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aggiornati al: 30 Giugno 2010



Piani finanziari "4 you" e "my way": come ottenere annullamento e rimborso

Fallimento: per l’istanza non è sufficiente il titolo provvisoriamente esecutivo del creditore.

Anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto, uso piazza e prescrizione.

Partecipazione a gare pubbliche e discrezionalità della stazione appaltante. Moralità professionale e gravità del reato commesso. In specie: la condanna per omicidio colposo.

L'accesso ai documenti ed alle informazioni in materia ambientale: non serve un interesse giuridico rilevante.



NEWS
aggiornate a: 30 Giugno 2010


AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E IRRILEVANZA DEL TRASFERIMENTO SOLO FATTUALE DELLA RESIDENZA
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio per cui “in tema di imposta di registro […] la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtù fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto” (C.Cass. sent. n. 14399 del 15 giugno 2010)

C.cass.- sentenza n.14399 del 15 giugno 2010

MISURE CAUTELARI EX ART. 22 D.Lgs. 472/1997 IN MATERIA FISCALE
La CTR Bari ha affermato che la “misura cautelare [ex art. 22 D.Lgs. 472/1997] non può che essere limitata alle sole sanzioni”. Un’interpretazione diversa, infatti, lederebbe l’art. 76 Cost., in quanto la legge delega n. 662/1996 all’art. 3, co. 133, lett. i) ha autorizzato il Governo ad adottare misure cautelari idonee al soddisfacimento “dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa non penale” (CTR Bari, sez. dist. Lecce n. 209/22/10 del 18 maggio 2010).

CTR n.209/22/10 - Bari del 18 maggio 2010

CIRCOLARE AE SU REDDITO D’IMPRESA, SCUDO FISCALE, IRPEF SU LAVORO AUTONOMO, AIUTI DI STATO, FALLIMENTO E STUDIO DI SETTORE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010. Questo l’indice: “1. REDDITO D’IMPRESA: 1.1 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi espliciti su debiti commerciali; 1.2 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) - trattamento degli interessi attivi su prestiti a dipendenti; 1.3 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali; 1.4 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi e modello unico; 1.5 Sale and lease back con pre-ammortamento del finanziamento; 1.6 Irap – scorporo area; 1.7 Irap - cuneo fiscale - deduzione maggiorata € 9.200; 1.8.a) Impianti fotovoltaici; 1.8.b) Impianti fotovoltaici - 2. SCUDO FISCALE: 2.1 Cfc – esonero dall’obbligo di compilazione del quadro FC della dichiarazione “Unico PF” per i soggetti partecipanti - 3. IRPEF E LAVORO AUTONOMO: 3.1 Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico; 3.2 Ammortamento immobili; 3.3 Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari; 3.4 Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale - 4. AIUTI DI STATO: 4.1 Misure temporanee anticrisi - 5. REVOCA DEL FALLIMENTO: 5.1 Dichiarazione dei redditi in caso di revoca del fallimento - 6. STUDI DI SETTORE: 6.1 Compilazione degli studi di settore da parte dei contribuenti minimi che optano per il regime ordinario” (Circ. 38/E del 23 giugno 2010).

C.cass.- circolare AE n.38/E del 23 giugno 2010


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Diritto Tributario:
a cura del Avv. Matteo Sances.

L'Avvocato Primo Augeri fa presente che l'articolo pubblicato in questo sito: "Residenza fittizia all'estero: accertamenti comunali e conseguenze fiscali è stato illegittimamente sottoscritto dal Dott. Diego Conte, mentre il reale autore di detto articolo è da attribuirsi al Dott. Franco Dante il quale lo aveva già pubblicato sul numero 2/2009 della Rivista "Neotera".
L'avvocato Augeri chiede pubblicamente scusa a tutti i gentili lettori del sito e in particolare al Dott. Franco Dante.

Si precisa che dalla Rivista Neotera risulta la semplice collaborazione di Diego Conte alla costruzione dell'articolo in questione, ma, si ribadisce che al titolarità e la paternità dell'articolo stesso è del Dott. Franco Dante e non Diego Conte.

Firmato
Avv. Primo Augeri

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