento del danno ex art. 96 c.p.c. patito da un soggetto che aveva, prima, subito l’iscrizione di un’illegittima ipoteca e, poi, aveva dovuto sostenere i costi di due gradi di giudizio a causa dell’ostinazione dei due uffici. Afferma, infatti, la CTR che il danno per lite temeraria non deve essere liquidato unicamente a seguito di una prova rigorosa del quantum, in quanto il risarcimento è volto al ristoro del “disagio psicologico” patito dal soggetto per l’ingiusto procedimento (CTR Bari n. 36/08/2010).
NON ACCOGLIBILI LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DELLE SENTENZE DI CT PROVINCIALI E REGIONALI
La CTR Friuli con le ordinanze nn. 5, 6 e 7 del 2010 ha dichiarato che le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali non possono essere sospese dal giudice dell’appello per la non applicabilità nel procedimento tributario delle disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano l’esecutorietà delle sentenze e, in particolare, dell’art. 337 c.p.c. (art. 49, D.Lgs. 546/1992). La CT Friuli, infatti ha affermato che “l'esclusione della norma di cui all'art. 337 è valsa a significare la scelta del legislatore di azzerare completamente (e "fatto salvo quanto disposto nel presente decreto") la generale previsione delle specifiche norme che regolano l'esecutorietà delle sentenze".
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E PROCESSO TRIBUTARIO
La CTP Vicenza con la sentenza 28/06/2010, confermando la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha dichiarato che le intercettazioni telefoniche effettuate in un procedimento penale possono costituire indizio su cui emanare un avviso di accertamento per fatturazione soggettivamente inesistente.
INAMMISSIBILE L'APPELLO PRIVO DI SOTTOSCRIZIONE
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, nel caso di notificazione del ricorso attraverso invio di plico raccomandato, la mancanza nella copia dell'atto di appello depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria della sottoscrizione del difensore è causa di inammissibilità (C.Cass. 5370 del 5 marzo 2010).
c.cass.- sentenza n.5370 del 05 marzo 2010
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'art. 22, co. 3, D.Lgs. 546/1992 deve essere interpretato nel senso che "costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza".
In altre parole, la mancanza della dichiarazione di conformità della copia depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria adita rispetto a quella notificata prevista alla controparte non è causa di inammissibilità del ricorso se il giudice può in altro modo verificare la conformità dei due atti.
Ciò significa, tuttavia, anche che nel caso in cui controparte rimanga contumace il giudice sarà impossibilitato dal verificare la predetta conformità e, quindi, in assenza della dichiarazione non potrà che dichiarare inammissibile il ricorso (C.Cass. 5370 del 5 marzo 2010).
c.cass.- sentenza n.5370 del 05 marzo 2010
IMPUGNAZIONE DI CARTELLE PER CARICHI PREVIDENZIALI
La cartella di pagamento per carichi previdenziali deve essere impugnata innanzi al giudice ordinario. Ciòperché, anche se la cartella è uno degli atti elencati dall’art. 19, D.Lgs. 546/1992, occorre sempre valutare la natura del debito (C.Cass. Sent. n. 6539 del 18 marzo 2010).
c.cass.- sentenza n.6539 del 18 marzo 2010
TASSAZIONE INDENNITÀ DI TRASFERTA CONCORDATE INDIVIDUALMENTE
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 14/2010, si è espresso in merito al regime fiscale previsto per le indennità di trasferta concesse ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi. Tali indennità sono soggette a tassazione limitatamente al 50% del loro ammontare ex art. 51, co. 6 TUIR, soltanto se previste dalla legge o dai contratti collettivi, senza che a ciòrilevino diversi accordi presi in sede di contrattazione individuale.Ne consegue che le indennitàpercepite dai singoli lavoratori in ammontare superiore a quelle previste dalla legge o dal contratto di lavoro collettivo sono soggette al regime ordinario alla stregua del c.d. “superminimo individuale”
ANCHE I CANONI LEASING FANNO PARTE DELL’IMPONIBILE ICI
Ai fini della determinazione della base imponibile ICI di un immobile non censito in catasto, annoverabile fra i beni rientranti della categoria catastale “D”, la cui acquisizione sia avvenuta tramite il riscatto al termine di un contratto di leasing, occorre avere riguardo alla natura della locazione finanziaria: traslativa o di godimento. Nella prima ipotesi, il bene non solo conserva un apprezzabile valore alla scadenza del contratto ma deve ritenersi valorizzato anche attraverso la quota parte dei canoni che ne costituiscono il reale ed effettivo prezzo di acquisto.
NULLE LE CONTRAVVENZIONI STRADALI SENZA LA FIRMA DELL’ACCERTATORE
Il Giudice di Pace di Lecce ha dichiarato nulla una contravvenzione stradale rilevata da un ausiliario del traffico e notificata dal CMP Bologna: ciò perché accanto alle firme riprodotte automaticamente mancava la firma dell’accertatore, nel caso proprio l’ausiliario del traffico.
Infatti, il sistema di accertamento attraverso gli ausiliari “contempla l'invio di uno degli originali del verbale redatto dall'organo accertatore, oppure di copia autenticata, dalla quale deve, dunque, risultare (ancorché come meramente riprodotta nella copia medesima) la sottoscrizione dell'agente accertatore” (GdP Lecce, sentenza n. 8190 del 18 gennaio 2010).
Giudice di Pace - sentenza n.8190 del 18 gennaio 2010
LEGITTIMAZIONE PASSIVA E NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6756 del 19 marzo 2010, ribadendo il principio secondo cui "a posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente (Cass., 26 gennaio 2010, n. 1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933)”, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a proporre opposizione alle sentenze di primo grado anche con riferimento alle questioni inerenti la notifica delle cartelle di pagamento (C.Cass. n. 6756 del 19 marzo 2010).
NON PIÙ DOVUTA LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI
La CTP di Vicenza con sentenza n. 11 del 2 febbraio 2010 ha dichiarato che la tassa di concessione governativa che tutti i gestori telefonici applicano sui contratti di telefonia mobile in abbonamento non è più dovuta, perché a seguito dell'introduzione del nuovo codice delle telecomunicazioni, che ha sancito la fine del regime concessorio, sono state anche abrogate le norme su cui detto tributo si fondava.
Pertanto, i contribuente hanno diritto a chiedere il rimborso di quanto fino ad oggi versato.
CTP n.11 - Vicenza del 03 Febbraio 2010
TARSU E DECADENZA
L'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore TARSU non sospende i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo del maggiore importo accertato. Ciò perché se è vero che la decisione di rigetto del ricorso conferisce stabilità all'atto impositivo, è anche vero che una detta sentenza non è né costitutiva né di condanna, sicché essa non può costituire titolo per l'esecuzione del credito tributario, che è e rimane fondata sull'atto di accertamento. Ne consegue che la maggior pretesa deve essere iscritta a ruolo entro i termini previsti dall'art. 72, D.Lgs. 507/1993, da calcolarsi a decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento, senza nulla rilevare sul punto l'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento (C.Cass. sent. n. 5759 del 10 marzo 2010).
c.cass.- sentenza n.5759 del 10 marzo 2010
DICHIARAZIONI DI TERZO E PROCESSO TRIBUTARIO
Nel processo tributario sono vietate le prove testimoniali così come disciplinate dal codice di procedura civile. Ciò, tuttavia, non significa che non siano ammissibili le dichiarazioni di terzi.
La Corte di Cassazione, infatti, ha confermato che se le dichiarazioni di terzi sono supportate da circostanze, indizi ed altri elementi idonei, sono suscettibili di fondare presunzioni in presenza dei caratteri di gravità precisione e concordanza (C.Cass. n. 5746 del 10 marzo 2010).
c.cass.- sentenza n.5746 del 10 marzo 2010
BENEFIT E REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
L'Agenzia delle Entrate (Ris. n. 26/E del 29 marzo 2010) ha affermato che nella valorizzazione dei benefit concessi al dipendente in luogo della retribuzione, il valore del bene ricevuto, su cui viene calcolata l'IRPEF del dipendente, deve tenere conto dello sconto ottenuto dal datore di lavoro. Ciò significa che se il bene ricevuto come benefit dal dipendente ha un valore normale di 100 ma il datore di lavoro stipula una convenzione con il fornitore di quel bene per cui acquista il bene a 90, il dipendente verrà tassato su un valore di 90 e non di 100.
NEGLI ACCERTAMENTI BANCARI IL CONTRADDITTORIO È MERAMENTE EVENTUALE
c.cass.- risoluzione n. 26E del 29 marzo 2010
Ribadito il principio, già espresso dalla C.Cass. n. 14675/06, per cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti (C.Cass. n. 5051 del 3 marzo 2010).
c.cass.- sentenza n.5051 del 3 marzo 2010
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E AVVISO DI ACCERTAMENTO
È infondata la questione per cui la mancata osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 52, comma 6 D.P.R. 633/1972 non determinerebbe l'illegittimità dell'attività istruttoria. Pertanto, la mancata puntuale descrizione delle fasi istruttorie effettuate dai verificatori non comporta l'illegittimità dell'atto istruttorio e conseguentemente l'illegittimità dell'accertamento derivato da tale attività di indagine (Sent. n. 3569 del 16 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.3569 del 16 febbraio 2010
NUOVA SCONFITTA PER GLI STUDI DI SETTORE
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna ha confermato la giurisprudenza della Corte di Cassazione con cui si sancisce la nullità per difetto di motivazione di tutti gli avvisi di accertamento fondati unicamente sull'applicazione automatica degli studi di settore (CTP Enna n. 129/01/10 del 5 marzo 2010).
IVA SUGLI AUTOVEICOLI
Pubblicata il 15.03.2010 la Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate contente le indicazioni rivolte agli Uffici sulla gestione del contenzioso avente ad oggetto la detrazione IVA sull'acquisto di autoveicoli alla luce della sentenza CGCE 14 settembre 2006, causa C-228/05.
c.cass.- circolare n.13E del 15 marzo 2010
RIBADITO IL PRINCIPIO DI VALUTABILITÀ DELLA CONGRUITÀ DI COSTI E RICAVI
Ribadito il principio per cui è "nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, con negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (Sent. n. 4554 del 25 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4554 del 25 febbraio 2010
L'ATTO D'APPELLO PUÒ ESSERE FIRMATO ANCHE DA SOGGETTO DIVERSO DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle entrate, recante in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare; finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado (Sent. n. 2836 del 30 dicembre 2009)
c.cass.- sentenza n.2836 del 30 febbraio 2010
SOGGETTI LEGITTIMATI A EFFETTUARE LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO
L'attività di classa mento di un immobile urbano è un'attività "squisitamente politica ... e di carattere valutativo" che, pertanto, può essere svolta esclusivamente da un soggetto politico. Tale soggetto "è evidentemente il Comuune in persona del suo rappresentante per antonomasia e cioè il Consiglio comunale" (Commissione Tributaria di Milano, Sent. n. 404/23/09 del 02/11/2009).
INERENZA AMPIA PER LA DETRAIBILITÀ IVA SUGLI ACQUISTI
L'iva sugli acquisti è detraibile anche se il bene acquistato è relativo a un'attività svolta solo occasionalmente dall'impresa (C.Cass. 5753 del 10 marzo 2010).
NUOVA CONDANNA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLE SPESE PROCESSUALI
L'Agenzia delle Entrate è stata nuovamente condannata al pagamento delle spese processuali (€ 4.000,00 ca.) per non essersi costituita in tempo nel giudizio di appello da essa stessa proposto (Sent. n. 2456 del 3 febbraio 2010).
I PARAMETRI E STUDI DI SETTORE SONO DEI MERI INDIZI
La procedura di accertamento mediante l'applicazione dei aprametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente
c.cass.- sentenza n.2456 del 03 febbraio 2010
LEGITTIMO L'APPELLO NOTIFICATO ALL'UFFICIO INCOMPETENTE
Il principio di collaborazione e buona fede costituisce principio informatore dell'ordinamento tributario e, conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad osservare un contegno attivo al fine di consentire al contribuente la massima espressione del diritto di difesa. Alla luce di tale principio, l'ufficio che riceva la notificazione di un atto per il quale non sia competente e legittimato a resistere in giudizio deve trasmetterlo all'ufficio investito dalla domanda giudiziale promossa dal contribuente (C.Cass. n. 2937 del 10 febbraio 2010)
c.cass.- sentenza n.2937 del 10 febbraio 2010
ABUSO DEL DIRITTO E DIRITTI DI IMMAGINE
L'ordinamento tributario è informato al principio del divieto di abuso del diritto, qualificato come utilizzo di strumenti ed istituti giuridici finalizzati per l'elusione dell'adempimento dell'obbligazione a titolo di imposta, pur se tale contegno sia astrattamente non confliggente con nessuna specifica disposizione. Coerentemente, deve ritenersi ortodossa e legittima la riconduzione della titolarità del reddito al soggetto il quale riceva sotto forma di provento per lo sfruttamento dei diritti di immagine somme che dissimulano una vera e propria integrazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese (nella specie, atleti professionisti) (C.Cass. n. 4737 del 26 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4737 del 26 febbraio 2010
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PENALI AMMESSE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Laddove la motivazione dell'atto impositivo impugnato rechi l'indicazione di indizi e circostanze assunti quali presunzioni, compete al giudice tributario vagliare la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza escludendone l'efficacia con iter logico giuridico adeguatamente motivato.
Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche di cui all'art. 270 c.p.p. non opera nel processo tributario in quanto il materiale probatorio ed indiziario costituito dai dati, elementi e notizie legittimamente assunti in sede penale possono essere trasmessi ed utilizzati dall'Amministrazione finanziaria al fine della ricostruzione induttiva del volume d'affari (e del reddito) anche tramite presunzioni (C.Cass. n. 4306 del 23 febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4306 del 23 febbraio 2010
CADUTO L'OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEL PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE
L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non è più necessaria la bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione dei beni di impresa di cui all'art. 15, L. 342/2000 previsto per imprenditori e società di persone in contabilità semplificata (Circ. 14/E del 3/03/2010).
La Corte di Cassazione ha affermato che "la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche inderogabili norme di legge. Ne tale principio può ritenersi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, co. 1 (cd. Statuto del Contribuente)" (C. Cass. 2957 del 10 Febbraio 2010).
IN UNICO PERSONE FISICHE 2010 IL BONUS FISCALE PER GLI ARREDI
Inserito in Unico PF 2010 il quadro RP relativo alla nuova detrazione delle spese relative all'acquisto di determinate tipologie di arredamento destinate a un immobile ristrutturato fruendo della detrazione del 36%. Tale agevolazione è consentita per i lavori di ristrutturazione iniziati dopo il 1° Luglio 2008. Il pagamento per l'arredamento deve avvenire con le stesse modalità previste per la ristrutturazione e, quindi, mediante bonifico bancario o postale con indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del soggetto che paga; deve, altresì, essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del soggetto beneficiario. Il bonus arredi, infine, è concesso solo per l'acquisto di mobilio, elettrodomestici in classe energetica almeno A+, televisori e computer, ma non per frigoriferi, congelatori o loro combinati.
VALUTAZIONE INDUTTIVA DEL VOLUME D'AFFARI: VALORE DEI LISTINI PREZZI AL PUBBLICO
Il listino prezzi esposto al pubblico è un elemento che può rappresentare attendibilmente il valore delle merci somministrate da un'attività. È legittimo, pertanto, l'accertamento che procede alla valutazione del giro di affari di un'attività sulla base dei listini prezzi, in quanto "appare quantomeno singolare che venga esposto al pubblico un listino prezzi e poi vengano applicati in concreto prezzi difformi dallo stesso" (C.Cass. n. 3542 del 16 Febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.3542
L'AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO NON è SOGGETTA A ICI
Un'area privata che secondo il Piano Regolatore Generale è destinata a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile e, quindi, non è dovuta l'imposta comunale sugli immobili.
FORMA LIBERA PER LA PROCURA ALLE LITI IN CASSAZIONE
La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione che non contenga riferimenti espliciti al giudizio di cassazione è validamente rilasciata (C.Cass. 4746 del 26 Febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4746 del 26 febbraio 2010
IL GIUDIZIO SULLE PRESUNZIONI è UN GIUDIZIO DI FATTO
La valutazione degli elementi fondanti una presunzione e, quindi, la valutazione sulla loro gravità, precisione e concordanza è un giudizio di merito la cui legittimità non è impugnabile per cassazione (C.Cass. 4746 del 26 Febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4746 del 26 febbraio 2010
VALORE INDIZIARIO DEI QUESTIONARI INVIATI AI CLIENTI
Le risposte date dai clienti di un hotel ai questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate possono rappresentano elementi dal valore indiziario, corroborabile da opportuni riscontri quali le caratteristiche dell'impresa e i dati contenuti nella documentazione extracontabile rinvenuta dalla polizia tributaria. A tali condizioni detti rilievi possono fondare legittimamente le presunzioni del giudice (C.Cass. 4746 del 26 Febbraio 2010).
c.cass.- sentenza n.4746 del 26 febbraio 2010
ATTI NOTORI SUFFICIENTI PER LA PROVA CONTRARIA NEGLI ACCERTAMENTI BANCARI
La CTP di Lecce ha affermato che per vincere la presunzione dell'esistenza di redditi nel caso di movimenti bancari non giustificati prevista dall'art. 32, D.Lgs. 600/1973 il contribuente può validamente opporre gli atti notori. Le dichiarazioni scritte di terzi, quindi, superano i limiti probatori previsti dal D.L.gs 546/1992 (CTP Lecce sent. N. 990/5/2009).
I TRIBUTI LOCALI SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI
La sentenza della Suprema Corte n. 4283/2010 depositata il 23/02/2010 ha dichiarato che ai tributi locali quali TARSU, TOSAP, Contributi per i consorzi di bonifica, il termine di prescrizione è di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale.
LA NOTIFICA ALLE SOCIETÀ PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE AL VICINO DI CASA
La Corte di Cassazione ha affermato che il principio espresso dall'art. 139 c.p.c. può essere applicato anche alle società. Ciò significa che in assenza della persona abilitata a ricevere la posta indirizzata a una società, l'avviso di accertamento può essere validamente notificato anche a un vicino di casa del legale rappresentante (C.Cass. n. 4410 del 24/02/2010). In allegato anche il testo integrale della sentenza.
c.cass.- sentenza n.4410 del 24 febbraio 2010
NULLE LE FATTURE TIA DEI DATI PREVISTI PER GLI ATTI TRIBUTARI
La CTP Emilia Romagna ha dichiarato che le fatture TIA devono contenere tutti i dati previsti dalla legge per gli atti tributari, e tra questi l'ufficio a cui chiedere informazioni, il responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini e modalità per pagamento e ricorso giurisdizionale (CTP Emilia Romagna 27/01/2010).
NULLE LE IPOTECHE PER DEBITI TRIBUTARI INFERIORI A € 8000
Le ipoteche iscritte a tutela di pretese tributarie sono nulle se il credito per cui si procede è inferiore a € 8.000 (C.Cass. 4077 del 22/02/2010).
c.cass.- sentenza n.4077 del 22 febbraio 2010
AL GIUDICE ORDINARIO LE PRETESE DI NATURA INCERTA
Nel caso non emergano dall'atto notificato e impugnato elementi sufficienti per qualificare la natura della somma pretesa la competenza è del giudice ordinario (C.Cass. 4077 del 22/02/2010).
c.cass.- sentenza n.4077 del 22 febbraio 2010
LIMITI DEL SEQUESTRO CONSERVATICO IN IPOTESI DI REATO PER OMESSO VERSAMENTO IVA
Con la sentenza n. 6293 del 16 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il sequestro conservativo in ipotesi di reato per omesso versamento IVA è legittimo unicamente con riferimento all'anno 2007 ma non al 2006. Ciò perchè l'art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000, che disciplina la predetta misura, è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 è può essere applicato soltanto ai reati commessi dopo tale data.
C.Cass. - sez. III Penale - sent. n. 6293 del 16 febbraio 2010
LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER DEBITI VERSO L'ERARIO DELLA SOCIETÀ STESSA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3828/2010, ha dichiarato che l'art. 2392 c.c., che prevede la responsabilità degli amministratori per i danni causati alla società, ha soltanto rilevanza interna ai rapporti tra amministratore e società. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, non puà agire contro l'amministratore per la mancata effettuazione di versamenti IVA dovuti dalla società rappresentata
LIMITI ALLA DETRAZIONE DEI CANONI DI LEASING
Il concetto di inerenza che giustifica la detrazione dell'IVA versata a fronte di canoni di leasing deve essere valutata con riferimento all'attività effettivamente esercitata. Pertanto, la Corte di Cassazione non ha considerato inerente l'IVA versata per l'acquisto in leasing di un supermercato, successivamente concesso in locazione ad altri e, quindi, venduto, da parte chi, invece, esercitava l'attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura.
AGENZIA DELLE ENTRATE NUOVAMENTE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
La Commissione Tributaria Regionale pugliese ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui la Commissione Tributaria Provinciale, pur accogliendo il ricorso del contribuente, compensava le spese di lite. La CTR, nello specifico, applicando il nuovo art. 92 c.p.c. ha affermato che la compensazione delle spese, ove non basata su gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in sentenza, si risolve in un'ingiustificata violazione del diritto di difesa del contribuente.
IRRILEVANZA DELLE BANCHE DATI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI AI FINI DELLE NOTIFICHE
L'attestazione rilasciata dall'Ordine dei dottori commercialisti con riferimento all'indirizzo dei propri iscritti è irrilevante ai fini dell'individuazione del luogo presso cui effettuarsi le notifiche di atti tributari nei confronti di dottori commercialisti. Pertanto, ove non sia altrimenti provata la correttezza dell'indirizzo presso cui detta notifica è stata effettuata, essa deve ritenersi nulla ma non inesistente, sussistendo per il giudice l'obbligo di disporre la rinnovazione della notifica (Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 19 gennaio 2010, n. 837).
Corte di Cassazione - sez. trib. - ordinanza 19 gennaio 2010 - n. 837
RIGOROSI I TERMINI PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL DIRITTO AL RIMBORSO DI CREDITI TRIBUTARI
La richiesta di documentazione probante il diritto a ottenere il rimborso di crediti d'imposta deve essere trasmessa dall'organo amministrativo preposto entro i termini rigorosi della procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall'art. 36 bis del DPR 600/73, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Decorsi tali termini il diritto al rimborso si considera implicitamente confermato e, dovendosi ritenere consolidato, e non può più essere contestato dall'Agenzia delle Entrate (Commissione trib. reg. Lazio, sez. XIV, sentenza 27 novembre 2009 n. 396).
Commissione trib. reg. Lazio - sez. XIV - sentenza 27 novembre 2009 n. 396
IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO AD AUTOVEICOLO COMPRENDE ANCHE L'IVA VERSATA PER LA RIPARAZIONE
Poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta, salvo il caso in cui il danneggiato, per l'attività svolta, ha diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (C.Cass., sez. civile, 27 gennaio 2010, n. 1688).
C.Cass. - sez. civile - 27 gennaio 2010 - n. 1688
OBBLIGATORIA L'INTEGRAZIONE D'UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE SE NECESSARIA AI FINI DELLA DECISIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione d'ufficio di un documento, l'esercizio di tale potere si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento deve essere compiutamente motivato (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19 gennaio 2010, n. 725).
Corte di Cassazione - sez. trib. - sentenza 19 gennaio 2010 - n. 725
PER GLI ACCERTAMENTI DI TIPO ANALITICO-INDUTTIVO NON SONO SUFFICIENTI I MERI INDIZI
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, la prova dell'esistenza delle circostanze gravi, precise e concordanti sufficienti per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati e assoggettati a imposta deve essere valutata rigorosamente non bastando la presenza di semplici indizi.
C.Cass. sez. trib. ord. 15.01.2010 n. 575
IVA ILLECITA SULLA TARIFFA RIFIUTI... FORSE NO
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha negato il rimborso dell'IVA corrisposta sulla tariffa rifiuti, di recente qualificata come tributo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.238 del 24 luglio 2009. La CTR Toscana, rifacendosi a una risalente circolare ministeriale e all'art.6, L. 133/1999, ha sostanzialmente affermato che il regime IVA segue la natura dell'ente che gestisce il servizio. In altre parole, l'IVA è dovuta se il servizio è gestito da un ente privato esercente attività d'impresa. |